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RISORSE PER LA POLITICA
Riforma dell'ordinamento giudiziario

Agg. 16.10.06


LEGGE 25 luglio 2005, n. 150
Delega  al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero   della   giustizia,   per  la  modifica  della  disciplina
concernente  il  Consiglio  di presidenza, della Corte dei conti e il
Consiglio  di  presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                      (Contenuto della delega)

   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e  dei  criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
      a)  modificare  la  disciplina  per  l'accesso in magistratura,
nonche'  la  disciplina della progressione economica e delle funzioni
dei   magistrati,   e   individuare   le   competenze  dei  dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari;
      b)   istituire   la   Scuola   superiore   della  magistratura,
razionalizzare  la  normativa in tema di tirocinio e formazione degli
uditori  giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati;
      c)  disciplinare  la composizione, le competenze e la durata in
carica  dei  consigli  giudiziari,  nonche'  istituire  il  Consiglio
direttivo della Corte di cassazione;
      d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
      e)  modificare  l'organico  della  Corte  di  cassazione  e  la
disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
      f)  individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare
dei  magistrati,  le  relative  sanzioni  e  la procedura per la loro
applicazione,   nonche'   modificare   la   disciplina   in  tema  di
incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
      g)    prevedere    forme   di   pubblicita'   degli   incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

   2.  Le  disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi emanati
nell'esercizio  della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal
novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
   3.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro i novanta giorni
successivi  alla  scadenza  del termine di cui al comma 1, uno o piu'
decreti  legislativi  recanti  le  norme  necessarie al coordinamento
delle  disposizioni  dei  decreti  legislativi emanati nell'esercizio
della  delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato
e,  con  l'osservanza  dei  principi  e  dei criteri direttivi di cui
all'articolo  2,  comma  9,  la  necessaria  disciplina  transitoria,
prevedendo   inoltre   l'abrogazione   delle  disposizioni  con  essi
incompatibili.  Le  disposizioni dei decreti legislativi previsti dal
presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel
comma 2.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi adottati nell'esercizio
della  delega  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi al Senato della
Repubblica  ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il
termine  di  sessanta  giorni  dalla data di trasmissione, decorso il
quale  i  decreti  sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i
trenta  giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove
non  intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente  con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo  81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere  i  testi,  corredati  dai  necessari  elementi integrativi di
informazione,  per  i pareri definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
   5.  Le  disposizioni  previste  dal comma 4 si applicano anche per
l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine
per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'.
   6.  Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni
dalla   data  di  acquisto  di  efficacia  di  ciascuno  dei  decreti
legislativi  emanati  nell'esercizio  della delega di cui al comma 1,
puo'  emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei
criteri  direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.
                             Art. 2 (1)
   (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori)

  1.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  a),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
    1)  che  sia  bandito  annualmente  un  concorso per l'accesso in
magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena
di  inammissibilita',  se  intendano accedere ai posti nella funzione
giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
    2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle
materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento
giudiziario  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, e
successive  modificazioni, nonche' nelle materie attinenti al diritto
dell'economia;
    3)  che  la  commissione di concorso sia unica e che sia nominata
dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della  magistratura,  e che sia composta da magistrati, aventi almeno
cinque  anni  di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile  fra  un  minimo  di  dodici  e  un  massimo di sedici e da
professori  universitari  di  prima  fascia  nelle materie oggetto di
esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione
di  presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre
anni  le  funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita' ovvero le
funzioni   direttive   giudicanti   di  secondo  grado  e  quella  di
vicepresidente   da   un   magistrato   che   eserciti   funzioni  di
legittimita';  che  il  numero dei componenti sia determinato tenendo
conto  del  presumibile  numero  dei  candidati  e  dell'esigenza  di
rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il
numero  dei  componenti  professori  universitari sia tendenzialmente
proporzionato a quello dei componenti magistrati;
    4)    che,   al   momento   dell'attribuzione   delle   funzioni,
l'indicazione  di  cui  al numero 1) costituisca titolo preferenziale
per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei
limiti  delle  disponibilita'  dei  posti, debba avvenire nell'ambito
della funzione prescelta;
    b)  prevedere  che  siano  ammessi  al  concorso per l'accesso in
magistratura  nelle  funzioni  giudicanti e nelle funzioni requirenti
coloro che:
    1)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di
corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito   diploma  presso  le  scuole  di  specializzazione  nelle
professioni  legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17  novembre  1997,  n.  398,  e successive modificazioni, stabilendo
inoltre  che  il  numero  dei  laureati  da  ammettere alle scuole di
specializzazione  per  le  professioni  legali sia determinato, fermo
quanto previsto nel comma 5 dell' articolo 16 del decreto legislativo
17  novembre  1997,  n. 398, in misura non superiore a dieci volte il
maggior  numero  dei  posti  considerati  negli  ultimi  tre bandi di
concorso per uditore giudiziario;
    2)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di
corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
    3)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di
corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
    4)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di
corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive
nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
    5)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di
corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto  le  funzioni  di  magistrato onorario per almeno quattro anni
senza  demerito  e  senza  essere  stati  revocati o disciplinarmente
sanzionati;
    6)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di
corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito   il   diploma   di  specializzazione  in  una  disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
    c)  prevedere  che,  nell'ambito  delle  prove  orali di cui alla
lettera  a),  numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di
idoneita'   psico-attitudinale  all'esercizio  della  professione  di
magistrato,  anche  in  relazione  alle  specifiche funzioni indicate
nella domanda di ammissione;
    d) prevedere che:
    1)  le  prove  scritte  avvengano tendenzialmente a data fissa, e
cioe'  nei  giorni  immediatamente  prossimi  al 15 settembre di ogni
anno;  che  la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si
svolgano  inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
l'intera  procedura  concorsuale  sia espletata in modo da consentire
l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
    2)  non  possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati
gia' dichiarati non idonei per tre volte;
    e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le
funzioni  dei  magistrati  si  distinguano in funzioni di merito e di
legittimita' e siano le seguenti:
    1) funzioni giudicanti di primo grado;
    2) funzioni requirenti di primo grado;
    3) funzioni giudicanti di secondo grado;
    4) funzioni requirenti di secondo grado;
        5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
        6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
    7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
    8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
    9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di
primo grado elevato;
    10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
    11) funzioni giudicanti di legittimita';
    12) funzioni requirenti di legittimita';
    13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita';
    14)  funzioni  direttive  superiori  giudicanti  o  requirenti di
legittimita';
    15) funzioni direttive superiori apicali di legittimita';
    f) prevedere:
    1)  che,  fatta  eccezione  per  i  magistrati in aspettativa per
mandato  parlamentare  o collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti  elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino
al  compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano
essere  svolte  effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di
primo grado;
    2)  che,  dopo  otto  anni  dall'ingresso in magistratura, previo
concorso  per  titoli  ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici
anni  dall'ingresso  in  magistratura,  previo  concorso  per titoli,
possano  essere  svolte  funzioni  giudicanti o requirenti di secondo
grado;
    3)  che,  dopo  tre  anni  di esercizio delle funzioni di secondo
grado,   previo  concorso  per  titoli,  ovvero  dopo  diciotto  anni
dall'ingresso  in  magistratura, previo concorso per titoli ed esami,
scritti  e orali, possano essere svolte funzioni di legittimita'; che
al  concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di
legittimita'  possano  partecipare  anche  i magistrati che non hanno
svolto  diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni
le funzioni di secondo grado;
    4)  che  il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le
funzioni di secondo grado e di legittimita' all'esito dei concorsi di
cui  ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo
concorso per titoli;
    5)  le  modalita'  dei concorsi per titoli e di quelli per esami,
scritti  e orali, previsti dalla presente legge, nonche' i criteri di
valutazione,   stabilendo,  in  particolare,  che  le  prove  scritte
consistano  nella  risoluzione  di  uno  o  piu' casi pratici, aventi
carattere   di   complessita'   e   implicanti   alternativamente   o
congiuntamente  la  risoluzione  di  rilevanti  questioni probatorie,
istruttorie   e   cautelari,   relative  alle  funzioni  richieste  e
stabilendo, altresi', che le prove orali consistano nella discussione
del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
    6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione
disciplinare  superiore  all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di
cui   ai  numeri  2),  3)  e  4)  dopo  il  maggior  numero  di  anni
specificatamente  indicato  nella  sentenza  disciplinare definitiva,
comunque  non  inferiore  a  due e non superiore a quattro rispetto a
quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
    g) prevedere che:
    1)  entro  il  terzo  anno di esercizio delle funzioni giudicanti
assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i
magistrati  possano  partecipare  a  concorsi per titoli, banditi dal
Consiglio  superiore  della magistratura, per l'assegnazione di posti
vacanti  nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito
corso  di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di
cui  al  comma  2  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura;
    2)  la  commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera
l), numero 6);
    3)  entro  il  terzo  anno di esercizio delle funzioni requirenti
assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i
magistrati  possano  partecipare  a  concorsi per titoli, banditi dal
Consiglio  superiore  della magistratura, per l'assegnazione di posti
vacanti  nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito
corso  di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di
cui  al  comma  2  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura;
    4)  la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera
l), numero 5);
    5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  individui, con
priorita'  assoluta,  i  posti  vacanti  al  fine  di  consentire  il
passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
    6)  fuori  dai  casi  indicati  ai  numeri  1)  e  3),  e, in via
transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
    7)  il  mutamento  delle  funzioni  da  giudicanti a requirenti e
viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario
avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente
ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
    h) prevedere che:
    1)  funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale,  di  giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato
di sorveglianza;
    2)  funzioni  requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario e di
sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale per i
minorenni;
    3)   funzioni   giudicanti  di  secondo  grado  siano  quelle  di
consigliere di corte di appello;
    4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore  generale  presso  la  corte di appello nonche' quelle di
sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
    5)   funzioni   giudicanti   di   legittimita'  siano  quelle  di
consigliere della Corte di cassazione;
    6)  funzioni requirenti di legittimita' siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione;
    7)  funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di  presidente  di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo
concorso  per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il  conferimento  delle  funzioni di secondo grado da non meno di tre
anni;
    8)  funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di  procuratore  della  Repubblica  aggiunto,  cui  possono accedere,
previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che  abbiano  superato il
concorso  per  il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di tre anni;
    9)  funzioni  semidirettive  giudicanti  di  secondo  grado siano
quelle  di  presidente  di  sezione  di corte di appello, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il  concorso  per  il conferimento delle funzioni di secondo grado da
non meno di sei anni;
    10)  funzioni  semidirettive  requirenti  di  secondo grado siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di
appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che  abbiano  superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di sei anni;
    11)  funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente   di  tribunale  e  di  presidente  del  tribunale  per  i
minorenni,   cui   possono  accedere,  previo  concorso  per  titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
    12)  funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario e di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui
possono  accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato  il  concorso  per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di cinque anni;
    13)  funzioni  direttive  giudicanti di primo grado elevato siano
quelle  di  presidente di tribunale e di presidente della sezione per
le  indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata
all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n.  12,  e  successive  modificazioni, di presidente dei tribunali di
sorveglianza  di  cui  alla  tabella  A allegata alla legge 26 luglio
1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  cui possono accedere,
previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che  abbiano  superato il
concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
    14)  funzioni  direttive  requirenti di primo grado elevato siano
quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla
tabella  L'allegata  all'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e successive modificazioni, cui
possono  accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato  il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
anni;
    15)  funzioni  direttive giudicanti di secondo grado siano quelle
di  presidente  della  corte di appello, cui possono accedere, previo
concorso  per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
le funzioni di legittimita' da almeno cinque anni;
    16)  funzioni  direttive requirenti di secondo grado siano quelle
di  procuratore  generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale  antimafia,  cui  possono  accedere,  previo  concorso  per
titoli,  magistrati  che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimita' da almeno cinque anni;
    17)  le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16)
possano   essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
possesso  dei  requisiti  richiesti,  abbiano  ancora quattro anni di
servizio  prima  della  data  di  ordinario  collocamento  a  riposo,
prevista  dall'articolo  5  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle
funzioni  direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
cui  al  comma  2,  il  cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore  della  magistratura,  e siano stati positivamente valutati
nel  concorso  per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima
parte;
    18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di  legittimita'  possano  partecipare  ai  concorsi  per le funzioni
direttive  e  direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimita' giudicanti
o   requirenti   costituisca,   a   parita'  di  graduatoria,  titolo
preferenziale  per il conferimento degli incarichi direttivi indicati
rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
    i) prevedere che:
    1)  le funzioni direttive giudicanti di legittimita' siano quelle
di  presidente  di  sezione  della  Corte  di cassazione, cui possono
accedere,  previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino
funzioni giudicanti di legittimita' da almeno quattro anni;
    2)  le funzioni direttive requirenti di legittimita' siano quelle
di  avvocato  generale  della  procura  generale  presso  la Corte di
cassazione,   cui  possono  accedere,  previo  concorso  per  titoli,
magistrati  che  esercitino  funzioni  requirenti  di legittimita' da
almeno quattro anni;
    3)  le  funzioni  direttive  superiori giudicanti di legittimita'
siano  quelle  di  presidente  aggiunto  della  Corte di cassazione e
quella  di  presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
cui  possono  accedere,  previo  concorso  per titoli, magistrati che
esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimita';
    4)  le  funzioni  direttive  superiori requirenti di legittimita'
siano  quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e
di  Procuratore  generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui
possono   accedere,   previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che
esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita';
    5)  le funzioni direttive superiori apicali di legittimita' siano
quelle  di  primo  Presidente  della Corte di cassazione, cui possono
accedere,  previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino
funzioni direttive giudicanti di legittimita';
    6)  le  funzioni  indicate  ai  numeri  1)  e  2)  possano essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti,  abbiano  frequentato un apposito corso di formazione alle
funzioni  direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
cui  al  comma  2  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore  della magistratura, siano stati positivamente valutati nel
concorso  per  titoli  previsto  alla  lettera  f), numero 4), ultima
parte,  ed  abbiano  ancora  due anni di servizio prima della data di
ordinario  collocamento a riposo, prevista dall' articolo 5 del regio
decreto  legislativo  31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai
numeri  3),  4)  e  5)  possano  essere  conferite  esclusivamente ai
magistrati  che,  in  possesso  dei  requisiti richiesti, siano stati
positivamente  valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera
f), numero 4), ultima parte;
    l) prevedere che:
    1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo
grado,  individuati  quanto  al  numero nel rispetto dell'esigenza di
assicurare  il  passaggio  di funzioni di cui alla lettera g), numero
3),  e  quanto  alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura,
previa  acquisizione  del  parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle   domande   di   tramutamento  presentate  dai  magistrati  che
esercitino  da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado,
vengano  assegnati,  secondo  l'anzianita' di servizio, ai magistrati
che  ne  facciano  richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e,
per  la  parte  residua,  vengano  posti  a concorso per l'accesso in
magistratura;
    2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado,  individuati  quanto  al  numero nel rispetto dell'esigenza di
assicurare  il  passaggio  di funzioni di cui alla lettera g), numero
1),  e  quanto  alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura,
previa  acquisizione  del  parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle   domande   di   tramutamento  presentate  dai  magistrati  che
esercitino  da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado,
vengano  assegnati,  secondo  l'anzianita' di servizio, ai magistrati
che  ne  facciano  richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e,
per  la  parte  residua,  vengano  posti  a concorso per l'accesso in
magistratura;
    3)  annualmente  tutti  i  posti vacanti residuati nella funzione
giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario,  sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che  esercitino  da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo
grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalita':
    3.1)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli
ed  esami,  scritti  ed  orali, previsto dalla lettera f), numero 2),
prima  parte,  tenuto  conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito  corso  di  formazione  alle  funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del
giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
    3.2)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti  che  abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli
titoli  previsto  dalla  lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione  alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della  magistratura  di  cui  al  comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
    3.3)  i  posti  di  cui  al  numero  3.1), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile,  ai  magistrati valutati
positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed
espletato nello stesso anno;
    3.4)  i  posti  di  cui  al  numero  3.2), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al
numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
    3.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il
parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
giudicanti  di  secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1),
3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
    3.6)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo  gradoai  sensi  di  quanto  previsto  al numero 3.5) possano
presentare  domanda  di tramuta-mento dopo che sia decorso il termine
di due anni;
    3.7)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo  grado  ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una
sede  indicata  come  disagiata  e  che abbiano presentato domanda di
tramutamento  dopo  che  sia  decorso  il termine di tre anni abbiano
diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
    3.8)   il   Consiglio   superiore   della   magistratura   valuti
specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di
tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
    4)  annualmente  tutti  i  posti vacanti residuati nella funzione
requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario,  sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che  esercitino  da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo
grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalita':
    4.1)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli
ed  esami,  scritti  ed  orali, previsto dalla lettera f), numero 2),
prima  parte,  tenuto  conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito  corso  di  formazione  alle  funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del
giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
    4.2)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti  che  abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli
titoli  previsto  dalla  lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione  alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della  magistratura  di  cui  al  comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
    4.3)  i  posti  di  cui  al  numero  4.1), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei  nel  concorso  per  soli  titoli  indicato  al numero 4.2) ed
espletato nello stesso anno;
    4.4)  i  posti  di  cui  al  numero  4.2), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei  nel  concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
    4.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il
parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
requirenti  di  secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1),
4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
    4.6)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo  grado  ai  sensi  di  quanto previsto al numero 4.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
due anni;
    4.7)  i  magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo  grado  ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una
sede  indicata  come  disagiata  e  che abbiano presentato domanda di
tramutamento  dopo  che  sia  decorso  il termine di tre anni abbiano
diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
    4.8)   il   Consiglio   superiore   della   magistratura   valuti
specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di
tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
    5)  ai  fini  di  cui al numero 3), sia istituita una commissione
composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive
giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di
secondo  grado,  da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti
di  legittimita',  da  tre  magistrati  che  esercitino  le  funzioni
giudicanti  di  secondo  grado da almeno tre anni e da tre professori
universitari  di  prima  fascia  in  materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
    6)  ai  fini  di  cui al numero 4), sia istituita una commissione
composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive
requirenti di legittimita' ovvero le funzioni direttive requirenti di
secondo  grado,  da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti
di  legittimita',  da  tre  magistrati  che  esercitino  le  funzioni
requirenti  di  secondo  grado da almeno tre anni e da tre professori
universitari  di  prima  fascia  in  materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
    7)   annualmente   i   posti  vacanti  residuati  nelle  funzioni
giudicanti   di   legittimita',   come  individuati  all'esito  delle
determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura,
previa  acquisizione  del parere motivato del consiglio giudiziario e
del  Consiglio  direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di
riassegnazione   alle   funzioni   di   legittimita'  di  provenienza
presentate   dai  magistrati  che  esercitino  funzioni  direttive  o
semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla  scadenza  temporale  dell'incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
    7.1)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
che  esercitino  da  almeno  tre  anni funzioni giudicanti di secondo
grado  e  che  abbiano  conseguito  l'idoneita' nel concorso per soli
titoli  previsto  dalla  lettera  f),  numero 3), prima parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione  alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola
superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
    7.2)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
con  funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio
in  magistratura  ovvero  ai  magistrati  che,  pur non avendo svolto
diciotto  anni  di  servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni le
funzioni  giudicanti  di  secondo  grado,  e  che  abbiano conseguito
l'idoneita'  nel  concorso  per  titoli  ed  esami, scritti ed orali,
previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del
giudizio   finale   formulato   al  termine  dell'apposito  corso  di
formazione  alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola
superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
    7.3)  i  posti  di  cui  al  numero  7.1), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei  nel  concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
    7.4)  i  posti  di  cui  al  numero  7.2), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei  nel  concorso  per  soli  titoli  indicato  al numero 7.1) ed
espletato nello stesso anno;
    7.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il
parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
giudicanti  di  legittimita',  assegni i posti di cui ai numeri 7.1),
7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
    8)  ai  fini  di  cui al numero 7), sia istituita una commissione
composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive
giudicanti  di  legittimita',  da  tre  magistrati  che esercitino le
funzioni  giudicanti  di  legittimita'  da  almeno  tre anni e da tre
professori  universitari  di  prima  fascia  in  materie  giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
    9)   annualmente   i   posti  vacanti  residuati  nelle  funzioni
requirenti   di   legittimita',   come  individuati  all'esito  delle
determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura,
previa  acquisizione  del parere motivato del consiglio giudiziario e
del  Consiglio  direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di
riassegnazione   alle   funzioni   di   legittimita'  di  provenienza
presentate   dai  magistrati  che  esercitino  funzioni  direttive  o
semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla  scadenza  temporale  dell'incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
    9.1)  per  il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
che  esercitino  da  almeno  tre  anni funzioni requirenti di secondo
grado  e  che  abbiano  conseguito  l'idoneita' nel concorso per soli
titoli  previsto  dalla  lettera  f),  numero 3), prima parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola
superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
    9.2)  per  il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
con  funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio
in  magistratura  ovvero  ai  magistrati  che,  pur non avendo svolto
diciotto  anni  di  servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni le
funzioni  requirenti  di  secondo  grado  e  che  abbiano  conseguito
l'idoneita'  nel  concorso  per  titoli  ed  esami, scritti ed orali,
previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del
giudizio   finale   formulato   al  termine  dell'apposito  corso  di
formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola
superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
    9.3)  i  posti  di  cui  al  numero  9.1), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei  nel  concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
    9.4)  i  posti  di  cui  al  numero  9.2), messi a concorso e non
coperti,  siano  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati
idonei  nel  concorso  per  soli  titoli  indicato  al numero 9.1) ed
espletato nello stesso anno;
    9.5)  il  Consiglio  superiore  della  magistratura, acquisito il
parere  motivato  dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
requirenti  di  legittimita',  assegni i posti di cui ai numeri 9.1),
9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
    10)  ai  fini  di cui al numero 9), sia istituita una commissione
composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive
requirenti  di  legittimita',  da  tre  magistrati  che esercitino le
funzioni  requirenti  di  legittimita'  da  almeno  tre anni e da tre
professori  universitari  di  prima  fascia  in  materie  giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
    11)  nella  individuazione  e  valutazione dei titoli ai fini dei
concorsi  previsti  dalla  presente  lettera,  sulla  base di criteri
oggettivi  e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il
profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attivita' prestata dal
magistrato  nell'ambito  delle  sue  funzioni giudiziarie, desunta da
specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a
campione,  effettuato  tramite  sorteggio,  dei  provvedimenti  dallo
stesso   adottati   nonche'   dell'eventuale   autorelazione   e,  in
particolare,  della  complessita'  dei  procedimenti  trattati, degli
esiti   dei  provvedimenti  adottati,  delle  risultanze  statistiche
relative   all'entita'   del  lavoro  svolto,  tenuto  specificamente
contodella  sede  e  dell'ufficio  presso  cui  risulta  assegnato il
magistrato,  con  loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle
medie  nazionali  e  dei  magistrati  in  servizio  presso  lo stesso
ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo
del  candidato;  nei  concorsi  per  titoli  ed esami si proceda alla
valutazione  dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di
esame  e  la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al
50  per  cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base
viene  redatto  l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli
ai  fini  dell'assegnazione  delle  funzioni di sostituto procuratore
presso  la  Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto
in  via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
    12)  l'esito  dei  corsi  di  formazione alle funzioni di secondo
grado  e  alle  funzioni di legittimita' abbia una validita' di sette
anni,  salva  la  facolta'  per il magistrato di partecipare in detto
periodo ad un nuovo corso;
    m) prevedere che:
    1)  i  concorsi  per  gli  incarichi  direttivi consistano in una
dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni
previa  valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e
10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua
capacita'  organizzativa;  il Consiglio superiore della magistratura,
acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli   giudiziari  e  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione  qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado,
proponga  al  Ministro  della  giustizia  per  il  concerto le nomine
nell'ambito  dei  candidati  dichiarati  idonei  dalla commissione di
concorso,  tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine
del   medesimo;   sia  effettuato  il  coordinamento  della  presente
disposizione  con  quanto  previsto  dall'articolo  11 della legge 24
marzo  1958,  n.  195,  e successive modificazioni; il Ministro della
giustizia,  fuori  dai  casi di ricorso per conflitto di attribuzioni
tra  poteri  dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo
11  della  predetta  legge,  possa  ricorrere  in  sede  di giustizia
amministrativa  contro  le  delibere concernenti il conferimento o la
proroga di incarichi direttivi;
    2)  i  concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una
dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni
previa  valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e
10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua
capacita'  organizzativa;  il Consiglio superiore della magistratura,
acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei
candidati  dichiarati  idonei  dalla  commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo;
    3)  gli  incarichi  direttivi,  ad  esclusione di quelli indicati
nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per
la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere
del  Ministro  della  giustizia, previa valutazione positiva da parte
del  Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni;
    4)  il  magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa  concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di
uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per
incarichi  direttivi  di  grado  superiore  per  sedi poste fuori dal
distretto  di  provenienza,  con  esclusione  di quello competente ai
sensi  dell'articolo  11  del  codice di procedura penale; ai fini di
quanto  disposto  dal presente numero si considerano di pari grado le
funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
    5)  alla scadenza del termine di' cui al numero 3), il magistrato
che  abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda peril
conferimento  di  altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa,   sia   assegnato  alle  funzioni  non  direttive  da  ultimo
esercitate  nella  sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero
in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    6)  gli  incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado  abbiano  carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata
di sei anni;
    7)  il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il
conferimento   di   altri  incarichi  semidirettivi  o  di  incarichi
direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori
dal  circondario  di  provenienza  nonche'  di incarichi direttivi di
secondo  grado  in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con
esclusione  di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale;
    8)  alla  scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato
che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di
domanda  per  il  conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione  della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da
ultimo  esercitate  nella sede di originaria provenienza, se vacante,
ovvero  in  altra  sede,  senza  maggiori oneri per il bilancio dello
Stato;
    9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
giudicanti  e  alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un
magistrato   che   eserciti   le  funzioni  direttive  giudicanti  di
legittimita',  da  tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti  di  legittimita'  e  da  due magistrati che esercitino le
funzioni  giudicanti  di  secondo  grado,  nonche'  da tre professori
universitari  di  prima  fascia  in  materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
    10)   sia  istituita  una  commissione  di  esame  alle  funzioni
direttive   requirenti  e  alle  funzioni  semidirettive  requirenti,
composta   da  un  magistrato  che  eserciti  le  funzioni  direttive
requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitino
le  funzioni  requirenti  di  legittimita'  e  da  due magistrati che
esercitino  le  funzioni  requirenti di secondo grado, nonche' da tre
professori  universitari  di  prima  fascia  in  materie  giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
    11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati
con  riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica
delle   attitudini   allo   svolgimento   di   funzioni  direttive  o
semidirettive;  fermo  restando  il  possesso  dei requisiti indicati
dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni ' direttive
o  semidirettive,  il  pregresso  esercizio  di  funzioni direttive o
semidirettive  costituisce  titolo  preferenziale;  in  ogni  caso si
applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le
funzioni  semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della
pregressa  esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore
oggetto  dei  procedimenti  trattati  dalla sezione di tribunale o di
corte  di  appello  la  cui  presidenza  e'  messa  a concorso; nella
valutazione  dei  titoli  ai  fini  dell'assegnazione  delle funzioni
direttive  di  Procuratore  nazionale  antimafia  resta  fermo quanto
previsto  in  via  preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo
periodo,  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
    n)  prevedere  che  le  disposizioni  dei numeri 1), 3), 5) e 10)
della   lettera   m)   si   applichino   anche  per  il  conferimento
dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza
del  termine  di  cui  al  citato  numero 3), il magistrato che abbia
esercitato  le  funzioni  di  Procuratore  nazionale  antimafia possa
concorrere   per   il   conferimento  di  altri  incarichi  direttivi
requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
    o)  prevedere  che,  ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della  presente  legge,il  periodo trascorso dal magistrato fuori dal
ruolo  organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle
ultime  funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo,
senza  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello Stato, avvenga nella
medesima  sede,  se  vacante,  o  in  altra  sede,  e  nelle medesime
funzioni,  ovvero,  nel  caso  di  cessato  esercizio di una funzione
elettiva  extragiudiziaria,  salvo che il magistrato svolgesse le sue
funzioni  presso  la Corte di cassazione o la Procura generale presso
la  Corte  di  cassazione  o la Direzione nazionale antimafia, in una
sede  diversa  vacante,  appartenente  ad  un  distretto  sito in una
regione  diversa  da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui
e'  posta  la  sede  di provenienza nonche' in una regione diversa da
quella  in  cui,  in tutto o in parte, e' ubicato il territorio della
circoscrizione  nella  quale il magistrato e' stato eletto; prevedere
che,  fatta  eccezione  per  i  magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare  e  per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura,  il  collocamento  fuori  ruolo  non  possa superare il
periodo  massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati
collocati  fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio   superiore   della   magistratura   ovvero   per   mandato
parlamentare  non  possono  partecipare  ai  concorsi  previsti dalla
presente  legge.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo  30  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
    p) prevedere che:
    1)  le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per
due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;
    2)  i  componenti  delle  predette  commissioni, ad eccezione dei
magistrati   che   esercitino   funzioni   direttive   requirenti  di
legittimita',  non  siano  immediatamente  confermabili e non possano
essere  nuovamente  nominati  prima  che siano decorsi tre anni dalla
cessazione dell'incarico;
    q) prevedere che:
    1)   la   progressione   economica  dei  magistrati  si  articoli
automaticamente  secondo  le  seguenti  classi  di  anzianita', salvo
quanto  previsto  dai  numeri  2)  e  3) e fermo restando il migliore
trattamento economico eventualmente conseguito:
    1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
    1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
    1.3) terza classe: da due a cinque anni;
    1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
    1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
    1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
    1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
    2)  i  magistrati  che  conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito  del  concorso  per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui
alla  lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe
di anzianita';
    3)  i  magistrati  che  conseguono  le funzioni di legittimita' a
seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la
sesta classe di anzianita';
    r)  prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso
lo  stesso  ufficio  svolgendo  il  medesimo  incarico per un periodo
massimo  di  dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine
per  non  oltre  due anni, previa valutazione del Consiglio superiore
della  magistratura  fondata  su comprovate esigenze di funzionamento
dell'ufficio  e  comunque  con possibilita' di condurre a conclusione
eventuali   processi   di   particolare  complessita'  nei  quali  il
magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non
possano  essere assegnati ai magistrati per i quali e' in scadenza il
termine  di  permanenza  di cui sopra procedimenti la cui definizione
non  appare  probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la
presente  disposizione  non  si applichi ai magistrati che esercitano
funzioni di legittimita';
    s) prevedere che:
    1)  siano  attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario
la  titolarita'  e  la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso,
nei  rapporti  con  enti  istituzionali  e con i rappresentanti degli
altri   uffici  giudiziari,  nonche'  la  competenza  ad  adottare  i
provvedimenti    necessari    per   l'organizzazione   dell'attivita'
giudiziaria  e,  comunque,  concernenti  la gestione del personale di
magistratura ed il suo stato giuridico;
    2)  siano  indicati  i  criteri  per  l'assegnazione al dirigente
dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie
e   strumentali   necessarie  per  l'espletamento  del  suo  mandato,
riconoscendogli   la   competenza  ad  adottare  atti  che  impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, anche nel caso in cui comportino
oneri di spesa, definendone i limiti;
    3)  sia  assegnata  al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di
segreteria  la  gestione delle risorse di personale amministrativo in
coerenza  con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il
programma  annuale  delle  attivita' e gli sia attribuito l'esercizio
dei  poteri  di  cui  all'articolo  55,  comma  4, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    4)  entro  trenta  giorni  dall'emanazione  della  direttiva  del
Ministro   della   giustizia  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  comunque  non oltre il 15
febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario
ed   il   dirigente   dell'ufficio   di   cancelleria   o  segreteria
predispongano,  tenendo  conto delle risorse disponibili ed indicando
le  priorita',  il  programma  delle attivita' da svolgersi nel corso
dell'anno;   il   magistrato  capo  dell'ufficio  giudiziario  ed  il
dirigente  dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare
eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di
mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata
adozione  di  modifiche  divenute indispensabili per la funzionalita'
dell'ufficio   giudiziario,   siano   attribuiti  al  Ministro  della
giustizia, specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri
di  intervento  in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri decisionali circa
le rispettive competenze;
    t) prevedere che:
    1)  presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l'organizzazione  tecnica  e  la  gestione  dei  servizi  non  aventi
carattere  giurisdizionale  siano  affidate  a  un direttore tecnico,
avente  la  qualifica  di  dirigente  generale, nominato dal Ministro
della  giustizia,  al  quale  sono attribuiti i compiti di gestione e
controllo  delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
servizi  tecnico-amministrativi  degli uffici giudicanti e requirenti
del  distretto,  di  razionalizzazione  ed  organizzazione  del  loro
utilizzo,  nonche'  i  compiti  di programmare la necessita' di nuove
strutture  tecniche  e  logistiche  e  di provvedere al loro costante
aggiornamento,  nonche'  di pianificare il loro utilizzo in relazione
al  carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso
e  alle  esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e
la giustizia;
    2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
    2.1)   sia  istituita  una  struttura  tecnico-amministrativa  di
supporto  all'attivita' del direttore tecnico, composta da 11 unita',
di  cui  2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione
economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3  e 3 alla posizione
economica  B2  e  che,  nell'ambito di dette posizioni economiche, in
sede  di  prima  applicazione,  sia  possibile avvalersi di personale
tecnico estraneo all'Amministrazione;
    2.2)   le  strutture  di  cui  al  numero  2.1)  siano  allestite
attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
    2.  Nell'attuazione  della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  b),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  prevedere  l'istituzione  come  ente  autonomo  della  Scuola
superiore  della  magistratura  quale struttura didattica stabilmente
preposta:
    1)  all'organizzazione  e  alla  gestione  del  tirocinio e della
formazione  degli  uditori  giudiziari,  curando  che  la  stessa sia
attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
    2)  all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e
di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto
i profili tecnico, operativo e deontologico;
    3)  alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca;
    4)  all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro
degli  accordi  internazionali  di  cooperazione  tecnica  in materia
giudiziaria;
    b)  prevedere  che  la  Scuola  superiore  della magistratura sia
fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale
ed  utilizzi  personale  dell'organico del Ministero della giustizia,
ovvero  comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a
cinquanta unita', con risorse finanziarie a carico del bilancio dello
stesso Ministero;
    c)  prevedere  che  la  Scuola  superiore  della magistratura sia
articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori
giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione
dei magistrati;
    d)  prevedere  che  il  tirocinio abbia la durata di ventiquattro
mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella
presso  la  Scuola  superiore  della  magistratura e di diciotto mesi
quella  presso  gli  uffici  giudiziari,  dei  quali sette mesi in un
collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado
e   otto  mesi  in  un  ufficio  corrispondente  a  quello  di  prima
destinazione;
    e)  prevedere  modalita'  differenti di svolgimento del tirocinio
che  tengano  conto  della  diversita'  delle  funzioni, giudicanti e
requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
    f)  prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della
magistratura  gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti
di  elevata  competenza  e  autorevolezza, scelti secondo principi di
ampio  pluralismo  culturale,  e siano seguiti assiduamente da tutori
scelti tra i docenti della Scuola;
    g)  prevedere  che  per  ogni  sessione  sia compilata una scheda
valutativa dell'uditore giudiziario;
    h)  prevedere  che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte
della  Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore
nel  corso  dello stesso, una valutazione di idoneita' all'assunzione
delle  funzioni  giudiziarie  sulla  cui  base il Consiglio superiore
della magistratura delibera in via finale;
    i)  prevedere  che,  in  caso  di  deliberazione finale negativa,
l'uditore  possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio,
di   durata   non   superiore  a  un  anno,  e  che  da  un'ulteriore
deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;
    l)  prevedere  che  la  Scuola  superiore  della magistratura sia
diretta  da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal
primo  Presidente  della Corte di cassazione o da un magistrato dallo
stesso   delegato,  dal  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione   o  da  un  magistrato  dallo  stesso  delegato,  da  due
magistrati   ordinari   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
magistratura,  da  un  avvocato con almeno quindici anni di esercizio
della  professione  nominato  dal  Consiglio nazionale forense, da un
componente  professore  universitario ordinario in materie giuridiche
nominato  dal  Consiglio  universitario  nazionale  e  da  un  membro
nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del
comitato,  i  componenti  eleggano  il  presidente;  prevedere  che i
componenti  del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di
cassazione,  dal  Procuratore  generale  presso  la stessa e dai loro
eventuali  delegati,  non  siano  immediatamente  rinnovabili  e  non
possano   far   parte  delle  commissioni  di  concorso  per  uditore
giudiziario;
    m)  prevedere  un  comitato  di  gestione  per  ciascuna sezione,
chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio
ambito  di  competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna
sessione  e  ad  individuare  i  docenti,  a  fissare  i  criteri  di
ammissione  alle  sessioni  di  formazione,  ad  offrire  ogni  utile
sussidio  didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo
svolgimento  delle  sessioni  ed  a  presentare  relazioni consuntive
all'esito  di  ciascuna,  a curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso  la  Scuola  selezionando i tutori nonche' i docenti stabili e
quelli  occasionali;  prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato
di  gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque
non  superiore  a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla
lettera l);
    n)  prevedere che, nella programmazione dell'attivita' didattica,
il  comitato  direttivo  di cui alla lettera l) possa avvalersi delle
proposte  del  Consiglio  superiore  della magistratura, del Ministro
della  giustizia,  del  Consiglio  nazionale  forense,  dei  consigli
giudiziari,  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione,
nonche'  delle  proposte  dei  componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche;
    o)  prevedere  l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque
anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali  degli  uffici  giudiziari  di  appartenenza,  ai corsi di
aggiornamento  professionale e a quelli di formazione con conseguente
riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in
ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
di  formazione  funzionali  al  passaggio a funzioni superiori il cui
esito  abbia  la  validita'  prevista dal comma 1, lettera l), numero
12), con facolta' del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione
al corso per un periodo non superiore a sei mesi;
    p)   stabilire   che,  al  termine  del  corso  di  aggiornamento
professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di
verifica  attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al
corso,  modulata  secondo  la  tipologia  del  corso, da inserire nel
fascicolo  personale  del  magistrato, al fine di costituire elemento
per   le   valutazioni   operate   dal   Consiglio   superiore  della
magistratura;
    q)  prevedere  che  il  magistrato, il quale abbia partecipato ai
corsi   di   aggiornamento  professionale  organizzati  dalla  Scuola
superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso
almeno un anno;
    r)  prevedere  che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola
superiore della magistratura a competenza interregionale;
    s)  prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura,
i  magistrati  che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni
giudicanti  a  quelle  requirenti  o viceversa, previsto dal comma 1,
lettera  g),  numeri  1)  e  3), debbano frequentare presso la Scuola
superiore  della  magistratura il corso di aggiornamento e formazione
alle  funzioni  da  loro  svolte  e,  all'esito, siano sottoposti dal
Consiglio  superiore  della  magistratura, secondo i criteri indicati
alla  lettera  t),  a  giudizio  di  idoneita' per l'esercizio in via
definitiva  delle  funzioni medesime; che, in caso di esito negativo,
il  giudizio  di  idoneita' debba essere ripetuto per non piu' di due
volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che,
in  caso  di  esito  negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l'articolo  3  del  regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
come  modificato  ai  sensi  del  comma  6,  lettera o), del presente
articolo;
    t)  prevedere  che  i  magistrati,  i quali non hanno sostenuto i
concorsi  per  le  funzioni  di secondo grado o di legittimita', dopo
aver  frequentato  l'apposito  corso  di  aggiornamento  e formazione
presso  la  Scuola  superiore  della  magistratura,  il  cui esito e'
valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti
da    parte    di    quest'ultimo   a   valutazioni   periodiche   di
professionalita',  desunte  dall'attivita' giudiziaria e scientifica,
dalla  produttivita',  dalla  laboriosita',  dalla capacita' tecnica,
dall'equilibrio, dalla disponibilita' alle esigenze del servizio, dal
tratto  con  tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonche'
dalle   valutazioni   di  cui  alla  lettera  p);  prevedere  che  le
valutazioni   di  cui  alla  presente  lettera  debbano  avvenire  al
compimento   del   tredicesimo,   ventesimo   e   ventottesimo   anno
dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla
quinta,  alla  sesta  ed alla settima classe stipendiale possa essere
disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso
di  esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non piu'
di  due  volte,  con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e
l'altra;  prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni
consecutive,  si  applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera
o), del presente articolo;
    u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimita'
e  non  abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso
comunichi  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  l'elenco di
coloro  i  quali,  per  inidoneita', non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalita'.
  3.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  c),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione,  composto,  oltre  che  dai membri di diritto di cui alla
lettera   c),  da  un  magistrato  che  eserciti  funzioni  direttive
giudicanti  di  legittimita',  da un magistrato che eserciti funzioni
direttive   requirenti   di   legittimita',  da  due  magistrati  che
esercitino  effettive funzioni giudicanti di legittimita' in servizio
presso  la  Corte  di  cassazione,  da  un  magistrato  che  eserciti
effettive  funzioni  requirenti di legittimita' in servizio presso la
Procura   generale  della  Corte  di  cassazione,  da  un  professore
ordinario  di  universita' in materie giuridiche e da un avvocato con
venti  anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno
cinque  anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui
all'articolo  33  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
    b)  prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della  Corte  di  cassazione  siano  designati,  rispettivamente, dal
Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
    c)  prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte  di  cassazione  siano  il  primo  Presidente,  il  Procuratore
generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale
forense;
    d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione
sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al
suo  interno,  un vice presidente scelto tra i componenti non togati,
ed un segretario;
    e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione
si  applichino,  in  quanto compatibili, le disposizioni dettate alle
lettere  n),  o),  r)  e v) per i consigli giudiziari presso le corti
d'appello;
    f)  prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello
nei  distretti  nei  quali prestino servizio fino a trecentocinquanta
magistrati  ordinari  siano composti, oltre che dai membri di diritto
di  cui  alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli
uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui
uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno
tra  gli  avvocati  che  abbiano  almeno  quindici  anni di effettivo
esercizio  della  professione  e  due  dal  consiglio regionale della
regione  ove  ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione  del  territorio  su  cui  hanno competenza gli uffici del
distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al
consiglio  medesimo,  nonche' da un rappresentante eletto dai giudici
di pace del distretto nel loro ambito;
    g)  prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre
trecentocinquanta  magistrati  ordinari,  i consigli giudiziari siano
composti,  oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da
sette  magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto,
da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori
universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con
almeno  quindici  anni di effettivo esercizio della professione e due
nominati  dal  consiglio  regionale  della  regione  ove  ha  sede il
distretto,   o   nella  quale  rientra  la  maggiore  estensione  del
territorio  su  cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti
con   maggioranza   qualificata  tra  persone  estranee  al  medesimo
consiglio,  nonche'  da  un rappresentante eletto dai giudici di pace
del distretto nel loro ambito;
    h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano    cinque,   due   dei   quali   magistrati   che   esercitano,
rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre
componenti  non  togati  nominati  con lo stesso criterio di cui alle
lettere  f)  e  g),  riservandosi  un  posto  per  ciascuna delle tre
categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
    i)  prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano  nominati,  rispettivamente,  dal  Consiglio  nazionale forense
ovvero  dal  Consiglio  universitario  nazionale,  su indicazione dei
consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle
facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione;
    l)  prevedere  che  membri  di  diritto del consiglio giudiziario
siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed
il  presidente  del  consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede
nel capoluogo del distretto;
    m)  prevedere  che  il  consiglio  giudiziario sia presieduto dal
presidente  della  corte  d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al
suo  interno,  un vice presidente scelto tra i componenti non togati,
ed un segretario;
    n)  prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro
anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;
    o)  prevedere  che l'elezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo
sistema  vigente  per  l'elezione dei componenti togati del Consiglio
superiore   della  magistratura,  in  quanto  compatibile,  cosi'  da
attribuire  tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti
e  due  seggi  a  magistrati  che  esercitano funzioni requirenti nei
distretti   che  comprendono  fino  a  trecentocinquanta  magistrati,
quattro  seggi  a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre
seggi  a  magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti
che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;
    p)  prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario
che  esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un' anzianita'
di servizio non inferiore a venti anni;
    q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo  della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso
le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la
nomina dei titolari;
    r)  prevedere  che al consiglio giudiziario vengano attribuite le
seguenti competenze:
    1)  parere  sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
    2)  formulazione  di  pareri,  anche  su  richiesta del Consiglio
superiore  della magistratura, sull'attivita' dei magistrati sotto il
profilo  della  preparazione,  della capacita' tecnico-professionale,
della  laboriosita',  della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio
delle  funzioni,  e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei
periodi  intermedi  di  permanenza  nella  qualifica.  Ai  fini sopra
indicati,  il  consiglio  giudiziario  dovra' acquisire le motivate e
dettagliate  valutazioni  del  consiglio  dell'ordine  degli avvocati
avente  sede  nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e,
se  non  coincidente,  anche del consiglio dell'ordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto;
    3)  vigilanza  sul  comportamento  dei  magistrati con obbligo di
segnalare  i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione
disciplinare;
    4)   vigilanza   sull'andamento   degli   uffici  giudiziari  nel
distretto,  con  segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al
Ministro della giustizia;
    5)  formulazione  di  pareri e proposte sull'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
    6)  adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con  particolare  riferimento  a  quelli  relativi  ad  aspettative e
congedi,   dipendenza  di  infermita'  da  cause  di  servizio,  equo
indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
    7)  formulazione  di  pareri,  anche  su  richiesta del Consiglio
superiore  della  magistratura,  in  ordine all'adozione da parte del
medesimo  Consiglio  di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo,
dimissioni,  decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici,
riammissioni in magistratura;
    s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su
richiesta  del  Consiglio  superiore  della  magistratura, su materie
attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
    t)  coordinare  con  quanto  previsto  dalla  presente  legge  le
disposizioni  vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli
giudiziari;
    u)  prevedere  che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle
deliberazioni  inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1),
4) e 5);
    v)  prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante
dei  giudici  di pace che compongono il consiglio giudiziario possano
prendere  parte  solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le
materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante
dei   giudici   di   pace,  inoltre,  partecipa  alle  discussioni  e
deliberazioni  di  cui  agli  articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9,
comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
  4.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  d),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto
all'ufficio   del  pubblico  ministero,  sia  il  titolare  esclusivo
dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilita' nei
modi  e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed
uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
    b)  prevedere  che il procuratore della Repubblica possa delegare
un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche' uno o piu'
procuratori aggiunti ovvero uno o piu' magistrati del proprio ufficio
perche'  lo  coadiuvino  nella  gestione per il compimento di singoli
atti,  per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione
dell'attivita' di un settore di affari;
    c)  prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica determini i
criteri  per  l'organizzazione  dell'ufficio  e  quelli  ai  quali si
uniformera'  nell'assegnazione  della trattazione dei procedimenti ai
procuratori  aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando
per  quali  tipologie  di  reato  riterra'  di adottare meccanismi di
natura  automatica;  di  tali criteri il procuratore della Repubblica
deve  dare  comunicazione  al Consiglio superiore della magistratura;
prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica possa determinare i
criteri  cui  i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
della  lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con
facolta'  di  revoca  in  caso  di  divergenza  o di inosservanza dei
criteri;  prevedere  che il procuratore della Repubblica trasmetta al
Procuratore  generale  presso la Corte di cassazione il provvedimento
di  revoca  della  delega  alla  trattazione  di un procedimento e le
eventuali  osservazioni  formulate  dal  magistrato o dal procuratore
aggiunto  cui  e'  stata  revocata la delega; che il provvedimento di
revoca  e  le  osservazioni  vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali;  prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica  possa
determinare  i  criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio
devono    attenersi    nell'impiego    della   polizia   giudiziaria,
nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e
nella impostazione delle indagini;
    d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter,
comma  3,  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui al regio decreto 30
gennaio   1941,   n.  12,  introdotto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
    e)  prevedere  che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano
di  incidere  su  diritti  reali  o  sulla  liberta' personale, siano
assunti  previo  assenso  del procuratore della Repubblica ovvero del
procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi
della  lettera  b);  prevedere  tuttavia  che  le  disposizioni della
presente  lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare  personale  o  reale  e' richiesta in sede di convalida del
fermo  o  dell'arresto  o  del  sequestro  ovvero, limitatamente alle
misure  cautelari  reali,  nelle  ipotesi  che  il  procuratore della
Repubblica,  in  ragione  del  valore  del bene o della rilevanza del
fatto  per  cui  si procede, riterra' di dovere indicare con apposita
direttiva;
    f)   prevedere   che   il   procuratore  della  Repubblica  tenga
personalmente,   o   tramite  magistrato  appositamente  delegato,  i
rapporti  con  gli organi di informazione e che tutte le informazioni
sulle  attivita' dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo
stesso;   prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica  segnali
obbligatoriamente   al  consiglio  giudiziario,  ai  fini  di  quanto
previsto  al  comma  3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei
magistrati  del  proprio  ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la
disposizione di cui sopra;
    g)  prevedere  che  il  procuratore  generale  presso la corte di
appello,  al  fine  di  verificare  il corretto ed uniforme esercizio
dell'azione   penale,  nonche'  il  rispetto  dell'adempimento  degli
obblighi  di  cui  alla  lettera  a),  acquisisca  dalle  procure del
distretto  dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando
lo  ritenga  necessario,  al  Procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
    h)  prevedere,  relativamente ai procedimenti riguardanti i reati
indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura
penale,  che  sia  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 70-bis
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni.
  5.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  e),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di magistrato
d'appello  previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche'
di  tutti  i  posti  di  magistrato  d'appello destinato alla Procura
generale  presso  la  Corte  di cassazione e la loro sostituzione con
altrettanti  posti  di  magistrato di cassazione, presso i rispettivi
uffici;
    b)  prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di magistrato
d'appello  previsti  in  organico  presso la Corte di cassazione e la
loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
    c)  prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano  parte  trentasette magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato  di  tribunale  con  non  meno di cinque anni di esercizio
delle  funzioni  di  merito  destinati  a  prestare  servizio  presso
l'ufficio del massimario e del ruolo;
    d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  della  Corte di cassazione
costituisca,   a   parita'   di   graduatoria,  titolo  preferenziale
nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita';
    e)  prevedere  l'abrogazione  dell'articolo  116 dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e
successive  modificazioni,  e  prevedere  che all'articolo 117 e alla
relativa  rubrica  del citato ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
  6.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  f),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)   provvedere  alla  tipizzazione  delle  ipotesi  di  illecito
disciplinare  dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione
sia   estranee   alla   stessa,  garantendo  comunque  la  necessaria
completezza  della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonche'
all'individuazione delle relative sanzioni;
    b) prevedere:
    1)  che  il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli
con  imparzialita',  correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed
equilibrio;
    2)  che  in  ogni  atto di esercizio delle funzioni il magistrato
debba rispettare la dignita' della persona;
    3)   che   anche  fuori  dall'esercizio  delle  sue  funzioni  il
magistrato  non  debba tenere comportamenti, ancorche' legittimi, che
compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del
magistrato o il prestigio dell'istituzione;
    4)  che  la  violazione  dei predetti doveri costituisca illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d)
ed e);
    c)   salvo   quanto  stabilito  dal  numero  11),  prevedere  che
costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
    1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano  ingiusto  danno  o  indebito  vantaggio ad una delle parti;
l'omissione   della   comunicazione   al  Consiglio  superiore  della
magistratura   della   sussistenza   di   una   delle  situazioni  di
incompatibilita'  di  cui  agli  articoli  18  e  19 dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e
successive  modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p);
la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei casi
previsti dalla legge;
    2)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti  delle  parti,  dei  loro  difensori,  dei  testimoni  o di
chiunque  abbia  rapporti  con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario,   ovvero   nei   confronti  di  altri  magistrati  o  di
collaboratori;     l'ingiustificata    interferenza    nell'attivita'
giudiziaria  di  altro  magistrato;  l'omessa  comunicazione  al capo
dell'ufficio  delle  avvenute  interferenze  da  parte del magistrato
destinatario delle medesime;
    3)  la  grave  violazione  di  legge  determinata  da ignoranza o
negligenza  inescusabile;  il  travisamento  dei fatti determinato da
negligenza  inescusabile;  il perseguimento di fini diversi da quelli
di  giustizia;  l'emissione  di  provvedimenti  privi di motivazione,
ovvero  la  cui  motivazione  consiste  nella sola affermazione della
sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi
di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e'
richiesta  dalla  legge;  l'adozione di provvedimenti non con sentiti
dalla  legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante,
diritti  patrimoniali;  la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari  o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate
dagli  organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio
lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha
sede  l'ufficio,  se  manca  l'autorizzazione  prevista  dalle  norme
vigenti  e  ne  sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei
doveri di diligenza e laboriosita';
    4)  il  reiterato,  grave o ingiustificato ritardo nel compimento
degli  atti  relativi  all'esercizio  delle funzioni; il sottrarsi in
modo   abituale  e  ingiustificato  al  lavoro  giudiziario;  per  il
dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente
di  un  collegio,  l'omettere  di  assegnarsi  affari e di redigere i
relativi   provvedimenti;  l'inosservanza  dell'obbligo  di  rendersi
reperibile  per  esigenze  di  ufficio  quando esso sia imposto dalla
legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
    5)  i  comportamenti  che determinano la divulgazione di atti del
procedimento  coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari  in  corso  di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea  a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste
che,  sotto  qualsiasi  profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia
titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano
stati definiti con sentenza passata in giudicato;
    6)  il  tenere  rapporti  in  relazione all'attivita' del proprio
ufficio  con  gli  organi di informazione al di fuori delle modalita'
previste  al  comma  4,  lettera f); il sollecitare la pubblicita' di
notizie  attinenti  alla  propria  attivita'  di  ufficio  ovvero  il
costituire  e  l'utilizzare  canali informativi personali riservati o
privilegiati;  il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione
dei criteri di equilibrio e di misura;
    7)  l'adozione  intenzionale  di  provvedimenti affetti da palese
incompatibilita'  tra  la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare  una  precostituita  e  inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
    8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente
di  una  sezione  o  di  un collegio, della comunicazione agli organi
competenti  di  fatti  che  possono  costituire illeciti disciplinari
compiuti  da  magistrati  dell'ufficio, della sezione o del collegio;
l'omissione,  da  parte  del  dirigente l'ufficio ovvero da parte del
magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione
al  Consiglio  superiore  della magistratura della sussistenza di una
delle  situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e 19
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, come modificati ai sensi
della  lettera  p),  ovvero  delle  situazioni che possono dare luogo
all'adozione  dei  provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o);
    9)   l'adozione   di  provvedimenti  abnormi  ovvero  di  atti  e
provvedimenti  che  costituiscano esercizio di una potesta' riservata
dalla  legge  ad  organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri
organi costituzionali;
    10)  l'emissione  di  un provvedimento restrittivo della liberta'
personale  fuori  dei  casi  consentiti  dalla  legge, determinata da
negligenza grave ed inescusabile;
    11)  fermo  quanto  previsto dai numeri 3), 7) e 9), non puo' dar
luogo  a  responsabilita' disciplinare l'attivita' di interpretazione
di norme di diritto in conformita' all'articolo 12 delle disposizioni
sulla legge in generale;
    d)  prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori
dell'esercizio delle funzioni:
    1)  l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
    2)  il  frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione  comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi
consta  essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o
per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena
della  reclusione  superiore  a tre anni o una misura di prevenzione,
salvo  che  sia  intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
    3)  l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell'organo competente;
    4)  lo  svolgimento  di  attivita'  incompatibili con la funzione
giudiziaria  o  tali  da recare concreto pregiudizio all'assolvimento
dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
    5)   l'ottenere,   direttamente   o  indirettamente,  prestiti  o
agevolazioni  da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti
offese,  testimoni  o  comunque  coinvolti  in  procedimenti penali o
civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso
altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale
esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;
    6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad
un  procedimento  in  corso quando, per la posizione del magistrato o
per  le  modalita'  con  cui  il  giudizio  e' espresso, sia idonea a
condizionare la liberta' di decisione nel procedimento medesimo;
    7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente   incompatibili   con   l'esercizio   delle   funzioni
giudiziarie;
    8)  l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il
coinvolgimento  nelle  attivita' di centri politici o affaristici che
possano  condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare
l'immagine del magistrato;
    9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza,
la terzieta' e l'imparzialita' del magistrato, anche sotto il profilo
dell'apparenza;
    10)  l'uso  strumentale  della qualita' che, per la posizione del
magistrato  o  per le modalita' di realizzazione, e' idoneo a turbare
l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
    e)  prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti
al reato:
    1)  i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice  di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando  la  legge  stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
    2)  i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice  di  procedura  penale,  per  delitto colposo, alla pena della
reclusione,  sempre  che  presentino,  per  modalita'  e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
    3)  i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice  di  procedura  penale,  alla  pena  dell'arresto,  sempre che
presentino,  per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
    4)  altri  fatti  costituenti  reato  idonei  a  compromettere la
credibilita'  del  magistrato,  anche  se  il  reato  e'  estinto per
qualsiasi  causa  o  l'azione  penale  non  puo'  essere  iniziata  o
proseguita;
    f) prevedere come sanzioni disciplinari:
    1) l'ammonimento;
    2) la censura;
    3) la perdita dell'anzianita';
    4) l'incapacita' temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
    5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
    6) la rimozione;
       g) stabilire che:
    1)  l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo
della  decisione,  all'osservanza  da  parte  del magistrato dei suoi
doveri, in rapporto all'illecito commesso;
    2)  la  censura  consista  in  un  biasimo  formale  espresso nel
dispositivo della decisione;
    3)  la sanzione della perdita dell'anzianita' sia inflitta per un
periodo compreso tra due mesi e due anni;
    4)  la  sanzione  della  temporanea  incapacita' ad esercitare un
incarico  direttivo  o  semidirettivo  sia  inflitta  per  un periodo
compreso  tra  sei  mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni
direttive  o  semidirettive,  debbono  essergli  conferite di ufficio
altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua
qualifica.  Scontata  la  sanzione, il magistrato non puo' riprendere
l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio
dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
    5) la sospensione dalle funzioni comporti altresi' la sospensione
dallo  stipendio  ed  il  collocamento del magistrato fuori dal ruolo
organico  della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un
assegno  alimentare  pari  ai due terzi dello stipendio e delle altre
competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo
il  trattamento  economico  riservato  alla  prima  o seconda o terza
classe stipendiale; alla meta', se alla quarta o quinta classe; ad un
terzo, se alla sesta o settima classe;
    6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
    7)  quando,  per  il  concorso  di piu' illeciti disciplinari, si
dovrebbero  irrogare  piu'  sanzioni  meno  gravi,  si applichi altra
sanzione di maggiore gravita', sola o congiunta con quella meno grave
se compatibile;
    8)  la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;
    h)  prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
    1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
    2)  la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
    3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle
cause   di   incompatibilita'   di   cui   agli   articoli  18  e  19
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);
    4)  il  tenere  comportamenti  che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute   interferenze,   costituiscano  violazione  del  dovere  di
imparzialita';
    5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
    6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
    7)  il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
    8) la scarsa laboriosita', se abituale;
    9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
    10)  l'uso  della  qualita'  di  magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
    11)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari  senza avere
richiesto  o  ottenuto  la  prescritta  autorizzazione  dal Consiglio
superiore  della  magistratura,  qualora  per  l'entita'  e la natura
dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita';
    i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla
perdita dell'anzianita':
    1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano  grave  ed  ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
    2)  l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
    3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
    l) stabilire che:
    1)  sia punita con la sanzione della incapacita' ad esercitare un
incarico  direttivo  o semidirettivo l'interferenza nell'attivita' di
altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente
della sezione, se ripetuta o grave;
    2)  sia  punita  con  una sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici
vietati  dalla  legge  ovvero  l'accettazione  e  lo  svolgimento  di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione,  qualora  per  l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita';
    3)  sia  rimosso  il  magistrato che sia stato condannato in sede
disciplinare  per  i  fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che
incorre  nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
in  seguito  a  condanna  penale o che incorre in una condanna a pena
detentiva  per  delitto  non  colposo non inferiore ad un anno la cui
esecuzione  non  sia  stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164
del  codice  penale  o  per la quale sia intervenuto provvedimento di
revoca  della  sospensione  ai  sensi  dell'articolo 168 dello stesso
codice;
    m)   stabilire   che,   nell'infliggere   una   sanzione  diversa
dall'ammonimento  e  dalla  rimozione,  la  sezione  disciplinare del
Consiglio    superiore   della   magistratura   possa   disporre   il
trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando,
per  la  condotta  tenuta,  la  permanenza  nella stessa sede o nello
stesso   ufficio   appare   in   contrasto   con  il  buon  andamento
dell'amministrazione  della  giustizia.  Il  trasferimento  e' sempre
disposto  quando  ricorre una delle violazioni previste dal numero 1)
della  lettera  c),  ad  eccezione  dell'inosservanza dell'obbligo di
astensione   nei   casi  previsti  dalla  legge  e  dell'inosservanza
dell'obbligo   della   comunicazione  al  Consiglio  superiore  della
magistratura,  dal  numero l) della lettera d), ovvero se e' inflitta
la sanzione della sospensione dalle funzioni;
    n)  prevedere  che,  nei  casi  di  procedimento disciplinare per
addebiti  punibili  con  una  sanzione  diversa  dall'ammonimento, su
richiesta  del  Ministro  della  giustizia o del Procuratore generale
presso  la  Corte  di  cassazione,  ove  sussistano gravi elementi di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza,   possa  essere  disposto  dalla  sezione  disciplinare  del
Consiglio   superiore   della   magistratura,   in  via  cautelare  e
provvisoria.  il  trasferimento  ad  altra  sede o la destinazione ad
altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio
decreto  legislativo  31  maggio  1946, n. 511, stabilendo che, fermo
quanto  previsto  dalla lettera m) e dalla prima parte della presente
lettera,  in  sede  di procedimento disciplinare, il trasferimento ad
altra  sede  o  la  destinazione  ad  altre  funzioni  possano essere
disposti  con  procedimento  amministrativo  dal  Consiglio superiore
della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al
magistrato  di  svolgere  le  sue  funzioni, nella sede occupata, con
piena  indipendenza  e  imparzialita';  prevedere  che  alla  data di
entrata   in   vigore  del  primo  dei  decreti  legislativi  emanati
nell'esercizio  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f),  i  procedimenti  amministrativi  di  trasferimento di ufficio ai
sensi  dell'articolo  2, secondo comma, del regio decreto legislativo
31  maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della
magistratura,  per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie
disciplinari   previste   dal   presente  comma  siano  trasmessi  al
Procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione  per  le sue
determinazioni in ordine all'azione disciplinare;
    o)  prevedere  la  modifica  dell'articolo  3  del  regio decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  consentendo  anche  di  far
transitare    nella    pubblica    amministrazione,    con   funzioni
amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
    p)  ridisciplinare  le  ipotesi  di  cui  agli  articoli  18 e 19
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12, e successive modificazioni, in maniera piu' puntuale e
rigorosa  prevedendo,  salvo  eccezioni specificatamente disciplinate
con  riferimento all'entita' dell'organico nonche' alla diversita' di
incarico, l'incompatibilita' per il magistrato a svolgere l'attivita'
presso  il  medesimo  ufficio  in  cui parenti sino al secondo grado,
affini  in  primo  grado,  il  coniuge  o il convivente esercitano la
professione  di  magistrato  o di avvocato o di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria;
    q)   equiparare  gli  effetti  della  decadenza  a  quelli  delle
dimissioni.
  7.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura
per  l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
    a)   prevedere   che   le  funzioni  di  pubblico  ministero  nel
procedimento  disciplinare  siano esercitate dal Procuratore generale
presso  la  Corte  di  cassazione  o  da  un  suo  sostituto,  e  che
all'attivita'  di  indagine  relativa  al  procedimento  disciplinare
proceda il pubblico ministero;
    b) stabilire che:
    1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia
del  fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di
denuncia   circostanziata   o  di  segnalazione  del  Ministro  della
giustizia;
    2)  entro  un  anno  dall'inizio  del  procedimento  debba essere
richiesta  l'emissione  del  decreto  che  fissa la discussione orale
davanti  alla  sezione  disciplinare;  entro  un anno dalla richiesta
debba  pronunciarsi  la  sezione  disciplinare.  Se  la  sentenza  e'
annullata  in  tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione,
il  termine  per  la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un anno e
decorre   dalla  data  in  cui  vengono  restituiti  dalla  Corte  di
cassazione   gli  atti  del  procedimento.  Se  i  termini  non  sono
osservati,  il  procedimento  disciplinare  si  estingue,  sempre che
l'incolpato vi consenta;
    3) il corso dei termini sia sospeso:
    3.1) se per il medesimo fatto e' iniziato il procedimento penale,
riprendendo  a  decorrere  dalla  data in cui non e' piu' soggetta ad
impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  ovvero sono
divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
    3.2)  se  durante  il  procedimento  disciplinare viene sollevata
questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal
giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
    3.3)  se  l'incolpato  e'  sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;
    3.4)  se  il  procedimento  disciplinare  e' rinviato a richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore;
    c) prevedere che:
    1)  il  Ministro  della  giustizia  abbia  facolta' di promuovere
l'azione  disciplinare  mediante richiesta di indagini al Procuratore
generale  presso  la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro
da'  comunicazione  al  Consiglio  superiore  della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;
    2)  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione abbia
l'obbligo  di  esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione
al   Ministro   della   giustizia  e  al  Consiglio  superiore  della
magistratura,  con  indicazione  sommaria  dei  fatti  per i quali si
procede.  Il  Ministro  della  giustizia,  se  ritiene  che  l'azione
disciplinare  deve  essere  estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al
Procuratore  generale, ed analoga richiesta puo' fare nel corso delle
indagini;
    3)   il   Consiglio  superiore  della  magistratura,  i  consigli
giudiziari  e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro
della  giustizia  e  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione  ogni  fatto  rilevante  sotto  il profilo disciplinare. I
presidenti  di  sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare
ai  dirigenti  degli  uffici  i  fatti  concernenti  l'attivita'  dei
magistrati  della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il
profilo disciplinare;
    4)  la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia
al  Procuratore  generale  o la comunicazione da quest'ultimo data al
Consiglio  superiore  della  magistratura  ai  sensi  del  numero  2)
determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;
    5)  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione possa
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e'
stata  promossa  dal  Ministro della giustizia, salva la facolta' del
Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;
    d) stabilire che:
    1)  dell'inizio  del procedimento debba essere data comunicazione
entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli
viene  addebitato;  analoga  comunicazione  debba  essere data per le
ulteriori  contestazioni  di  cui  al  numero  5)  della  lettera c).
L'incolpato  puo'  farsi  assistere  da  altro  magistrato  o  da  un
avvocato,  designati  in  qualunque  momento  dopo  la  comunicazione
dell'addebito, nonche', se del caso, da un consulente tecnico;
    2)  gli  atti  di  indagine  non  preceduti  dalla  comunicazione
all'incolpato  o  dall'avviso  al difensore, se gia' designato, siano
nulli,  ma  la  nullita' non possa essere piu' rilevata quando non e'
dedotta  con  dichiarazione  scritta  e motivata nel termine di dieci
giorni  dalla  data  in  cui  l'interessato  ha  avuto conoscenza del
contenuto  di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione
del  decreto  che  fissa  la  discussione  orale davanti alla sezione
disciplinare;
    3)   per   l'attivita'   di  indagine  si  osservino,  in  quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta
per  quelle  che  comportano  l'esercizio  di  poteri  coercitivi nei
confronti  dell'imputato,  delle  persone  informate  sui  fatti, dei
periti  e  degli  interpreti;  si  applica  comunque  quanto previsto
dall'articolo  133  del  codice  di  procedura  penale.  Alle persone
informate   sui  fatti,  ai  periti  e  interpreti  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377
e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso
la  Corte  di  cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue
determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti
da  segreto  investigativo  senza  che  detto  segreto possa essergli
opposto;  prevedere  altresi'  che  nel  caso  in  cui il Procuratore
generale  acquisisca  atti  coperti  da  segreto  investigativo ed il
procuratore  della  Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro
pubblicizzazione  possa  derivare grave pregiudizio alle indagini, il
Procuratore  generale disponga con decreto che i detti atti rimangano
segreti  per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi e sospenda il
procedimento disciplinare per un analogo periodo;
    4)  per  gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico
ministero  possa  richiedere  altro  magistrato in servizio presso la
procura  generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve
essere compiuto;
    5)  al  termine  delle  indagini,  il Procuratore generale con le
richieste  conclusive  di  cui  alla  lettera  e)  invii alla sezione
disciplinare  il  fascicolo  del  procedimento e ne dia comunicazione
all'incolpato;  il  fascicolo  sia  depositato nella segreteria della
sezione  a  disposizione  dell'incolpato,  con  facolta' di prenderne
visione e di estrarre copia degli atti;
    e) prevedere che:
    1)  il  Procuratore  generale  presso  la Corte di cassazione, al
termine   delle  indagini,  se  non  ritiene  di  dover  chiedere  la
declaratoria  di  non  luogo  a  procedere,  formuli l'incolpazione e
chieda   al  presidente  della  sezione  disciplinare  la  fissazione
dell'udienza  di discussione orale; il Procuratore generale presso la
Corte  di  cassazione  da'  comunicazione al Ministro della giustizia
delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;
    2)  il  Ministro  della  giustizia,  nell'ipotesi  in  cui  abbia
promosso  l'azione  disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione
della  contestazione,  in  caso  di  richiesta di declaratoria di non
luogo a procedere, abbia facolta' di proporre opposizione entro dieci
giorni,   presentando   memoria.   Il   Consiglio   superiore   della
magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;
    3)   il   Ministro   della  giustizia,  entro  venti  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere
l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la
modificazione   della  contestazione,  cui  provvede  il  Procuratore
generale presso la Corte di cassazione;
    4)  il  presidente  della  sezione  disciplinare  fissi,  con suo
decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e
ai periti;
    5)  il  decreto  di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico
ministero  e  all'incolpato  nonche'  al difensore di quest'ultimo se
gia' designato e al Ministro della giustizia;
    6)  nel  caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba
escludere   l'addebito,   faccia   richiesta  motivata  alla  sezione
disciplinare  per  la  declaratoria  di  non luogo a procedere. Della
richiesta   e'   data  comunicazione  al  Ministro  della  giustizia,
nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero
richiesto  l'integrazione  della  contestazione,  con  invio di copia
dell'atto;
    7)   il   Ministro   della  giustizia,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere
copia  degli  atti  del  procedimento  nell'ipotesi in cui egli abbia
promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della
contestazione,  e,  nei  venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi,  possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione    dell'udienza    di    discussione   orale,   formulando
l'incolpazione;
    8)  decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non
luogo  a  procedere  la  sezione  disciplinare  decida  in  camera di
consiglio.  Se  rigetta  la richiesta, provvede nei modi previsti dai
numeri  4)  e  5).  Sulla  richiesta  del Ministro della giustizia di
fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei
numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione
orale,  sono  esercitate  dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione o da un suo sostituto;
    9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al
Ministro  della  giustizia,  nell'ipotesi  in cui egli abbia promosso
l'azione   disciplinare,   ovvero   richiesto   l'integrazione  della
contestazione,  il  quale  puo' esercitare la facolta' di partecipare
all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;
    10)  il  delegato  del  Ministro della giustizia possa presentare
memorie,   esaminare   testi,   consulenti  e  periti  e  interrogare
l'incolpato;
    f) prevedere che:
    1)   nella   discussione   orale   un  componente  della  sezione
disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;
    2)  l'udienza  sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su
richiesta  di  una  delle  parti,  possa  comunque  disporre  che  la
discussione  non  sia  pubblica se ricorrono esigenze di tutela della
credibilita'  della  funzione  giudiziaria,  con riferimento ai fatti
contestati  ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di
tutela del diritto dei terzi;
    3)  la  sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte
le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di
rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei
consigli  giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti
dei fascicoli personali nonche' delle prove acquisite nel corso delle
indagini;  possa  consentire  l'esibizione  di documenti da parte del
pubblico  ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della
giustizia.  Si  osservano, in quanto compatibili, le norme del codice
di  procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che
comportano   l'esercizio   di   poteri   coercitivi   nei   confronti
dell'imputato,  dei  testimoni,  dei periti e degli interpreti; resta
fermo  quanto  previsto  dall'articolo  133  del  codice di procedura
penale.   Ai   testimoni,   periti   e  interpreti  si  applicano  le
disposizioni  di  cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del
codice penale;
    4)   la   sezione   disciplinare   deliberi  immediatamente  dopo
l'assunzione  delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del
delegato  del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato;
questi  debba  essere  sentito  per ultimo. Il pubblico ministero non
assiste alla deliberazione in camera di consiglio;
    5)  se  non  e'  raggiunta  prova  sufficiente  dell'addebito, la
sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
    6)  i  motivi  della  sentenza  siano depositati nella segreteria
della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
    7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data
comunicazione  al  Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli
abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione
della  contestazione,  con  invio  di  copia integrale, anche ai fini
della  decorrenza  dei  termini  per la proposizione del ricorso alle
sezioni  unite della Corte di cassazione. Il Ministro puo' richiedere
copia degli atti del procedimento;
    g) stabilire che:
    1)   l'azione   disciplinare   sia   promossa   indipendentemente
dall'azione  civile  di  risarcimento  del danno o dall'azione penale
relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero
3) della lettera b);
    2)  abbiano autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare
la   sentenza   penale  irrevocabile  di  condanna,  quella  prevista
dall'articolo  444,  comma  2, del codice di procedura penale, che e'
equiparata  alla  sentenza  di  condanna,  e  quella  irrevocabile di
assoluzione  pronunciata  perche'  il  fatto  non  sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso;
    h) prevedere che:
    1)  a  richiesta  del  Ministro della giustizia o del Procuratore
generale  presso  la  Corte  di  cassazione,  la sezione disciplinare
sospenda  dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo
organico  della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento
penale,  nei  cui  confronti  sia stata adottata una misura cautelare
personale;
    2)  la  sospensione  permanga  sino  alla sentenza di non luogo a
procedere   non   piu'  soggetta  ad  impugnazione  o  alla  sentenza
irrevocabile   di   proscioglimento;   la  sospensione  debba  essere
revocata,  anche  d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche' la
misura   cautelare  e'  revocata  per  carenza  di  gravi  indizi  di
colpevolezza;  la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio,
negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura
cautelare;
    3)  al  magistrato  sospeso sia corrisposto un assegno alimentare
nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera
g) del comma 6;
    4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre
competenze  non  percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare,  se  e'  prosciolto  con  sentenza  irrevocabile ai sensi
dell'articolo  530  del codice di procedura penale. Tale disposizione
si  applica  anche  se  e' pronunciata nei suoi confronti sentenza di
proscioglimento  per  ragioni  diverse  o  sentenza  di  non  luogo a
procedere  non  piu' soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato
il  magistrato  sottoposto  a procedimento disciplinare, lo stesso si
sia  concluso  con  la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera
m);
    i) prevedere che:
    1)  quando  il magistrato e' sottoposto a procedimento penale per
delitto  non  colposo  punibile,  anche  in via alternativa, con pena
detentiva,  o  quando  al  medesimo  possono  essere  ascritti  fatti
rilevanti  sotto  il  profilo disciplinare che, per la loro gravita',
siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della
giustizia  o  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione
possano  chiedere  la  sospensione  cautelare  dalle funzioni e dallo
stipendio,   e   il  collocamento  fuori  dal  ruolo  organico  della
magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
    2)   la  sezione  disciplinare  convochi  il  magistrato  con  un
preavviso   di  almeno  tre  giorni  e  provveda  dopo  aver  sentito
l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il
magistrato  puo' farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato
anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;
    3)   la   sospensione   possa   essere   revocata  dalla  sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;
    4)  si  applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri
3) e 4);
    l) prevedere che:
    1)  contro  i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle
lettere  h)  ed  i)  e contro le sentenze della sezione disciplinare,
l'incolpato,  il  Ministro  della giustizia e il Procuratore generale
presso   la   Corte   di  cassazione  possano  proporre  ricorso  per
cassazione,  nei  termini  e  con  le  forme  previsti  dal codice di
procedura  penale.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  in materia di
sospensione  di  cui  alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato;
    2)  la  Corte  di cassazione decida a sezioni unite penali, entro
sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;
    m) prevedere che:
    1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente
sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella
situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile
ovvero  sia  pronunciata  nei  suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere  non  piu'  soggetta  ad  impugnazione.  Se  il posto prima
occupato non e' vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili,
ed  entro  un  anno puo' chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a
quello  originariamente  ricoperto,  con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti;
    2)  la  sospensione  cautelare  cessi  di  diritto quando diviene
definitiva  la  pronuncia  della sezione disciplinare che conclude il
procedimento;
    3)  se  e'  pronunciata  sentenza  di  non luogo a procedere o se
l'incolpato  e'  assolto  o  condannato ad una sanzione diversa dalla
rimozione  o  dalla  sospensione  dalle  funzioni per un tempo pari o
superiore  alla  durata  della  sospensione  cautelare  eventualmente
disposta,  siano  corrisposti  gli  arretrati dello stipendio e delle
altre  competenze  non percepiti, detratte le somme gia' riscosse per
assegno alimentare;
    n) prevedere che:
    1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute
irrevocabili,   con   le   quali  e'  stata  applicata  una  sanzione
disciplinare, quando:
    1.1)   i  fatti  posti  a  fondamento  della  sentenza  risultano
incompatibili   con   quelli   accertati   in   una  sentenza  penale
irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non piu'
soggetta ad impugnazione;
    1.2)  sono  sopravvenuti  o si scoprono, dopo la decisione, nuovi
elementi  di  prova,  che,  soli  o uniti a quelli gia' esaminati nel
procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
    1.3)  il  giudizio  di  responsabilita'  e  l'applicazione  della
relativa  sanzione sono stati determinati da falsita' ovvero da altro
reato accertato con sentenza irrevocabile;
    2)  gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano,
a  pena  di inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare
che,  se  accertati,  debba  essere escluso l'addebito o debba essere
applicata  una  sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della
rimozione,  ovvero  se  dalla  sanzione  applicata  e'  conseguito il
trasferimento d'ufficio;
    3)  la  revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale e'
stata  applicata  la  sanzione  disciplinare o, in caso di morte o di
sopravvenuta  incapacita' di questi, da un suo prossimo congiunto che
vi abbia interesse anche soltanto morale;
    4)  l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo
di   procuratore   speciale.   Essa   deve   contenere,   a  pena  di
inammissibilita',  l'indicazione  specifica delle ragioni e dei mezzi
di  prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad
eventuali   atti   e   documenti,   alla   segreteria  della  sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
    5)  nei  casi  previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba
essere unita copia autentica della sentenza penale;
    6)  la  revisione  possa  essere chiesta anche dal Ministro della
giustizia  e  dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione,
alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalita' di cui ai
numeri 4) e 5);
    7)  la  sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento
disciplinare  e,  sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore
generale   presso  la  Corte  di  cassazione,  l'istante  ed  il  suo
difensore,  dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta
fuori  dai  casi  di  cui  al  numero  2), o senza l'osservanza delle
disposizioni  di  cui  al  numero 4) ovvero se risulta manifestamente
infondata;   altrimenti,   disponga  il  procedersi  al  giudizio  di
revisione,   al   quale  si  applicano  le  norme  stabilite  per  il
procedimento disciplinare;
    8)  contro  la  decisione che dichiara inammissibile l'istanza di
revisione  sia  ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte
di cassazione;
    9)  in  caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione
disciplinare revochi la precedente decisione;
    10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio  di  revisione  abbia  diritto  alla integrale ricostruzione
della  carriera  nonche'  a percepire gli arretrati dello stipendio e
delle  altre  competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte
per   assegno   alimentare,   rivalutati   in  base  alla  variazione
dell'indice  ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati.
  8.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  g),  il  Governo  si  attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  prevedere  che semestralmente, a cura del Consiglio superiore
della   magistratura,   sia   reso   noto  l'elenco  degli  incarichi
extragiudiziari il cui svolgimento e' stato autorizzato dal Consiglio
stesso,  indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito,
la  natura  e  la  durata  dell'incarico  e il numero degli incarichi
precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;
    b)  prevedere  che analoga pubblicita' semestrale sia data, per i
magistrati  di  rispettiva  competenza,  dal  Consiglio di presidenza
della  giustizia  amministrativa,  dal  Consiglio di presidenza della
Corte  dei  conti,  dal  Consiglio  della magistratura militare e dal
Ministero  della  giustizia relativamente agli avvocati e procuratori
dello Stato;
    c)  prevedere  che la pubblicita' di cui alle lettere a) e b) sia
realizzata   mediante  pubblicazione  nei  bollettini  periodici  dei
rispettivi Consigli e Ministero.
  9.  Nell'esercizio  della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il
Governo  definisce  la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1
indetti  fino  al  quinto  anno  successivo  alla data di acquisto di
efficacia  del  primo  dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della  delega  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, lettera a), siano
ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a  seguito  di  corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni,  essendosi  iscritti  al relativo corso di laurea anteriormente
all'anno accademico 1998-1999;
    b)  prevedere  che  il  requisito  della partecipazione al corso,
previsto  dalla  lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero
17),  dalla  lettera  i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1),
3.2),  4.1),  4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere
richiesto  solo  dopo  l'entrata  in  funzione della Scuola superiore
della magistratura, di cui al comma 2;
    c)  prevedere  che i magistrati in servizio alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della  delega  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il
termine  di  tre  mesi  dalla  predetta  data,  possano richiedere il
mutamento   delle   funzioni  nello  stesso  grado  da  giudicanti  a
requirenti  e  viceversa;  l'effettivo  mutamento di funzioni, previa
valutazione   positiva   da   parte  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, si realizzera' nel limite dei posti vacanti individuati
annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di
funzioni,  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  formera' la
graduatoria  dei  magistrati  richiedenti  sulla  base dell'eventuale
anzianita'  di  servizio  nelle  funzioni verso le quali si chiede il
mutamento  e,  a  parita'  o  in  assenza  di  anzianita', sulla base
dell'anzianita'  di  servizio;  che  la  scelta nell'ambito dei posti
vacanti  avvenga  secondo  l'ordine  di  graduatoria e debba comunque
riguardare   un   ufficio  avente  sede  in  un  diverso  circondario
nell'ipotesi  di  esercizio  di  funzioni di primo grado e un ufficio
avente  sede  in  un  diverso  distretto,  con  esclusione  di quello
competente  ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale,
nell'ipotesi  di  esercizio  di  funzioni  di  secondo  grado; che il
rifiuto  del  magistrato  richiedente  ad  operare  la scelta secondo
l'ordine  di  graduatoria  comporti  la  rinuncia  alla  richiesta di
mutamento nelle funzioni;
    d)  prevedere  che  le  norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e
4.2)  della  lettera  l)  del comma 1 non si applichino ai magistrati
che,  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti
legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1,  comma  1,  lettera  a),  abbiano  gia'  compiuto,  o compiano nei
successivi  ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di
nomina ad uditore giudiziario;
    e)  prevedere  che  le  norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e
9.2)  della  lettera  l)  del comma 1 non si applichino ai magistrati
che,  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti
legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1,  comma  1,  lettera  a),  abbiano  gia'  compiuto,  o compiano nei
successivi  ventiquattro  mesi,  venti anni dalla data del decreto di
nomina ad uditore giudiziario;
    f)  prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per
un  periodo  di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data
di  acquisto  di  efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a),  e  fatta  salva  la  facolta'  di  partecipare  ai  concorsi, le
assegnazioni   per  l'effettivo  conferimento  rispettivamente  delle
funzioni  di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o
requirenti  di  legittimita'  siano  disposte  nell'ambito  dei posti
vacanti  da  attribuire  a  domanda previsti dal comma 1, lettera l),
numeri  3),  4),  7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero
rendersi   vacanti  a  seguito  dell'accoglimento  delle  domande  di
tramutamento  presentate  dai magistrati che gia' esercitano funzioni
giudicanti  o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo,
ai  magistrati  di  cui  alla  lettera e), fatta salva la facolta' di
partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed esami, le assegnazioni per
l'effettivo  conferimento  delle  funzioni giudicanti o requirenti di
legittimita'   siano  disposte,  previo  concorso  per  titoli  ed  a
condizione  che  abbiano  frequentato  l'apposito corso di formazione
alle  funzioni  giudicanti  o  requirenti  di  legittimita' presso la
Scuola  superiore  della  magistratura  di  cui  al  comma  2, il cui
giudizio   finale   e'   valutato   dal   Consiglio  superiore  della
magistratura,  nell'ambito  dei  posti  vacanti  di  cui  al comma 1,
lettera   l),  numeri  7.1)  e  9.1);  prevedere  che,  ai  fini  del
conferimento  degli  uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma
1,  lettera  h),  numeri  7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo
restando  quanto  previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di
tredici  anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario  equivalga al superamento del concorso per le funzioni di
secondo  grado;  prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici
direttivi  di  cui  al  comma  1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo
restando  quanto  previsto  al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti
anni  di  servizio  dalla  data  del  decreto  di  nomina  ad uditore
giudiziario  equivalga al superamento del concorso per le funzioni di
legittimita';  prevedere  che i magistrati di cui alla lettera e) per
un  periodo  di  tempo  non  superiore a cinque anni e fermo restando
quanto  previsto  al  comma  1,  lettera f), numero 4), ultima parte,
possano  ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al
comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei
requisiti  di  esercizio  delle  funzioni  giudicanti o requirenti di
legittimita'  o  delle  funzioni direttive giudicanti o requirenti di
legittimita'  o  delle  funzioni  direttive  superiori  giudicanti di
legittimita' rispettivamente previsti nei predetti numeri;
    g)  prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega
di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera a), esercitano funzioni
direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni
per  un  periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che
abbiano   ottenuto  l'assegnazione  ad  altro  incarico  o  ad  altre
funzioni,  ne  decadano restando assegnati con funzioni non direttive
nello   stesso   ufficio,  eventualmente  anche  in  soprannumero  da
riassorbire  alle  successive vacanze, senza variazione dell'organico
complessivo della magistratura;
    h)  prevedere  che,  in  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1,
lettera  r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo  dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di
cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo
di  dieci  anni  di  permanenza  nell'incarico  nello stesso ufficio,
possano  permanervi,  nei  limiti stabiliti dalla normativa vigente e
dai  commi  27  e  28,  fermo  restando  che,  una  volta ottenuto il
passaggio   ad   altro   incarico  o  il  tramutamento  eventualmente
richiesto,  si  applicano  le norme di cui al citato comma 1, lettera
r);
    i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere
a)  e  b),  siano  trattenuti  i  magistrati in servizio alla data di
acquisto  di  efficacia  delle disposizioni emanate in attuazione del
comma  5  e  che  ad  essi  possano  essere  conferite  dal Consiglio
superiore  della  magistratura le funzioni di legittimita' nei limiti
dei  posti  disponibili  ed in ordine di anzianita' di servizio se in
possesso dei seguenti requisiti:
    1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita;
    2)  svolgimento  nei  sei mesi antecedenti la predetta data delle
funzioni  di legittimita' per aver concorso a formare i collegi nelle
sezioni  ovvero  per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in
udienza;
    l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera
b),  siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in
servizio  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1,  comma  1,  lettera  e),  per  i  quali non sia stato possibile il
conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi della lettera i)
del presente comma;
    m)  prevedere  per  il ricollocamento in ruolo dei magistrati che
risultino  fuori  ruolo  alla data di acquisto di efficacia del primo
dei  decreti' legislativi emanati nell' esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
    1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);
    2)  che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento
in  ruolo,  non  abbiano  compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo
vengano  ricollocati  in  ruolo  secondo quanto previsto dal comma 1,
lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    3)  che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento
in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo
vengano  ricollocati  in  ruolo  secondo la disciplina in vigore alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    4)  che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati
fuori  ruolo  in  quanto  componenti elettivi del Consiglio superiore
della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, e successive modificazioni;
    n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
    1)  ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal comma 1, lettera m),
numeri  5)  e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m)
del  presente  comma,  numeri  1),  2)  e  3),  non sia consentito il
tramutamento di sede per concorso virtuale;
    2)  che  la  disposizione  di cui al numero 1) non si applichi in
caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
    3)  che  nel  caso  in  cui venga disposto il tramutamento per le
ragioni  indicate  al  numero  2)  non  sia  consentito il successivo
tramutamento  alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque
anni.
  10.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo
volto  a  disciplinare  il  conferimento  degli  incarichi  direttivi
giudicanti  e  requirenti  di  legittimita'  nonche'  degli incarichi
direttivi  giudicanti  e  requirenti  di primo e di secondo grado nel
periodo  antecedente  all'entrata  in  vigore delle norme di cui alla
lettera  h),  numero  17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti
di legittimita' non possano essere conferiti a magistrati che abbiano
meno   di  due  anni  di  servizio  prima  della  data  di  ordinario
collocamento  a  riposo,  prevista  all'articolo  5 del regio decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n. 511, e che gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano
essere  conferiti  a  magistrati  che abbiano meno di quattro anni di
servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista
all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
    b)  prevedere  che detta disciplina sia adottata sulla base delle
ordinarie  vacanze  di  organico  dei  medesimi  uffici  direttivi e,
comunque,  entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005
e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.
  11.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega  di cui al comma 10 si
applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
  12. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del
Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  istituzione  di direzioni generali regionali o interregionali
dell'organizzazione giudiziaria;
    b)  competenza  delle direzioni regionali o interregionali per le
aree  funzionali  riguardanti il personale e la formazione, i sistemi
informativi  automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi,
le statistiche;
    c) riserva all'amministrazione centrale:
    1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
    2)  dell'emanazione  di circolari generali e della risoluzione di
quesiti in materia di servizi giudiziari;
    3)    della   determinazione   del   contingente   di   personale
amministrativo  da  destinare  alle singole regioni, nel quadro delle
dotazioni organiche esistenti;
    4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
    5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che
per i concorsi regionali;
    6)  del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
    7)  dei  passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del
rapporto di impiego e delle riammissioni;
    8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
    9)  dei  provvedimenti  disciplinari superiori all' ammonimento e
alla censura;
    10)  dei  compiti  di  programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.
  13.  Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alla locazione degli
immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e
impiantistica  e  alle  spese  di  gestione,  e' autorizzata la spesa
massima  di  curo  2.640.000  per  l'anno  2005 e di euro 5.280.000 a
decorrere  dall'anno  2006,  cui  si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  14,  Per  gli  oneri  di  cui  al  comma  12 relativi al personale,
valutati  in  euro  3.556.928  per  l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a
decorrere   dall'anno   2006,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  comma,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.
  15.  In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al
comma  12  non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio
2005.
  16.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega  di cui al comma 12 si
applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 6 dell'articolo 1.
  17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica  della  disciplina  dell'articolo  10  della legge 13 aprile
1988,  n.  117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   prevedere   che  i  componenti  elettivi  del  Consiglio  di
presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
    b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non
siano eleggibili per i successivi otto anni;
    c)   prevedere  che  per  l'elezione  dei  magistrati  componenti
elettivi  del  Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
ciascun  elettore  abbia la facolta' di votare per un solo componente
titolare e un solo componente supplente.

  18.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega  di cui al comma 17 si
applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 6 dell'articolo 1.
  19.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla
data  di  acquisto  di  efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi
emanati  nell'esercizio  della delega di cui al comma 1 dell'articolo
1,   un   decreto   legislativo   contenente  il  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia di ordinamento giudiziario nel
quale  riunire  e  coordinare fra loro le disposizioni della presente
legge  e  quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte
le  altre  disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
  20.  Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 19 si
applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.
  21.  Il  Governo  provvede ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  del  testo  unico  di  cui al comma 19, ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
testo   unico   delle   disposizioni   regolamentari  in  materia  di
ordinamento giudiziario.
  22.  Il  trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge
28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma
5  dell'articolo  1  della  legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive
modificazioni,    si    applica    anche   ai   magistrati   ordinari
compatibilmente  con  quanto  previsto  dal  comma 6, lettera p), con
trasferimento  degli  stessi nella sede di servizio dell'appartenente
alle  categorie  di  cui  al citato articolo 17 della legge 28 luglio
1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede piu' vicina e assegnazione a
funzioni   identiche   a  quelle  da  ultimo  svolte  nella  sede  di
provenienza.
  23.  Le  disposizioni  di  cui al comma 22 continuano ad applicarsi
anche  successivamente  alla  data  di  acquisto  di  efficacia delle
disposizioni emanate in attuazione del comma 1.
  24.  Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla
data  della  loro  entrata in vigore ovvero successivamente alla data
del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo
di  residenza  nella  sede di servizio, non e' residente nello stesso
luogo   del  coniuge  ovvero  non  e'  con  il  medesimo  stabilmente
convivente.
  25.  Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non da'
luogo alla corresponsione di indennita' di trasferimento.
  26.  Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  27.    All'articolo    7-bis,    comma    2-ter,   primo   periodo,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n.  12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre
1999,  n.  479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti:
"dieci anni".
  28. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
e  successive  modificazioni,  le  parole: "sei anni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci anni".
  29.  All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 86 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  86. (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). - 1.
Entro  il  ventesimo  giorno  dalla  data  di  inizio di ciascun anno
giudiziario,  il  Ministro  della  giustizia rende comunicazioni alle
Camere  sull'amministrazione  della  giustizia  nel  precedente  anno
nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della
Costituzione  e  sugli  orientamenti  e  i  programmi legislativi del
Governo  in  materia  di  giustizia  per  l'anno  in  corso.  Entro i
successivi  dieci  giorni, sono convocate le assemblee generali della
Corte  di  cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in
forma  pubblica  e  solenne,  con  la  partecipazione del Procuratore
generale  presso  la  Corte  di  cassazione, dei procuratori generali
presso  le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per
ascoltare  la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte
del  primo  Presidente  della Corte di cassazione e dei presidenti di
corte  di  appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi
istituzionali,   il   Procuratore   generale   e   i   rappresentanti
dell'avvocatura";
    b) l'articolo 89 e' abrogato;
    c) il comma 2 dell'articolo 76-ter e' abrogato.
  30.   Nella   provincia   autonoma  di  Bolzano  restano  ferme  le
disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione,  in  particolare il titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
  31.  Ai  magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella
provincia  autonoma  di Balzano, assunti in esito a concorsi speciali
ai  sensi  degli  articoli  33  e seguenti del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni,
si   applicano   le   disposizioni  contenenti  le  previsioni  sulla
temporaneita'  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi, nonche'
sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso
il  medesimo  ufficio,  in  quanto compatibili con le finalita' dello
statuto  di  autonomia  e  delle  relative norme di attuazione, anche
tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari
di  Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il
conferimento  di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale
o  superiore  grado,  nonche'  mutare  dalla  funzione  giudicante  a
requirente,  e  viceversa,  in  sedi  e  uffici  giudiziari posti nel
circondario  di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera
g), numeri da 1) a 6).
  32.  Alle  funzioni,  giudicanti  e  requirenti,  di secondo grado,
presso  la  sezione  distaccata  di  Bolzano della corte d'appello di
Trento,  nonche'  alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e
secondo  grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari
della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  si accede mediante apposito
concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di
cui  all'articolo  35  del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752.
  33.  Nella  tabella  A  allegata al decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.  51,  alla  voce relativa alla corte di appello di Trento -
sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen:
    a)  nel  paragrafo  relativo  al tribunale di Bolzano, le parole:
"Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis" sono soppresse;
    b)  nel  paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite
le parole: "Lauregno/ Laurein" e " Proves/Proveis".
  34.  Dopo  l'articolo  1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
133, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata
della  corte  d'assise  di  appello  di Trento, con giurisdizione sul
territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano".
  35. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3),
la spesa prevista e' determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed
euro  2.462.899  a  decorrere  dall'anno 2006; per l'istituzione e il
funzionamento  delle  commissioni  di  concorso  di  cui  al comma 1,
lettera  l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e
10),  e' autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005
ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.
  36.  Per le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e' autorizzata
la  spesa  massima  di  euro  1.500.794  per  l'anno  2005  e di euro
2.001.058  a  decorrere  dall'anno  2006,  di  cui euro 1.452.794 per
l'anno  2005  ed  euro  1.937.058  a  decorrere dall'anno 2006 per il
trattamento  economico  del  personale di cui al comma 1, lettera t),
numero  2.1),  nonche'  euro  48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a
decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri  connessi  alle  spese di
allestimento  delle  strutture  di cui al comma 1, lettera t), numero
2.2).  Agli  oneri  derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  37.  Per  l'istituzione  e  il funzionamento della Scuola superiore
della  magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e' autorizzata la
spesa  massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a
decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro
1.716.000  a  decorrere  dall'anno  2006  per  i beni da acquisire in
locazione  finanziaria,  euro  1.866.750  per  l'anno  2005  ed  euro
3.733.500  a  decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento,
euro  1.400.000  per  l'anno  2005  ed  euro  2.800.000  a  decorrere
dall'anno  2006  per  il trattamento economico del personale docente,
euro  2.700.000  per  l'anno  2005  ed  euro  5.400.000  a  decorrere
dall'anno   2006   per   le   spese  dei  partecipanti  ai  corsi  di
aggiornamento  professionale,  euro  56.200  per  l'anno 2005 ed euro
112.400  a  decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri  connessi  al
funzionamento  del  comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l),
euro  66.000  per  l'anno  2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno
2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione
di cui al comma 2, lettera m).
  38.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 3, la spesa prevista e'
determinata  in  euro  303.931  per  l'anno  2005  ed  euro 607.862 a
decorrere  dall'anno  2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro
17.044  a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3,
lettera  a),  ed  euro  295.409  per  l'anno  2005  ed euro 590.818 a
decorrere  dall'anno  2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere
f) e g).
  39.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 5, la spesa prevista e'
determinata  in  euro  629.000  per  l'anno  2005 ed euro 1.258.000 a
decorrere dall'anno 2006.
  40.  Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa di
euro  9.750.000  per  l'anno  2005  e  di  euro 8.000.000 a decorrere
dall'anno  2006.  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2005,  allo  scopo  parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000
per   l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
giustizia,  e  quanto  a  euro  8.000.000 a decorrere dall'anno 2006,
l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
  41.  Agli  oneri  indicati  nei  commi 35, 37, 38 e 39, pari a euro
9.434.805  per  l'anno  2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno
2006, si provvede:
    a)  quanto  a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a
decorrere  dall'anno  2006,  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'  ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente
"Fondo   speciale"   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
    b)  quanto  a  euro  393.105  per  l'anno  2005 ed euro 786.210 a
decorrere   dall'anno   2006,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge
30 dicembre 2004, n. 311.
  42.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  dei  commi  1, 2, 3 e 5, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.
  43.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  44.  In  ogni  caso,  le  disposizioni attuative dei principi e dei
criteri  direttivi  di  cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5
non possono avere efficacia prima della data del I° luglio 2005.
  45.  Nelle more dell'attuazione della delega prevista dal comma 10,
non   possono  essere  conferiti  incarichi  direttivi  giudicanti  e
requirenti  di legittimita' a magistrati che abbiano meno di due anni
di  servizio  prima  della  data  di  ordinario collocamento a riposo
prevista  dall'articolo  5  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
1946,  n.  511,  e  non  possono essere conferiti incarichi direttivi
giudicanti  e  requirenti  di  primo  grado  e  di  secondo  grado  a
magistrati  che  abbiano meno di quattro anni di servizio prima della
data  di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato articolo
5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Tale disposizione si
applica  anche  alle  procedure  per  il conferimento degli incarichi
direttivi  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge. ((1))
  46.  Nelle  more dell'attuazione della delega prevista al comma 17,
per  l'elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di presidenza della
giustizia  amministrativa  ciascun  elettore  puo' votare per un solo
componente  titolare  e  per  un  solo  componente  supplente; i voti
eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
  47.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere una relazione annuale che
prospetta  analiticamente  gli  effetti  derivanti  dai  contratti di
locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.
  48. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.  Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20 ha stabilito che "dalla data di
entrata  in  vigore del D.Lgs. n. 20 del 2006, cessa di avere effetto
la disposizione di cui al comma 45 del presente articolo".

    Data a Roma, addi' 25 luglio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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Tratto da: www.indultopoli.com, testo di Roberto Casiraghi.