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RISORSE PER LA POLITICA
Riforma dell'ordinamento
giudiziario
Agg. 16.10.06
LEGGE 25 luglio 2005, n. 150
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(Contenuto della delega)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura,
nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni
dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in
carica dei consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la
disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare
dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonche' modificare la disciplina in tema di
incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal
novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato
e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi
incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal
presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel
comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i
trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per
l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine
per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni
dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.
Art. 2 (1)
(Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in
magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena
di inammissibilita', se intendano accedere ai posti nella funzione
giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle
materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, nonche' nelle materie attinenti al diritto
dell'economia;
3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata
dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno
cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da
professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di
esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione
di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre
anni le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le
funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di
vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di
legittimita'; che il numero dei componenti sia determinato tenendo
conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di
rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il
numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente
proporzionato a quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni,
l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale
per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei
limiti delle disponibilita' dei posti, debba avvenire nell'ambito
della funzione prescelta;
b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in
magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti
coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo
inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo
quanto previsto nel comma 5 dell' articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il
maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di
concorso per uditore giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive
nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni
senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente
sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla
lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di
idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della professione di
magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate
nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e
cioe' nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni
anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si
svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire
l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati
gia' dichiarati non idonei per tre volte;
e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le
funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di
legittimita' e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di
primo grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimita';
12) funzioni requirenti di legittimita';
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita';
14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di
legittimita';
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimita';
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per
mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino
al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano
essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di
primo grado;
2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici
anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli,
possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo
grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo
grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni
dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimita'; che
al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di
legittimita' possano partecipare anche i magistrati che non hanno
svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni
le funzioni di secondo grado;
4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le
funzioni di secondo grado e di legittimita' all'esito dei concorsi di
cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo
concorso per titoli;
5) le modalita' dei concorsi per titoli e di quelli per esami,
scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonche' i criteri di
valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte
consistano nella risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi
carattere di complessita' e implicanti alternativamente o
congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie,
istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e
stabilendo, altresi', che le prove orali consistano nella discussione
del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione
disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di
cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni
specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva,
comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a
quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti
assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i
magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal
Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti
vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito
corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2 il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera
l), numero 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti
assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i
magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal
Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti
vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito
corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2 il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera
l), numero 5);
5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con
priorita' assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il
passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via
transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e
viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario
avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente
ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato
di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di
consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonche' quelle di
sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
5) funzioni giudicanti di legittimita' siano quelle di
consigliere della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimita' siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre
anni;
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da
non meno di sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di
appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i
minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per
le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata
all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di
sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano
quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla
tabella L'allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle
di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
le funzioni di legittimita' da almeno cinque anni;
16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle
di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimita' da almeno cinque anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di
servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle
funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima
parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimita' possano partecipare ai concorsi per le funzioni
direttive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimita' giudicanti
o requirenti costituisca, a parita' di graduatoria, titolo
preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati
rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimita' siano quelle
di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni giudicanti di legittimita' da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimita' siano quelle
di avvocato generale della procura generale presso la Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimita' da
almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita'
siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e
quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimita';
4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita'
siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e
di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita';
5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimita' siano
quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni direttive giudicanti di legittimita';
6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle
funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2 il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima
parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall' articolo 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai
numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai
magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera
f), numero 4), ultima parte;
l) prevedere che:
1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di
assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero
3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado,
vengano assegnati, secondo l'anzianita' di servizio, ai magistrati
che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e,
per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
magistratura;
2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di
assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero
1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado,
vengano assegnati, secondo l'anzianita' di servizio, ai magistrati
che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e,
per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
magistratura;
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione
giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo
grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalita':
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2),
prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del
giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli
titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati
positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed
espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al
numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1),
3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo gradoai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano
presentare domanda di tramuta-mento dopo che sia decorso il termine
di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una
sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di
tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano
diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti
specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di
tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione
requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo
grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalita':
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2),
prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del
giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli
titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed
espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1),
4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una
sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di
tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano
diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti
specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di
tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di
secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti
di legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimita' ovvero le funzioni direttive requirenti di
secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti
di legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni
giudicanti di legittimita', come individuati all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di
riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o
semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo
grado e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli
titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio
in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto
diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del
giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed
espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimita', assegni i posti di cui ai numeri 7.1),
7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitino le
funzioni giudicanti di legittimita' da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni
requirenti di legittimita', come individuati all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di
riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o
semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo
grado e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli
titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio
in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto
diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del
giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di
idoneita' formulato all'esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati
idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed
espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimita', assegni i posti di cui ai numeri 9.1),
9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi
per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitino le
funzioni requirenti di legittimita' da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei
concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il
profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attivita' prestata dal
magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da
specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a
campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo
stesso adottati nonche' dell'eventuale autorelazione e, in
particolare, della complessita' dei procedimenti trattati, degli
esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche
relative all'entita' del lavoro svolto, tenuto specificamente
contodella sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il
magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle
medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso
ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo
del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla
valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di
esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al
50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base
viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli
ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto
in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo
grado e alle funzioni di legittimita' abbia una validita' di sette
anni, salva la facolta' per il magistrato di partecipare in detto
periodo ad un nuovo corso;
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una
dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni
previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e
10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua
capacita' organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura,
acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado,
proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine
nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di
concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine
del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente
disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24
marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della
giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo
11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la
proroga di incarichi direttivi;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una
dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni
previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e
10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua
capacita' organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura,
acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei
candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati
nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per
la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere
del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte
del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di
uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per
incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal
distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di
quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le
funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
5) alla scadenza del termine di' cui al numero 3), il magistrato
che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda peril
conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero
in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata
di sei anni;
7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il
conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi
direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori
dal circondario di provenienza nonche' di incarichi direttivi di
secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con
esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale;
8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato
che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di
domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da
ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante,
ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato;
9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un
magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di legittimita' e da due magistrati che esercitino le
funzioni giudicanti di secondo grado, nonche' da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni
direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti,
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitino
le funzioni requirenti di legittimita' e da due magistrati che
esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonche' da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati
con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica
delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o
semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati
dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni ' direttive
o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o
semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si
applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le
funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della
pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore
oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di
corte di appello la cui presidenza e' messa a concorso; nella
valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni
direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto
previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo
periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10)
della lettera m) si applichino anche per il conferimento
dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza
del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia
esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa
concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi
requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della presente legge,il periodo trascorso dal magistrato fuori dal
ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle
ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo,
senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella
medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime
funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione
elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue
funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso
la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una
sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una
regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui
e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da
quella in cui, in tutto o in parte, e' ubicato il territorio della
circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto; prevedere
che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il
periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati
collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato
parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla
presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per
due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei
magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di
legittimita', non siano immediatamente confermabili e non possano
essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla
cessazione dell'incarico;
q) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si articoli
automaticamente secondo le seguenti classi di anzianita', salvo
quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore
trattamento economico eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui
alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe
di anzianita';
3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimita' a
seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la
sesta classe di anzianita';
r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso
lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo
massimo di dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine
per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore
della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento
dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre a conclusione
eventuali processi di particolare complessita' nei quali il
magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non
possano essere assegnati ai magistrati per i quali e' in scadenza il
termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione
non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la
presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano
funzioni di legittimita';
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario
la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso,
nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli
altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i
provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita'
giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di
magistratura ed il suo stato giuridico;
2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente
dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie
e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato,
riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino
oneri di spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di
segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in
coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il
programma annuale delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15
febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario
ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria
predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando
le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso
dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il
dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare
eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di
mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata
adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita'
dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della
giustizia, specificandone condizioni e modalita' di esercizio, poteri
di intervento in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' poteri decisionali circa
le rispettive competenze;
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi
carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico,
avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro
della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e
controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti
del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro
utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove
strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante
aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione
al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso
e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e
la giustizia;
2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di
supporto all'attivita' del direttore tecnico, composta da 11 unita',
di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione
economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione
economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in
sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale
tecnico estraneo all'Amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite
attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola
superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente
preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della
formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia
attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e
di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto
i profili tecnico, operativo e deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca;
4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro
degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia
giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale
ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a
cinquanta unita', con risorse finanziarie a carico del bilancio dello
stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori
giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione
dei magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro
mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella
presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi
quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un
collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado
e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione;
e) prevedere modalita' differenti di svolgimento del tirocinio
che tengano conto della diversita' delle funzioni, giudicanti e
requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della
magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti
di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di
ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori
scelti tra i docenti della Scuola;
g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda
valutativa dell'uditore giudiziario;
h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte
della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore
nel corso dello stesso, una valutazione di idoneita' all'assunzione
delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore
della magistratura delibera in via finale;
i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa,
l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio,
di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore
deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;
l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal
primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo
stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due
magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio
della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un
componente professore universitario ordinario in materie giuridiche
nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro
nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del
comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i
componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di
cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro
eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non
possano far parte delle commissioni di concorso per uditore
giudiziario;
m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione,
chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio
ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna
sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di
ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile
sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo
svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive
all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i docenti stabili e
quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato
di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque
non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla
lettera l);
n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita' didattica,
il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle
proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro
della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli
giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
nonche' delle proposte dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche;
o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque
anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di
aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente
riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in
ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui
esito abbia la validita' prevista dal comma 1, lettera l), numero
12), con facolta' del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione
al corso per un periodo non superiore a sei mesi;
p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento
professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di
verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al
corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel
fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento
per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della
magistratura;
q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai
corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola
superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso
almeno un anno;
r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola
superiore della magistratura a competenza interregionale;
s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura,
i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1,
lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola
superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione
alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati
alla lettera t), a giudizio di idoneita' per l'esercizio in via
definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo,
il giudizio di idoneita' debba essere ripetuto per non piu' di due
volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che,
in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente
articolo;
t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i
concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimita', dopo
aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione
presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito e'
valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti
da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di
professionalita', desunte dall'attivita' giudiziaria e scientifica,
dalla produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
dall'equilibrio, dalla disponibilita' alle esigenze del servizio, dal
tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonche'
dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le
valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al
compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno
dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla
quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere
disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso
di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non piu'
di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e
l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni
consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera
o), del presente articolo;
u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimita'
e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso
comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di
coloro i quali, per inidoneita', non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalita'.
3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla
lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive
giudicanti di legittimita', da un magistrato che eserciti funzioni
direttive requirenti di legittimita', da due magistrati che
esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimita' in servizio
presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti
effettive funzioni requirenti di legittimita' in servizio presso la
Procura generale della Corte di cassazione, da un professore
ordinario di universita' in materie giuridiche e da un avvocato con
venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno
cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui
all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal
Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore
generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale
forense;
d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione
sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al
suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati,
ed un segretario;
e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle
lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso le corti
d'appello;
f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello
nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta
magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto
di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli
uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui
uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno
tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo
esercizio della professione e due dal consiglio regionale della
regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del
distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al
consiglio medesimo, nonche' da un rappresentante eletto dai giudici
di pace del distretto nel loro ambito;
g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre
trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da
sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto,
da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori
universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con
almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due
nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il
distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del
territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti
con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo
consiglio, nonche' da un rappresentante eletto dai giudici di pace
del distretto nel loro ambito;
h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano,
rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre
componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle
lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre
categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense
ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei
consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle
facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione;
l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario
siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed
il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede
nel capoluogo del distretto;
m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal
presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al
suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati,
ed un segretario;
n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro
anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;
o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo
sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura, in quanto compatibile, cosi' da
attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti
e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati,
quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre
seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti
che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;
p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario
che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un' anzianita'
di servizio non inferiore a venti anni;
q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso
le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la
nomina dei titolari;
r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le
seguenti competenze:
1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, sull'attivita' dei magistrati sotto il
profilo della preparazione, della capacita' tecnico-professionale,
della laboriosita', della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio
delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei
periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra
indicati, il consiglio giudiziario dovra' acquisire le motivate e
dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati
avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e,
se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di
segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione
disciplinare;
4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel
distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al
Ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e
congedi, dipendenza di infermita' da cause di servizio, equo
indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del
medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo,
dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici,
riammissioni in magistratura;
s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su
richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie
attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le
disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli
giudiziari;
u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle
deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1),
4) e 5);
v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante
dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano
prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le
materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante
dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e
deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9,
comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto
all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo
dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilita' nei
modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed
uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare
un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonche' uno o piu'
procuratori aggiunti ovvero uno o piu' magistrati del proprio ufficio
perche' lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli
atti, per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione
dell'attivita' di un settore di affari;
c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i
criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si
uniformera' nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai
procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando
per quali tipologie di reato riterra' di adottare meccanismi di
natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica
deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura;
prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i
criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con
facolta' di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei
criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento
di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le
eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore
aggiunto cui e' stata revocata la delega; che il provvedimento di
revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa
determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio
devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria,
nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e
nella impostazione delle indagini;
d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter,
comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano
di incidere su diritti reali o sulla liberta' personale, siano
assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del
procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi
della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della
presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale e' richiesta in sede di convalida del
fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle
misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della
Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del
fatto per cui si procede, riterra' di dovere indicare con apposita
direttiva;
f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga
personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i
rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni
sulle attivita' dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo
stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali
obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto
previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei
magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra;
g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di
appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio
dell'azione penale, nonche' il rispetto dell'adempimento degli
obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del
distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando
lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni.
5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato
d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche'
di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura
generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con
altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi
uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato
d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la
loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio
delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso
l'ufficio del massimario e del ruolo;
d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale
nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita';
e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla
relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".
6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito
disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione
sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria
completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonche'
all'individuazione delle relative sanzioni;
b) prevedere:
1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli
con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed
equilibrio;
2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato
debba rispettare la dignita' della persona;
3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il
magistrato non debba tenere comportamenti, ancorche' legittimi, che
compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del
magistrato o il prestigio dell'istituzione;
4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d)
ed e);
c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che
costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura della sussistenza di una delle situazioni di
incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p);
la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi
previsti dalla legge;
2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attivita'
giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo
dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato
destinatario delle medesime;
3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da
negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli
di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della
sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi
di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e'
richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non con sentiti
dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante,
diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate
dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio
lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha
sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme
vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei
doveri di diligenza e laboriosita';
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in
modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il
dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente
di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i
relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi
reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla
legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste
che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia
titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano
stati definiti con sentenza passata in giudicato;
6) il tenere rapporti in relazione all'attivita' del proprio
ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalita'
previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicita' di
notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il
costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o
privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione
dei criteri di equilibrio e di misura;
7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente
di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi
competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari
compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del
magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e 19
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi
della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo
all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o);
9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e
provvedimenti che costituiscano esercizio di una potesta' riservata
dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri
organi costituzionali;
10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta'
personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da
negligenza grave ed inescusabile;
11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non puo' dar
luogo a responsabilita' disciplinare l'attivita' di interpretazione
di norme di diritto in conformita' all'articolo 12 delle disposizioni
sulla legge in generale;
d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori
dell'esercizio delle funzioni:
1) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi
consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o
per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena
della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell'organo competente;
4) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento
dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o
agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti
offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o
civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso
altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale
esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;
6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad
un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o
per le modalita' con cui il giudizio e' espresso, sia idonea a
condizionare la liberta' di decisione nel procedimento medesimo;
7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il
coinvolgimento nelle attivita' di centri politici o affaristici che
possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare
l'immagine del magistrato;
9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza,
la terzieta' e l'imparzialita' del magistrato, anche sotto il profilo
dell'apparenza;
10) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del
magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' idoneo a turbare
l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti
al reato:
1) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
2) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della
reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
3) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la
credibilita' del magistrato, anche se il reato e' estinto per
qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o
proseguita;
f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianita';
4) l'incapacita' temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione;
g) stabilire che:
1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo
della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi
doveri, in rapporto all'illecito commesso;
2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione;
3) la sanzione della perdita dell'anzianita' sia inflitta per un
periodo compreso tra due mesi e due anni;
4) la sanzione della temporanea incapacita' ad esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo
compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni
direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio
altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua
qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere
l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio
dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporti altresi' la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo
organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un
assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre
competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo
il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza
classe stipendiale; alla meta', se alla quarta o quinta classe; ad un
terzo, se alla sesta o settima classe;
6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di piu' illeciti disciplinari, si
dovrebbero irrogare piu' sanzioni meno gravi, si applichi altra
sanzione di maggiore gravita', sola o congiunta con quella meno grave
se compatibile;
8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;
h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle
cause di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);
4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialita';
5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
8) la scarsa laboriosita', se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio
superiore della magistratura, qualora per l'entita' e la natura
dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita';
i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla
perdita dell'anzianita':
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
2) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
l) stabilire che:
1) sia punita con la sanzione della incapacita' ad esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attivita' di
altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente
della sezione, se ripetuta o grave;
2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici
vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita';
3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede
disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che
incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena
detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui
esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164
del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di
revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso
codice;
m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa
dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura possa disporre il
trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando,
per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre
disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1)
della lettera c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza
dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, dal numero l) della lettera d), ovvero se e' inflitta
la sanzione della sospensione dalle funzioni;
n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per
addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su
richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e
provvisoria. il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad
altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo
quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente
lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad
altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere
disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore
della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al
magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con
piena indipendenza e imparzialita'; prevedere che alla data di
entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della
magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie
disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue
determinazioni in ordine all'azione disciplinare;
o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far
transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni
amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;
p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera piu' puntuale e
rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate
con riferimento all'entita' dell'organico nonche' alla diversita' di
incarico, l'incompatibilita' per il magistrato a svolgere l'attivita'
presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado,
affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la
professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria;
q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle
dimissioni.
7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura
per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel
procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che
all'attivita' di indagine relativa al procedimento disciplinare
proceda il pubblico ministero;
b) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia
del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di
denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della
giustizia;
2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere
richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale
davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta
debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza e'
annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione,
il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un anno e
decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di
cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono
osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che
l'incolpato vi consenta;
3) il corso dei termini sia sospeso:
3.1) se per il medesimo fatto e' iniziato il procedimento penale,
riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono
divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata
questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal
giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
3.3) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;
3.4) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore;
c) prevedere che:
1) il Ministro della giustizia abbia facolta' di promuovere
l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro
da' comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;
2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia
l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione
al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della
magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si
procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione
disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al
Procuratore generale, ed analoga richiesta puo' fare nel corso delle
indagini;
3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro
della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I
presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare
ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attivita' dei
magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il
profilo disciplinare;
4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia
al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al
Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2)
determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;
5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e'
stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facolta' del
Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;
d) stabilire che:
1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione
entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli
viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le
ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c).
L'incolpato puo' farsi assistere da altro magistrato o da un
avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione
dell'addebito, nonche', se del caso, da un consulente tecnico;
2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione
all'incolpato o dall'avviso al difensore, se gia' designato, siano
nulli, ma la nullita' non possa essere piu' rilevata quando non e'
dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci
giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del
contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione
del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione
disciplinare;
3) per l'attivita' di indagine si osservino, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta
per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei
confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei
periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto
dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone
informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le
disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377
e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue
determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti
da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli
opposto; prevedere altresi' che nel caso in cui il Procuratore
generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il
procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro
pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano
segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il
procedimento disciplinare per un analogo periodo;
4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico
ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la
procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve
essere compiuto;
5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le
richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione
disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione
all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della
sezione a disposizione dell'incolpato, con facolta' di prenderne
visione e di estrarre copia degli atti;
e) prevedere che:
1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al
termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e
chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione
dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione da' comunicazione al Ministro della giustizia
delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;
2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia
promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione
della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non
luogo a procedere, abbia facolta' di proporre opposizione entro dieci
giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della
magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;
3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere
l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la
modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione;
4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo
decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e
ai periti;
5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico
ministero e all'incolpato nonche' al difensore di quest'ultimo se
gia' designato e al Ministro della giustizia;
6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba
escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione
disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della
richiesta e' data comunicazione al Ministro della giustizia,
nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero
richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia
dell'atto;
7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere
copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia
promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della
contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando
l'incolpazione;
8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non
luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di
consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai
numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di
fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei
numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione
orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione o da un suo sostituto;
9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al
Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso
l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della
contestazione, il quale puo' esercitare la facolta' di partecipare
all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;
10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare
memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare
l'incolpato;
f) prevedere che:
1) nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;
2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su
richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la
discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della
credibilita' della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti
contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di
tutela del diritto dei terzi;
3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte
le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di
rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei
consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti
dei fascicoli personali nonche' delle prove acquisite nel corso delle
indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del
pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della
giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice
di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che
comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta
fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura
penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del
codice penale;
4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo
l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del
delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato;
questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non
assiste alla deliberazione in camera di consiglio;
5) se non e' raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la
sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria
della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data
comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli
abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione
della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini
della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro puo' richiedere
copia degli atti del procedimento;
g) stabilire che:
1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente
dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale
relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero
3) della lettera b);
2) abbiano autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare
la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista
dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che e'
equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di
assoluzione pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso;
h) prevedere che:
1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare
sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo
organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento
penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare
personale;
2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a
procedere non piu' soggetta ad impugnazione o alla sentenza
irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere
revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche' la
misura cautelare e' revocata per carenza di gravi indizi di
colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio,
negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura
cautelare;
3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare
nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera
g) del comma 6;
4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre
competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare, se e' prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione
si applica anche se e' pronunciata nei suoi confronti sentenza di
proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a
procedere non piu' soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato
il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si
sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera
m);
i) prevedere che:
1) quando il magistrato e' sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena
detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti
rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravita',
siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della
giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo
stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della
magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un
preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito
l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il
magistrato puo' farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato
anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;
3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;
4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri
3) e 4);
l) prevedere che:
1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle
lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare,
l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per
cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di
procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di
sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato;
2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro
sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;
m) prevedere che:
1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente
sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella
situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile
ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere non piu' soggetta ad impugnazione. Se il posto prima
occupato non e' vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili,
ed entro un anno puo' chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a
quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti;
2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene
definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il
procedimento;
3) se e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se
l'incolpato e' assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla
rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o
superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente
disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle
altre competenze non percepiti, detratte le somme gia' riscosse per
assegno alimentare;
n) prevedere che:
1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute
irrevocabili, con le quali e' stata applicata una sanzione
disciplinare, quando:
1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano
incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale
irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non piu'
soggetta ad impugnazione;
1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi
elementi di prova, che, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel
procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
1.3) il giudizio di responsabilita' e l'applicazione della
relativa sanzione sono stati determinati da falsita' ovvero da altro
reato accertato con sentenza irrevocabile;
2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano,
a pena di inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare
che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere
applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della
rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata e' conseguito il
trasferimento d'ufficio;
3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale e'
stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di
sopravvenuta incapacita' di questi, da un suo prossimo congiunto che
vi abbia interesse anche soltanto morale;
4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo
di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di
inammissibilita', l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi
di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad
eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba
essere unita copia autentica della sentenza penale;
6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della
giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione,
alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalita' di cui ai
numeri 4) e 5);
7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento
disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo
difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta
fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle
disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente
infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di
revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il
procedimento disciplinare;
8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di
revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte
di cassazione;
9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione
disciplinare revochi la precedente decisione;
10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione
della carriera nonche' a percepire gli arretrati dello stipendio e
delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte
per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati.
8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore
della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi
extragiudiziari il cui svolgimento e' stato autorizzato dal Consiglio
stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito,
la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi
precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;
b) prevedere che analoga pubblicita' semestrale sia data, per i
magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della
Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal
Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori
dello Stato;
c) prevedere che la pubblicita' di cui alle lettere a) e b) sia
realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei
rispettivi Consigli e Ministero.
9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il
Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1
indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano
ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente
all'anno accademico 1998-1999;
b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso,
previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero
17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1),
3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere
richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore
della magistratura, di cui al comma 2;
c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il
termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il
mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a
requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa
valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, si realizzera' nel limite dei posti vacanti individuati
annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di
funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formera' la
graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale
anzianita' di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il
mutamento e, a parita' o in assenza di anzianita', sulla base
dell'anzianita' di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti
vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque
riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario
nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio
avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello
competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale,
nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il
rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo
l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di
mutamento nelle funzioni;
d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e
4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati
che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), abbiano gia' compiuto, o compiano nei
successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di
nomina ad uditore giudiziario;
e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e
9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati
che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), abbiano gia' compiuto, o compiano nei
successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di
nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per
un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data
di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), e fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le
assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle
funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o
requirenti di legittimita' siano disposte nell'ambito dei posti
vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l),
numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero
rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che gia' esercitano funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo,
ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facolta' di
partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per
l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimita' siano disposte, previo concorso per titoli ed a
condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione
alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui
giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della
magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1,
lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del
conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma
1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo
restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di
tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di
secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici
direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo
restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti
anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di
legittimita'; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per
un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte,
possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al
comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei
requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimita' o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di
legittimita' o delle funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimita' rispettivamente previsti nei predetti numeri;
g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni
direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni
per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che
abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre
funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive
nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da
riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico
complessivo della magistratura;
h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo
di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio,
possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e
dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta ottenuto il
passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente
richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera
r);
i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere
a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del
comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio
superiore della magistratura le funzioni di legittimita' nei limiti
dei posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio se in
possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle
funzioni di legittimita' per aver concorso a formare i collegi nelle
sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in
udienza;
l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera
b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in
servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il
conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi della lettera i)
del presente comma;
m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che
risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti' legislativi emanati nell' esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);
2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento
in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo
vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1,
lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento
in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo
vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla
data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati
fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore
della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, e successive modificazioni;
n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m),
numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m)
del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il
tramutamento di sede per concorso virtuale;
2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in
caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le
ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo
tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque
anni.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di legittimita' nonche' degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel
periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla
lettera h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti
di legittimita' non possano essere conferiti a magistrati che abbiano
meno di due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano
essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di
servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista
all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle
ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e,
comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005
e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.
11. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 10 si
applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
12. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del
Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali
dell'organizzazione giudiziaria;
b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le
aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi
informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi,
le statistiche;
c) riserva all'amministrazione centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di
quesiti in materia di servizi giudiziari;
3) della determinazione del contingente di personale
amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle
dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che
per i concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del
rapporto di impiego e delle riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori all' ammonimento e
alla censura;
10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.
13. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alla locazione degli
immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e
impiantistica e alle spese di gestione, e' autorizzata la spesa
massima di curo 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a
decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
14, Per gli oneri di cui al comma 12 relativi al personale,
valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.
15. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al
comma 12 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio
2005.
16. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 6 dell'articolo 1.
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile
1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di
presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non
siano eleggibili per i successivi otto anni;
c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti
elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
ciascun elettore abbia la facolta' di votare per un solo componente
titolare e un solo componente supplente.
18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 17 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 6 dell'articolo 1.
19. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla
data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo
1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel
quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente
legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte
le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
20. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 19 si
applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.
21. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del testo unico di cui al comma 19, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento giudiziario.
22. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge
28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma
5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive
modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari
compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con
trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente
alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio
1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede piu' vicina e assegnazione a
funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di
provenienza.
23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuano ad applicarsi
anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni emanate in attuazione del comma 1.
24. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla
data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data
del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo
di residenza nella sede di servizio, non e' residente nello stesso
luogo del coniuge ovvero non e' con il medesimo stabilmente
convivente.
25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non da'
luogo alla corresponsione di indennita' di trasferimento.
26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
27. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti:
"dieci anni".
28. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci anni".
29. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 86 e' sostituito dal seguente:
"Art. 86. (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). - 1.
Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno
giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle
Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno
nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della
Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del
Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i
successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della
Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in
forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali
presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per
ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte
del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di
corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi
istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti
dell'avvocatura";
b) l'articolo 89 e' abrogato;
c) il comma 2 dell'articolo 76-ter e' abrogato.
30. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le
disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella
provincia autonoma di Balzano, assunti in esito a concorsi speciali
ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla
temporaneita' degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche'
sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso
il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalita' dello
statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche
tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari
di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il
conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale
o superiore grado, nonche' mutare dalla funzione giudicante a
requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel
circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera
g), numeri da 1) a 6).
32. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado,
presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di
Trento, nonche' alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e
secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari
della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito
concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752.
33. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento -
sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen:
a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole:
"Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis" sono soppresse;
b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite
le parole: "Lauregno/ Laurein" e " Proves/Proveis".
34. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
133, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata
della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul
territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano".
35. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3),
la spesa prevista e' determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed
euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il
funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1,
lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e
10), e' autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005
ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.
36. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e' autorizzata
la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro
2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per
l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il
trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t),
numero 2.1), nonche' euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di
allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero
2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore
della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e' autorizzata la
spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a
decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro
1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro
3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento,
euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere
dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente,
euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere
dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di
aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro
112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l),
euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno
2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione
di cui al comma 2, lettera m).
38. Per le finalita' di cui al comma 3, la spesa prevista e'
determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a
decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro
17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3,
lettera a), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere
f) e g).
39. Per le finalita' di cui al comma 5, la spesa prevista e'
determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a
decorrere dall'anno 2006.
40. Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa di
euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere
dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000
per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
41. Agli oneri indicati nei commi 35, 37, 38 e 39, pari a euro
9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno
2006, si provvede:
a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a
decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia;
b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a
decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge
30 dicembre 2004, n. 311.
42. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.
43. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei
criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5
non possono avere efficacia prima della data del I° luglio 2005.
45. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dal comma 10,
non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimita' a magistrati che abbiano meno di due anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado a
magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della
data di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato articolo
5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Tale disposizione si
applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi
direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. ((1))
46. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 17,
per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa ciascun elettore puo' votare per un solo
componente titolare e per un solo componente supplente; i voti
eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
47. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che
prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di
locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.
48. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20 ha stabilito che "dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 20 del 2006, cessa di avere effetto
la disposizione di cui al comma 45 del presente articolo".
Data a Roma, addi' 25 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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