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RISORSE PER LA POLITICA
Riforma della legge elettorale

Agg. 16.10.06


LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270
Modifiche  alle  norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
   1.  L'articolo  1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957", e' sostituito dal seguente:
   "Art.  1.  -  1.  La  Camera  dei  deputati  e' eletta a suffragio
universale,  con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito
a liste di candidati concorrenti.
   2.   Il   territorio  nazionale  e'  diviso  nelle  circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo  i  seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione
dei  seggi  e'  effettuata  in ragione proporzionale, con l'eventuale
attribuzione  di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,
83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
   2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i
cittadini,  il  cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
   2.  Ogni  elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai
fini   dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  da
esprimere  su  un'unica  scheda  recante  il contrassegno di ciascuna
lista".
   3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole: "In caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In  caso  di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni".
   4.  All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali
o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
   b)  al  terzo  comma,  le  parole:  ",  sia  che  si riferiscano a
candidature  nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"
sono  soppresse  e  dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli"
sono  inserite  le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di
essi,";
   c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in
diversa composizione o rappresentazione grafica".
   5.  Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
   "Art.  14-bis.  -  1.  I  partiti  o i gruppi politici organizzati
possono  effettuare  il collegamento in una coalizione delle liste da
essi  rispettivamente  presentate.  Le  dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.
   2.  La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di  collegamento  hanno  effetto  per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.
   3.   Contestualmente   al   deposito   del   contrassegno  di  cui
all'articolo  14,  i  partiti  o i gruppi politici organizzati che si
candidano  a  governare  depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della  forza  politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro  collegati in coalizione che si candidano a governare depositano
un  unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della  persona  da  loro  indicata  come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
   4.  Gli  adempimenti  di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
   5.  Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli  Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste
ammesse,  con  un  esemplare  del  relativo contrassegno, all'Ufficio
centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni,
provvede,   entro   il   ventesimo  giorno  precedente  quello  della
votazione,  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
dei collegamenti ammessi".
   6.  L'articolo  18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  18-bis.  - 1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione   dei  seggi  con  metodo  proporzionale  deve  essere
sottoscritta:  da  almeno  1.500  e  da  non  piu'  di 2.000 elettori
iscritti   nelle   liste   elettorali   di   comuni   compresi  nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu'
di  3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle  circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti
nelle  liste  elettorali  di comuni compresi nelle circoscrizioni con
piu'  di  1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera
dei  deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il   numero   delle   sottoscrizioni   e'   ridotto  alla  meta'.  Le
sottoscrizioni  devono  essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve
essere  accettata  con  dichiarazione  firmata  ed  autenticata da un
sindaco,  da  un  notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della  legge  21  marzo  1990,  n.  53.  Per  i  cittadini  residenti
all'estero  l'autenticazione  della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
   2.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per i partiti o gruppi
politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare  in entrambe le Camere
all'inizio  della  legislatura in corso al momento della convocazione
dei  comizi.  Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per i
partiti  o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento  ai  sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due
partiti  o  gruppi  politici  di  cui  al  primo  periodo  e  abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento  europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi  dell'articolo  14.  In tali casi, la presentazione della lista
deve  essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o   gruppo   politico   ovvero  da  uno  dei  rappresentanti  di  cui
all'articolo  17,  primo  comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare  a  ciascun  Ufficio  elettorale  circoscrizionale  che la
designazione   dei  rappresentanti  comprende  anche  il  mandato  di
sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma
del  sottoscrittore  deve  essere  autenticata  da  un notaio o da un
cancelliere   di   tribunale.   Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'
richiesta   per  i  partiti  o  gruppi  politici  rappresentativi  di
minoranze  linguistiche  che  abbiano  conseguito almeno un seggio in
occasione  delle  ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
   3.  Ogni  lista,  all'atto  della presentazione, e' composta da un
elenco  di  candidati,  presentati  secondo un determinato ordine. La
lista  e'  formata  complessivamente  da  un  numero di candidati non
inferiore  a  un  terzo  e  non  superiore  ai  seggi  assegnati alla
circoscrizione".
   7.  All'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957,  il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:  "A  pena  di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo'
accettare  la  candidatura  contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica".
   8.  L'articolo  31  del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello  descritto  nelle  tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo  unico  e  riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste   regolarmente  presentate  nella  circoscrizione,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 24.
   2.  Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea
verticale,  uno  sotto  l'altro,  su un'unica colonna. L'ordine delle
coalizioni  e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei
contrassegni  delle  liste  di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio   secondo   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  24.  I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre".
   9.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
dopo  la  tabella  A,  sono  inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui
all'allegato 1 alla presente legge.
   10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "Riconosciuta  l'identita'  personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
   b)  al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'elettore,  senza  che  sia  avvicinato  da alcuno, esprime il voto
tracciando,  con  la  matita,  sulla  scheda  un solo segno, comunque
apposto,  nel  rettangolo  contenente  il  contrassegno  della  lista
prescelta";  al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee
in  esse  tracciate  e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
   c) il sesto comma e' abrogato.
   11.  L'articolo  77 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  77.  -  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni  di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
   1)  determina  la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   2)  comunica  all'Ufficio  centrale nazionale, a mezzo di estratto
del  verbale,  la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonche',  ai  fini  di  cui  all'articolo  83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione".
   12.  L'articolo  83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei  verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra  e'  data  dalla  somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite   nelle  singole  circoscrizioni  dalle  liste  aventi  il
medesimo contrassegno;
   2)  determina  poi  la  cifra  elettorale  nazionale  di  ciascuna
coalizione   di   liste  collegate,  data  dalla  somma  delle  cifre
elettorali  nazionali  di tutte le liste che compongono la coalizione
stessa,  nonche'  la  cifra  elettorale  nazionale  delle  liste  non
collegate  ed  individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
   3) individua quindi:
   a)  le  coalizioni  di  liste  che  abbiano  conseguito  sul piano
nazionale  almeno  il  10  per  cento  dei voti validi espressi e che
contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale  almeno  il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista    collegata    rappresentativa   di   minoranze   linguistiche
riconosciute,  presentata  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
   b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste   non   collegate  rappresentative  di  minoranze  linguistiche
riconosciute,  presentate  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela  di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il  20  per  cento  dei  voti  validi  espressi nella circoscrizione,
nonche'   le  liste  delle  coalizioni  che  non  hanno  superato  la
percentuale  di  cui  alla  lettera  a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che  siano  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute,
presentate  esclusivamente  in  una  delle circoscrizioni comprese in
regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare tutela di
tali  minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
   4)  tra  le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e
le  liste  di  cui  al  numero 3), lettera b), procede al riparto dei
seggi  in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale  fine  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali nazionali di
ciascuna  coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per
il  numero  dei  seggi  da  attribuire,  ottenendo cosi' il quoziente
elettorale  nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale  parte  frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale  nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista
per  tale  quoziente.  La  parte  intera del quoziente cosi' ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste  o  singola  lista.  I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono  rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni di liste o singole
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la  maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio;
   5)  verifica  poi se la coalizione di liste o la singola lista che
ha   ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  validi  espressi  abbia
conseguito almeno 340 seggi;
   6)  individua  quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste
collegate  di  cui  al  numero  3),  lettera a), le liste che abbiano
conseguito  sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi   e  le  liste  rappresentative  di  minoranze  linguistiche
riconosciute,  presentate  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela  di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il  20  per  cento  dei  voti  validi  espressi nella circoscrizione,
nonche'  la  lista  che  abbia  ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale  tra  quelle  che  non hanno conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
   7)  qualora  la  verifica  di  cui  al  numero 5) abbia dato esito
positivo,  procede,  per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi  in  base  alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di
cui  al  numero  6).  A  tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide  la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse
al  riparto  di  cui  al  numero  6)  per  il  numero  di  seggi gia'
individuato  ai  sensi  del numero 4). Nell'effettuare tale divisione
non  tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto.  Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa  al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
rispettivamente  assegnati  alle  liste  per  le  quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,
alle  liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale
nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede  a sorteggio. A
ciascuna  lista  di  cui  al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);
   8)  salvo  quanto  disposto  dal  comma  2,  procede  quindi  alla
distribuzione  nelle  singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale
fine,  per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali  circoscrizionali  di tutte le liste che la compongono per
il  quoziente  elettorale  nazionale  di  cui al numero 4), ottenendo
cosi'  l'indice  relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle  liste  della  coalizione  medesima.  Analogamente, per ciascuna
lista  di  cui  al  numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale  per  il  quoziente  elettorale nazionale, ottenendo
cosi'  l'indice  relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla   lista  medesima.  Quindi,  moltiplica  ciascuno  degli  indici
suddetti  per  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione e
divide  il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei  quozienti  di  attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste  o  lista  di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire  sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole  liste  per  le  quali  le  parti  decimali  dei quozienti di
attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di
liste  o  singole  liste  che  abbiano  conseguito  la maggiore cifra
elettorale  circoscrizionale;  a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio.  Successivamente  l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola  lista  corrisponda  al numero dei seggi determinato ai sensi
del  numero  4).  In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando  dalla  coalizione  di  liste  o singola lista che abbia il
maggior  numero  di  seggi  eccedenti,  e in caso di parita' di seggi
eccedenti  da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che
abbia  ottenuto  la  maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi  con  le  altre  coalizioni  di  liste o liste singole, in ordine
decrescente  di  seggi  eccedenti:  sottrae  i  seggi  eccedenti alla
coalizione  di  liste  o singola lista in quelle circoscrizioni nelle
quali  essa  li  ha  ottenuti  con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione,  secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre
le  coalizioni  di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i seggi a tali coalizioni di
liste  o  singole  liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o
piu'  coalizioni  di  liste o singole liste abbiano le parti decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione
di  liste  o  alla  singola lista con la piu' alta parte decimale del
quoziente  non  utilizzata.  Nel  caso  in cui non sia possibile fare
riferimento  alla  medesima  circoscrizione ai fini del completamento
delle  operazioni  precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con  le  minori  parti  decimali del quoziente di attribuzione e alla
coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate;
   9)  salvo  quanto  disposto  dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione  nelle  singole  circoscrizioni  dei seggi spettanti
alle  liste  di  ciascuna  coalizione.  A  tale  fine,  determina  il
quoziente  circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo
il  totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui
al  numero  6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella
circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione
non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del quoziente.
Divide  quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera
del  quoziente  cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero dei seggi da
assegnare   a  ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire   sono   assegnati  alle  liste  seguendo  la  graduatoria
decrescente  delle  parti  decimali  dei quozienti cosi' ottenuti; in
caso  di  parita',  sono  attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale  circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio.  Successivamente  l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati  in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero  dei  seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia  il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di
seggi  eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto
la  maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste,  in  ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti  alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti  con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella  medesima  circoscrizione  due  o  piu'  liste abbiano le parti
decimali  dei  quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista  con  la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel  caso  in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino   a   concorrenza   dei  seggi  ancora  da  cedere,  alla  lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali  li  ha  ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione   e   alle   liste   deficitarie  sono  conseguentemente
attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate.
   2.  Qualora  la  coalizione  di  liste  o  la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma
1  non  abbia  gia'  conseguito  almeno  340  seggi,  ad  essa  viene
ulteriormente   attribuito   il   numero   di  seggi  necessario  per
raggiungere  tale  consistenza.  In  tale  caso l'Ufficio assegna 340
seggi  alla  suddetta  coalizione  di  liste  o singola lista. Divide
quindi  il  totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
della  coalizione  o  della singola lista per 340, ottenendo cosi' il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
   3.  L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero  3).  A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali  per  277,  ottenendo  il quoziente elettorale nazionale di
minoranza.   Nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto
dell'eventuale  parte  frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale  di  ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente.  La  parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  di  seggi  da  assegnare a ciascuna coalizione di liste o
singola  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da attribuire sono
rispettivamente  assegnati  alle  coalizioni di liste o singole liste
per  le  quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e,
in  caso  di  parita'  di  resti,  a quelle che abbiano conseguito la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio.
   4.  L'Ufficio  procede  poi,  per ciascuna coalizione di liste, al
riparto  dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
   5.  Ai  fini  della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi  assegnati  alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1,
numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e
9).  A  tale  fine,  in  luogo  del  quoziente  elettorale nazionale,
utilizza  il  quoziente  elettorale  nazionale  di maggioranza per la
coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di  voti  validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per
le altre coalizioni di liste o singole liste.
   6.  L'Ufficio  centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici  centrali  circoscrizionali  il  numero  dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
   7.  Di  tutte  le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto,  in  duplice  esemplare,  apposito  verbale: un esemplare e'
rimesso  alla  Segreteria generale della Camera dei deputati la quale
ne  rilascia  ricevuta,  un  altro  esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione".
   13.  L'articolo  84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.    84.    -   1.   Il   presidente   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale,  ricevute  da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le  comunicazioni  di  cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti,
nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
   2.  Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero dei candidati
presentati   in   una  circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile
attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa  spettanti  in  quella medesima
circoscrizione,  l'Ufficio  centrale  nazionale  assegna i seggi alla
lista  nelle  altre  circoscrizioni  in  cui la stessa lista abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla  lista,  questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
   3.  Qualora  al  termine  delle  operazioni  di  cui  al  comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi  sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria,
alla  lista  facente  parte  della  medesima  coalizione  della lista
deficitaria  che  abbia  la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata,  procedendo  secondo  un  ordine  decrescente. Qualora al
termine  di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista
facente  parte  della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia  la  maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente.
   4.  Se  nell'effettuare  le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o
piu'  liste  abbiano  una  uguale  parte  decimale  del quoziente, si
procede mediante sorteggio.
   5.   L'Ufficio   centrale   nazionale  comunica  gli  esiti  delle
operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali
circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
   6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale  invia  attestato  ai  deputati  proclamati e ne da'
immediata  notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonche'  alle  singole  prefetture - uffici territoriali del Governo,
che la portano a conoscenza del pubblico".
   14.  L'articolo  86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche   sopravvenuta,   e'  attribuito,  nell'ambito  della  medesima
circoscrizione,  al  candidato  che  nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
   2.  Nel  caso  in  cui  una  lista  abbia  gia'  esaurito i propri
candidati  si  procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi
2, 3 e 4.
   3.  Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
   4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell'articolo  21-ter  del  testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
                               Art. 2.
                     (Presentazione delle liste)
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18-bis,  comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957, come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  6,  della  presente  legge,  si
applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui
all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
                               Art. 3.
                     (Disposizioni transitorie)
   1.  Con  riferimento alle prime elezioni politiche successive alla
data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  caso  di
scioglimento  anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza   di   non   piu'   di   centoventi   giorni,  le  cause  di
ineleggibilita'  di  cui  all'articolo  7  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361 del 1957, come modificato dall'articolo 1,
comma  3,  della  presente  legge,  non  hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 4.
   (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
   1.  L'articolo  1  del  testo  unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20  dicembre  1993,  n.  533,  e successive modificazioni, di seguito
denominato  "decreto  legislativo n. 533 del 1993", e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  1.  -  1.  Il  Senato  della  Repubblica  e' eletto su base
regionale.  Salvo  i  seggi  assegnati  alla circoscrizione Estero, i
seggi  sono  ripartiti  tra le regioni a norma dell'articolo 57 della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della   popolazione,   riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione
ufficiale  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  da  emanare, su proposta del Ministro
dell'interno,   previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
   2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata
in  ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di
coalizione regionale.
   3.  La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in unico collegio
uninominale.
   4.  La  regione  Trentino-Alto  Adige e' costituita in sei collegi
uninominali  definiti  ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La  restante  quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con
metodo del recupero proporzionale".
   2.  L'articolo  8  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  8.  -  1.  I  partiti  o  gruppi  politici  organizzati che
intendono  presentare  candidature  per  l'elezione  del Senato della
Repubblica  debbono  depositare  presso  il Ministero dell'interno il
contrassegno  con  il  quale  dichiarano  di  volere  distinguere  le
candidature  medesime,  con  l'osservanza  delle  norme  di  cui agli
articoli  14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni".
   3.  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  9.  -  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
   2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a)
da  almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali  di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b)  da  almeno  1.750  e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000
abitanti  e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non
piu'  di  5.000  elettori  iscritti  nelle liste elettorali di comuni
compresi  nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di
scioglimento  del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di  oltre  centoventi  giorni,  il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'.
   3.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per i partiti o gruppi
politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare  in entrambe le Camere
all'inizio  della  legislatura in corso al momento della convocazione
dei  comizi.  Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per i
partiti  o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento  ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico
delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle  ultime  elezioni  per  il Parlamento europeo, con contrassegno
identico  a  quello  depositato  ai sensi dell'articolo 14 del citato
testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del  1957.  In  tali  casi,  la presentazione della lista deve essere
sottoscritta  dal  presidente  o  dal segretario del partito o gruppo
politico  ovvero  da  uno  dei rappresentanti di cui all'articolo 17,
primo  comma,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   361  del  1957.  Il  Ministero
dell'interno  provvede  a  comunicare  a  ciascun  ufficio elettorale
regionale  che  la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato  di  sottoscrivere  la  dichiarazione  di presentazione delle
liste.  La  firma  del  sottoscrittore  deve essere autenticata da un
notaio  o  da  un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e'
altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze  linguistiche  che  abbiano  conseguito almeno un seggio in
occasione  delle  ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
   4.  Ogni  lista,  all'atto  della presentazione, e' composta da un
elenco  di  candidati,  presentati  secondo un determinato ordine. La
lista  e'  formata  complessivamente  da  un  numero di candidati non
inferiore  a  un  terzo  e  non  superiore  ai  seggi  assegnati alla
circoscrizione.
   5.  Le  liste  dei  candidati  e  la  relativa documentazione sono
presentate   per   ciascuna  regione  alla  cancelleria  della  corte
d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con
l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei  deputati,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361".
   4.  All'articolo  11  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
   "1.  L'ufficio  elettorale  regionale,  appena  scaduto il termine
stabilito  per  la  presentazione  dei ricorsi o, nel caso in cui sia
stato  presentato  ricorso,  appena  ricevuta  la comunicazione della
decisione   dell'Ufficio   centrale  nazionale,  compie  le  seguenti
operazioni:
   a)  stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei
delegati  di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle  liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di lista,
nonche',  per  ciascuna  coalizione,  l'ordine dei contrassegni delle
liste  della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista  sono
riportati  sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
   c)  procede,  per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del
Governo:
   1)  alla  stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni
delle  liste,  i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime
con  i  colori  depositati  presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8;
   2)  alla  stampa  del  manifesto con le liste dei candidati, con i
relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai
sindaci   dei   comuni   della  circoscrizione,  i  quali  ne  curano
l'affissione  nell'albo  pretorio e in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero  dell'interno,  hanno  le  caratteristiche  essenziali  del
modello  descritto  nelle  tabelle  A  e B allegate al presente testo
unico  e  riproducono  in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente   presentate   nella   circoscrizione.  Sulle  schede  i
contrassegni   delle   liste   collegate   appartenenti  alla  stessa
coalizione  sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto
l'altro,  su  un'unica  colonna.  L'ordine  delle  coalizioni e delle
singole  liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
liste  di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettera a). I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre". 5.
Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
sostituite  dalle  tabelle  A e B di cui all'allegato 2 alla presente
legge.
   6.  L'articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
   -"Art.  14.  -  1.  Il  voto si esprime tracciando, con la matita,
sulla   scheda  un  solo  segno,  comunque  apposto,  nel  rettangolo
contenente il contrassegno della lista prescelta".
   7.  L'articolo  16  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e'
sostituito   dal   seguente:  "Art.  16  -  1.  L'ufficio  elettorale
regionale,  compiute  le  operazioni di cui all'articolo 76 del testo
unico  delle  leggi  recanti  norme  per la elezione della Camera dei
deputati,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361:
   a)  determina  la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle  singole  sezioni  elettorali  della  circoscrizione. Determina
inoltre  la  cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono;
   b) individua quindi:
   1)  le  coalizioni  di  liste  che  abbiano  conseguito  sul piano
regionale  almeno  il  20  per  cento  dei voti validi espressi e che
contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
regionale  almeno  l'8  per cento dei voti validi espressi nonche' le
liste  che,  pur  appartenendo a coalizioni che non hanno superato la
percentuale  di  cui  al  numero  1),  abbiano  conseguito  sul piano
regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi".
   8.  L'articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima
attribuzione  provvisoria  dei  seggi tra le coalizioni di liste e le
liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra
elettorale  circoscrizionale  di ciascuna di esse. A tale fine divide
il   totale  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  di  ciascuna
coalizione  di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera  b),  per  il  numero  dei seggi da attribuire nella regione,
ottenendo    cosi'    il   quoziente   elettorale   circoscrizionale.
Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria   del   quoziente.   Divide   poi   la  cifra  elettorale
circoscrizionale  di ciascuna coalizione di liste o singola lista per
il   quoziente  elettorale  circoscrizionale.  La  parte  intera  del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di  liste  o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno
dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano  conseguito  la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
   2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi  espressi  nell'ambito  della  circoscrizione abbia conseguito
almeno  il  55  per  cento  dei  seggi  assegnati  alla  regione, con
arrotondamento all'unita' superiore.
   3.  Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
positivo,  l'ufficio  elettorale  regionale individua, nell'ambito di
ciascuna  coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma
1,  lettera  b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale  almeno  il  3  per  cento dei voti validi espressi.
Procede  quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste  ammesse,  dei  seggi  determinati ai sensi del comma 1. A tale
fine,  per  ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali  circoscrizionali  delle  liste  ammesse al riparto per il
numero  di  seggi  gia'  individuato  ai sensi del comma 1, ottenendo
cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare
tale  divisione  non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente.   Divide  poi  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di
ciascuna  lista  ammessa  al  riparto  per il quoziente elettorale di
coalizione.  La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che
rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano
conseguito  la  maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita'
di  quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A ciascuna lista di cui
all'articolo  16,  comma  1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.
   4.  Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
negativo,  l'ufficio  elettorale regionale assegna alla coalizione di
liste  o  alla  singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti  un  numero  di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55
per  cento  dei  seggi  assegnati  alla  regione,  con arrotondamento
all'unita' superiore.
   5.  I  restanti  seggi  sono  ripartiti tra le altre coalizioni di
liste  o  singole  liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale
divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o
singole  liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente  cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione  di  liste  o  singola  lista per tale quoziente. La parte
intera  del  risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da  assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi
che  rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati
alle  coalizioni  di  liste  e alle singole liste per le quali queste
ultime  divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita'
di   resti,  a  quelle  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra
elettorale circoscrizionale.
   6.  Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi
ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione   di  liste,  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali
circoscrizionali   delle   liste   ammesse   al   riparto   ai  sensi
dell'articolo  16,  comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi  ad  essa  spettanti.  Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto  dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo  quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta  il  numero  dei  seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi   che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono  rispettivamente
assegnati  alla  lista  per  la quale queste ultime divisioni abbiano
dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
   7.   Il  presidente  dell'ufficio  elettorale  regionale  proclama
eletti,  nei  limiti  dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati   compresi   nella  lista  medesima,  secondo  l'ordine  di
presentazione.
   8.  Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero dei candidati
presentati  nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa spettanti, l'ufficio elettorale
regionale  assegna  i  seggi  alla lista facente parte della medesima
coalizione  della  lista  deficitaria  che  abbia  la  maggiore parte
decimale  del  quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.  Qualora  due  o  piu'  liste  abbiano  una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio".
   9.  Dopo  l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
inserito il seguente:
   "Art.  17-bis.  -  1.  Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla
regione  Molise  l'ufficio  elettorale  regionale  procede  ai  sensi
dell'articolo  17,  commi  1 e 3. Non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
   10.  L'articolo  19  del  decreto  legislativo  n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche   sopravvenuta,   e'  attribuito,  nell'ambito  della  medesima
circoscrizione,  al  candidato  che  nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
   2.  Qualora  la  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei candidati
presentati   in   una  circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile
attribuirle   il   seggio  rimasto  vacante,  questo  e'  attribuito,
nell'ambito  della  stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 8".
                               Art. 5.
                (Disposizioni speciali per le regioni
                Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
   1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal seguente:
   "TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
   "Art.  20.  -  1.  L'elezione uninominale nel collegio della Valle
d'Aosta  e  nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige
e'  regolata  dalle  disposizioni  dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e dalle norme seguenti:
   a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta
con  dichiarazione  sottoscritta  da non meno di 300 e da non piu' di
600  elettori  del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'.
La  dichiarazione  di  candidatura e' effettuata, insieme al deposito
del  relativo  contrassegno,  presso  la cancelleria del tribunale di
Aosta;
   b)   nella   regione   Trentino-Alto  Adige  la  dichiarazione  di
presentazione  del  gruppo  di  candidati deve essere sottoscritta da
almeno  1.750  e  da  non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali  dei  comuni  compresi  nella regione. Ciascun gruppo deve
comprendere  un  numero  di  candidati  non  inferiore  a  tre  e non
superiore   al   numero   dei  collegi  della  regione.  In  caso  di
scioglimento  del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di  oltre  centoventi  giorni,  il  numero delle sottoscrizioni della
candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la
dichiarazione  di  presentazione  deve  essere sottoscritta da almeno
1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
del  collegio.  La  presentazione  dei  gruppi  di  candidati e delle
candidature  individuali  e'  effettuata,  insieme  al  deposito  del
relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di
Trento;
   c)  i  modelli  di  scheda  per l'elezione nei collegi uninominali
delle  due  regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
   d)  il  tribunale  di  Aosta,  costituito  in  ufficio  elettorale
regionale  ai  sensi  dell'articolo  7,  esercita le sue funzioni con
l'intervento di tre magistrati.
   Art.  20-bis.  -  1.  A  pena  di  nullita'  dell'elezione, nessun
candidato  puo'  accettare  la  candidatura  in  piu'  di un collegio
uninominale.
   Art.   21.  -  1.  L'ufficio  elettorale  regionale  procede,  con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a)  effettua  lo  spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
   b)  somma  i  voti  ottenuti  da  ciascun  candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
   2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita'
ai  risultati  accertati,  proclama  eletto  per  ciascun collegio il
candidato  che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di
eta'.
   Art.  21-bis.  -  1.  Per  l'assegnazione dei seggi spettanti alla
regione  Trentino-Alto  Adige  non assegnati nei collegi uninominali,
l'ufficio  elettorale  regionale  procede  alla  determinazione della
cifra  elettorale  di  ciascun  gruppo  di  candidati  e  della cifra
individuale  dei  singoli  candidati  di ciascun gruppo non risultati
eletti ai sensi dell'articolo 21.
   2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma
dei  voti  ottenuti  dai  candidati  presenti nei collegi uninominali
della  regione  con  il  medesimo  contrassegno, sottratti i voti dei
candidati  gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra
individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per
cento  il  numero  dei  voti validi ottenuti da ciascun candidato non
risultato  eletto  ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto
per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
   3.  Per  l'assegnazione  dei seggi, l'ufficio elettorale regionale
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno,
due,  ...  sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere,
scegliendo  quindi,  fra  i  quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in
numero   eguale   ai   senatori  da  eleggere,  disponendoli  in  una
graduatoria   decrescente.  I  seggi  sono  assegnati  ai  gruppi  in
corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita'
di  quoziente  il  seggio  e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la
minore  cifra  elettorale.  Se  ad  un  gruppo spettano piu' seggi di
quanti  sono  i  suoi  candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
   4.  L'ufficio  elettorale  regionale  proclama  quindi  eletti, in
corrispondenza  ai  seggi  attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del
gruppo  medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale,
esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
   Art.  21-ter.  -  1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il
seggio  di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in
uno  dei  collegi  uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente
del  Senato  della  Repubblica  ne  da'  immediata  comunicazione  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e al Ministro dell'interno
perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
   2.  I  comizi  sono  convocati  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, purche'
intercorra  almeno  un  anno  fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
   3.  Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
   4.  Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in
un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e'
autorizzato  a  prorogare  tale  termine  di non oltre quarantacinque
giorni;  qualora  il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il  15  dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni.
   5.  Il  senatore  eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato
della Repubblica.
   6.  Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilita'  previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano   cessate   entro  i  sette  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
   7.  Quando,  per  qualsiasi  causa,  resti  vacante  un  seggio di
senatore  attribuito  con  calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale  del  Trentino-Alto  Adige,  l'ufficio elettorale regionale
proclama  eletto  il  candidato  del medesimo gruppo con la piu' alta
cifra individuale".
                               Art. 6.
           (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente
                  della Repubblica n. 361 del 1957)
   1.  All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica   n.  361  del  1957,  le  parole:  "di  cui  all'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
   2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque
ricorrono, sono soppresse.
   3.  All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   4.  L'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' abrogato.
   5.  All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  le  parole:  "o  le candidature nei collegi
uninominali" sono soppresse;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole: "o le candidature nei collegi
uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle
candidature   nei   collegi   uninominali  deve  essere  allegata  la
dichiarazione  di  collegamento  e  la  relativa  accettazione di cui
all'articolo 18" sono soppresse;
   c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi
uninominali,  la  iscrizione  nelle  liste  elettorali  di comuni del
collegio  o,  in  caso  di  collegi ricompresi in un unico comune, di
sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
   d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso;
   e)  al  sesto  comma,  le  parole: "ne' piu' di una candidatura di
collegio uninominale" sono soppresse;
   f)  al  settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi
uninominali"  e:  "o  la  candidatura  nei  collegi uninominali" sono
soppresse.
   6.  All'articolo  21,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei
collegi  uninominali  e"  e:  "a  ciascuna  candidatura  nei  collegi
uninominali e" sono soppresse.
   7.  All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  alinea,  le  parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   b)  al  primo  comma,  numero  1),  le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   c)  al  primo  comma,  numero  2),  le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   d)  al  primo  comma,  numero  3),  le parole: "le candidature nei
collegi  uninominali  e"  sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero
di  candidati  inferiore  a quello stabilito al comma 3 dell'articolo
18-bis";
   e)  al  primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
   f)  al  primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
   g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato;
   h)  al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
   i)   al  terzo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi
uninominali e" sono soppresse.
   8.  All'articolo  23,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati
nei collegi uninominali e" sono soppresse.
   9.  All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) e' abrogato;
   b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati  di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle  liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di lista,
nonche',  per  ciascuna  coalizione,  l'ordine dei contrassegni delle
liste  della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista  sono
riportati  sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
   c)   al  numero  3),  le  parole:  "e  di  candidato  nei  collegi
uninominali" sono soppresse;
   d)  al  numero  4),  le  parole:  "i  nominativi dei candidati nei
collegi  uninominali  e  le  liste  ammessi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "le liste ammesse";
   e)  al  numero  5),  la  parola:  "distinti"  e  le  parole:  "dei
nominativi  dei  candidati  nei  singoli  collegi uninominali e" sono
soppresse  e  le  parole:  "alla  trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni   del   collegio"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "alla
trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
   10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato
nel collegio uninominale o" sono soppresse;
   b)  all'ultimo  comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano,
le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi  uninominali  e" e: "delle
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
   11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
   12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i
nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
   b)   al   numero  6),  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio
uninominale e" sono soppresse;
   c)  al  numero  8),  le  parole:  "due urne" sono sostituite dalle
seguenti: "un'urna";
   d)  al  numero  9),  le  parole:  "due  cassette  o  scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
   13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  quarto  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi
uninominali  e"  sono  soppresse  e le parole: "Le urne devono essere
fissate  sul  tavolo  stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle
seguenti:  "L'urna  deve  essere  fissata  sul tavolo stesso e sempre
visibile";
   b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto
contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
   16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato.
   17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi
uninominali"  e:  "del  collegio  uninominale  o"  sono soppresse; le
parole:   "del  collegio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della
circoscrizione".
   18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:  "e  dei candidati" sono
soppresse.
   19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.
   20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361  del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:
"la scheda".
   21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite
dalle seguenti: "la scheda".
   22.  All'articolo  64,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
   23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'urna".
   24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  numero  2),  terzo  periodo, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   b)  al  numero  3),  le  parole:  "nelle rispettive cassette" sono
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
   25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e
2 sono abrogati;
   b)  al  comma  3,  le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
delle  schede  per  l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Compiute  le  operazioni  di cui
all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"  e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale" sono soppresse;
   c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso.
   26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  numero  2),  le  parole:  "e dei voti per i
candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "per i singoli candidati nei
collegi  uninominali  o  per  le singole liste per l'attribuzione dei
seggi  in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per
le singole liste".
   27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma e' abrogato;
   b)  al  terzo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio
uninominale e" sono soppresse.
   28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle  seguenti:  "della  circoscrizione" e le parole: "dei candidati
nel collegio uninominale e" sono soppresse.
   29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio
uninominale e" sono soppresse;
   b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
   30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse;
   b)  al  terzo  comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono
sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
   31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle
seguenti: "della circoscrizione";
   b)  al  quinto  e  al  sesto  comma, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
   32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   33.  All'articolo  104,  sesto  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
   34.  All'articolo  112,  primo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
   35.  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 536, recante
"Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e'
abrogato.
                               Art. 7.
           (Adeguamento del regolamento di cui al decreto
       del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
   1.  Il  Governo  e' autorizzato ad apportare, entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, al
regolamento  di  attuazione  della  legge  4 agosto 1993, n. 277, per
l'elezione   della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni
strettamente  necessarie  al  fine di coordinarne le disposizioni con
quelle  introdotte  dalla  presente  legge.  A  tale fine, il Governo
procede  anche  in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma
1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
   2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo
non  abbia  ancora  provveduto  ai sensi del comma 1, si applicano le
disposizioni  del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
                               Art. 8.
    (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
   1.  All'articolo  2  del  decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
   b)  al  medesimo  comma  1,  il  secondo  e  il terzo periodo sono
soppressi.
   2.  Alla  rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del
1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
   3.  L'articolo  6  del  decreto  legislativo  n.  533  del 1993 e'
abrogato.
   4.  La  rubrica  del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del
1993   e'  sostituita  dalla  seguente:  "Della  presentazione  delle
candidature".
   5.  All'articolo  10  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  le  parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
dalle seguenti: "delle liste";
   b) il comma 3 e' abrogato;
   c)  al  comma  5,  le  parole:  "dei  gruppi  di candidati e delle
candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste
di candidati";
   d)  al  comma  6,  le  parole:  "dei  gruppi  di candidati o delle
candidature"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "di  liste  o  di
candidati".
   6.  All'articolo  12  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le
singole  sezioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "delle liste di
candidati presso gli uffici elettorali regionali";
   b)  al  comma  2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati"
fino alla fine del comma sono soppresse.
   7.  All'articolo  13  del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le
seguenti:  "delle  liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
   b)  al  comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e"  sono  soppresse  e  le  parole:  "del  collegio senatoriale" sono
sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
   8.  L'articolo  15  del  decreto  legislativo  n.  533 del 1993 e'
abrogato.
   9.  L'articolo  16  del  decreto legislativo n. 533 del 1993, come
sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso
nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato.
   10.  All'articolo  18  del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1 e' premesso il seguente:
   "01.   Dell'avvenuta   proclamazione  il  presidente  dell'ufficio
elettorale  regionale  invia  attestato  al senatore proclamato e da'
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura
o  alle  prefetture  - uffici territoriali del Governo della regione,
perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
   11.  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 535, recante
"Determinazione  dei collegi uninominali del Senato della Repubblica"
e' abrogato.
                               Art. 9.
                      (Nomina degli scrutatori)
   1.  All'articolo  3,  comma  4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il
15 gennaio di ciascun anno,".
   2.  All'articolo  4,  comma  1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro il mese di febbraio".
   3.  All'articolo  5  della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Compiute  le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  la
Commissione  elettorale  comunale  provvede,  con le modalita' di cui
all'articolo  6,  alla  sostituzione  delle persone cancellate. Della
nomina  cosi'  effettuata  e' data comunicazione agli interessati con
invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
   4.  L'articolo  6  della  legge  8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  6.  -  1.  Tra  il  venticinquesimo  e  il ventesimo giorno
antecedenti  la  data  stabilita  per  la  votazione,  la Commissione
elettorale  comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive  modificazioni,  in  pubblica  adunanza, preannunziata due
giorni  prima  con  manifesto  affisso nell'albo pretorio del comune,
alla  presenza  dei  rappresentanti  di lista della prima sezione del
comune, se designati, procede:
   a)  alla  nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del
comune,  scegliendoli  tra  i  nominativi  compresi  nell'albo  degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;
   b)  alla  formazione  di  una graduatoria di ulteriori nominativi,
compresi  nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a
norma  della  lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
qualora  la  successione  degli  scrutatori nella graduatoria non sia
determinata  all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
   c)  alla  nomina  degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli
iscritti  nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero
dei   nominativi   compresi   nell'albo   degli  scrutatori  non  sia
sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
   2.  Alle  nomine  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 si
procede   all'unanimita'.   Qualora   la   nomina   non   sia   fatta
all'unanimita',  ciascun membro della Commissione elettorale vota per
due  nomi  e  sono  proclamati  eletti  coloro  che hanno ottenuto il
maggior  numero  di  voti.  A parita' di voti e' proclamato eletto il
piu' anziano di eta'.
   3.  Il  sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque
non  oltre  il  quindicesimo  giorno precedente le elezioni, notifica
agli  scrutatori  l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad
assolvere  l'incarico  deve  essere comunicato, entro quarantotto ore
dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede
a  sostituire  i  soggetti  impediti  con gli elettori compresi nella
graduatoria  di  cui  alla  lettera  b)  del comma 1. 4. La nomina e'
notificata  agli  interessati non oltre il terzo giorno precedente le
elezioni".
                              Art. 10.
         (Costituzione della Commissione elettorale comunale
      nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
   1.  L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223,  e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  4-bis.  -  1.  Alla  tenuta e all'aggiornamento delle liste
elettorali  provvede  l'Ufficio  elettorale,  secondo  le  norme  del
presente testo unico.
   2.  In  ciascun  comune  l'Ufficiale  elettorale e' la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
   3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000 abitanti la
Commissione  elettorale  puo'  delegare  e  revocare  le  funzioni di
Ufficiale  elettorale  al  segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto".
   2.  All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari
o  superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del
medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente:
   "La  Commissione  e'  composta dal sindaco e da quattro componenti
effettivi  e  quattro  supplenti  nei  comuni  al  cui consiglio sono
assegnati  fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi
e otto supplenti negli altri comuni".
   3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000 abitanti la
Commissione  elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e
15  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223, e successive modificazioni, e'
costituita  non  oltre  il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
                              Art. 11.
                         (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 dicembre 2005
                               CIAMPI
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Tratto da: www.indultopoli.com, testo di Roberto Casiraghi.