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RISORSE PER LA POLITICA
Riforma della legge
elettorale
Agg. 16.10.06
LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957", e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito
a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione
dei seggi e' effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,
83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i
cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna
lista".
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali
o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"
sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli"
sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di
essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in
diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati
possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra
loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano
un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste
ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio
centrale nazionale che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni,
provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
dei collegamenti ammessi".
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere
sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con
piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera
dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni,
il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve
essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un
sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due
partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista
deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di
sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma
del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi'
richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La
lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non
inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione".
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo'
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica".
8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle
coalizioni e delle singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui
all'allegato 1 alla presente legge.
10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee
in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma e' abrogato.
11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione
stessa, nonche' la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole
liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,
nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e
le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A
tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di
ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per
il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia
conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste
collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,
nonche' la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito
positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di
cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse
al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia'
individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per
il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna
lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di
attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di
liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi
del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che
abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre
le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o
piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del
quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento
delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla
coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti
alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il
quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui
al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella
circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera
del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in
caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di
seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma
1 non abbia gia' conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene
ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340
seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide
quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosi' il
quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1,
numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali
nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o
singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e,
in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1,
numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e
9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale,
utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la
coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per
le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale
ne rilascia ricevuta, un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione".
13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima
circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla
lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria,
alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o
piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si
procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle
operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali
circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da'
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonche' alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
che la portano a conoscenza del pubblico".
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri
candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi
2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si
applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui
all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla
data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di non piu' di centoventi giorni, le cause di
ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito
denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base
regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i
seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata
in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di
coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio
uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con
metodo del recupero proporzionale".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che
intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della
Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il
contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le
candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli
articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni".
3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei
candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a)
da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non
piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui
alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'.
3. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere
sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17,
primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale
regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle
liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un
notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e'
altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un
elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La
lista e' formata complessivamente da un numero di candidati non
inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono
presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte
d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con
l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia
stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti
operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del
Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni
delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime
con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i
relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai
sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano
l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo
unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i
contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto
l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle
singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre". 5.
Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente
legge.
6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
-"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita,
sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno della lista prescelta".
7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente: "Art. 16 - 1. L'ufficio elettorale
regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonche' le
liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano
regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi".
8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima
attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le
liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione,
ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per
il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito
almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con
arrotondamento all'unita' superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma
1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il
numero di seggi gia' individuato ai sensi del comma 1, ottenendo
cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di
coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita'
di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i
seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito
negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di
liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55
per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento
all'unita' superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di
liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale
divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o
singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte
intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita'
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi
ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama
eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di
presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale
regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio".
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla
regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuirle il seggio rimasto vacante, questo e' attribuito,
nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 8".
Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni
Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal seguente:
"TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle
d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige
e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta
con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di
600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'.
La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito
del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di
Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di
presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da
almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve
comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non
superiore al numero dei collegi della regione. In caso di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la
dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno
1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali e' effettuata, insieme al deposito del
relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di
Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali
delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale
regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con
l'intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. - 1. A pena di nullita' dell'elezione, nessun
candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio
uninominale.
Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita'
ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di
eta'.
Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla
regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali,
l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della
cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra
individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati
eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma
dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali
della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei
candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra
individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per
cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non
risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto
per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno,
due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere,
scegliendo quindi, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in
numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in
corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita'
di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la
minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano piu' seggi di
quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del
gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale,
esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il
seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in
uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente
del Senato della Repubblica ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno
perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purche'
intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in
un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e'
autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato
della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di
senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta
cifra individuale".
Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque
ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' abrogato.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
uninominali" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18" sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del
collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di
sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "ne' piu' di una candidatura di
collegio uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi
uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono
soppresse.
6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero
di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo
18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati
nei collegi uninominali e" sono soppresse.
9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) e' abrogato;
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi
uninominali" sono soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei
collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle
seguenti: "le liste ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei
nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono
soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla
trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato
nel collegio uninominale o" sono soppresse;
b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano,
le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i
nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle
seguenti: "un'urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere
fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle
seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre
visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto
contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato.
17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi
uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le
parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della
circoscrizione".
18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono
soppresse.
19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.
20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:
"la scheda".
21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite
dalle seguenti: "la scheda".
22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'urna".
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e
2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui
all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso.
26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i
candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei
collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per
le singole liste".
27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati
nel collegio uninominale e" sono soppresse.
29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono
sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle
seguenti: "della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante
"Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e'
abrogato.
Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo e' autorizzato ad apportare, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per
l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni
strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con
quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo
procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo
non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le
disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del
1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del
1993 e' sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle
candidature".
5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste
di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle
candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di
candidati".
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le
singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di
candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati"
fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le
seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite
dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono
sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
abrogato.
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come
sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso
nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da'
immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura
o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione,
perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante
"Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica"
e' abrogato.
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il
15 gennaio di ciascun anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro il mese di febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la
Commissione elettorale comunale provvede, con le modalita' di cui
all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della
nomina cosi' effettuata e' data comunicazione agli interessati con
invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione
elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune,
alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del
comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del
comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi,
compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia
determinata all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli
iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero
dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia
sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si
procede all'unanimita'. Qualora la nomina non sia fatta
all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota per
due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il
piu' anziano di eta'.
3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve tempo, e comunque
non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica
agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad
assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore
dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede
a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella
graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina e'
notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le
elezioni".
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale
nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste
elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del
presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di
Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto".
2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari
o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del
medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti
effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono
assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi
e otto supplenti negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e
15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e'
costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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