
NAVIGAZIONE SITO
Home
Posta
News
Forum
Enciclopedia politica
Risorse per chi fa politica
LEGGI VERGOGNA
Indulto
Indultino
Cirielli
Conflitto di interessi
Gasparri
Legge elettorale
Ordinamento
giudiziario
Legittimo sospetto
Immunità alte cariche
BLOG
No indulto
Antonio Di Pietro
Beppe Grillo
Piero Ricca
Andryyy
Santa Opposizione
Marco Canestrari
Altri blog
SOCIETÀ CIVILE
I girotondi
Marco Travaglio
Libera Cittadinanza
Parlamento Pulito
Società
civile
Cento
movimenti
Carovana per la
costituzione
Il ballo di San Vito
CittadinanzAttiva
LEGGI
Gazzetta Ufficiale
Norme in rete
Leggi Web
Giustizia
Cassazione
Corte Costituzionale
Corte dei Conti
Giustizia amministrativa
ISTITUZIONI
Parlamento
Camera
Senato
Governo
PARTITI
Anti-indulto
Italia dei Valori
Azione sociale
AN
Lega Nord
Repubblicani Europei
Democratici Diretti
Movimento di
partecipazione
Nuovo Partito d'Azione
Lista partecipata
Nuove risorse
Partito dei giovani
Pro-indulto
Forza Italia
DS
Margherita
Rifondazione
Udeur
Udc
Astenuti
Comunisti Italiani
STAMPA
Anti-indulto
La
Padania
Pro-indulto
Corriere della Sera
Repubblica
La Stampa
Il Giornale
Liberazione
Unità
RADIO AMICHE
Radio Elleuno

Alemanno Alleanza Monarchica AN Almirante Alternativa Sociale Amnistia Anarchia Anarchici Anarchismo Andreotti Animalismo Anni di piombo Anticlericalismo Antitrust Assemblea Regionale
Siciliana Associazioni italiane
in Sud America Ateismo Ateismo di stato Auriti Avanti Bakunin Banca Intesa Banco Ambrosiano Bancopoli Benedetto XVI Beppe Grillo Berlusconi Bertinotti Borghezio Bossi Brigate Rosse Calabresi Calipari Calvi Camera Capezzone Capitalia Casaroli Cascioli (Luigi) Casini CDL Censura Ciampi Ciano Cinque per mille Comunisti Italiani Comunità Economica Europea Conflitto di interessi Consiglio dei ministri Consiglio regionale Consob Consumatori Uniti Corte Costituzionale Corte dei Conti Cosa Nostra Cossiga Costituzione Costituzione - Testo Craxi Cristianesimo democratico CSM D'Alema DC Debito pubblico Decreto legislativo De Gasperi Dell'Utri De Michelis De Mita Democrazia De Nicola Detenzione Domiciliare Devolution Diliberto Dini Di Pietro DN DS - Democratici di sinistra Einaudi Elenco dei referendum Encyclopédie Falso in bilancio Fascismo Fassino Federalismo Fiamma Tricolore Fiorani Flick Fo Forlani Nuova pagina 10 Forza Italia Fosse Ardeatine Gelli Genocidio Geronzi Gladio Golpe Borghese Governo Governo Prodi I Grazia Gronchi IDV IDV-provenienza Il Giornale Il Manifesto Immigrazione Inciucio Indice azionario Indipendèntzia
Repùbrica de Sardigna Indulto
Insider trading Intelligence Italianizzazione fascista
|
RISORSE PER LA POLITICA
Legge sul legittimo
sospetto
Agg. 16.10.06
LEGGE 7 novembre 2002, n. 248
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura
penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del
processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare
lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,
pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano
al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su
richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di
appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o
dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a
norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre
con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza
la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono
essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di
rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione
diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata
su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o
dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato,
sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La
prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro
corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal
giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera
di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista
dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice
che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo
al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato
dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta
di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si
tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi
diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti private queste con la stessa ordinanza possono essere
condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la
richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo'
chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o
per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia'
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o
di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le
richieste di rimessione, che risultano gia' presentate alla data di
entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente
della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa
d'inammissibilita' e non disponga quindi procedersi applicando
l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per
l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice
di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
|


Perché è
utile

Leggi il n. 1 gratis!

Acquisto arretrati
|