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RISORSE PER LA POLITICA
Legge sull'indultino
Agg. 16.10.06
LEGGE 1 agosto 2003, n. 207
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di due anni.
Art. 1 (1) (2)
Sospensione condizionata dell'esecuzione
della parte finale della pena detentiva
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta'
della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel
limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. ((2))
2. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta
una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della
parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della
liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati
dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche'
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e
108 del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo
previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure
alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278 (in
G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3, lettera d, del presente articolo.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n.
255 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 de presente articolo "nella parte in cui
non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la
sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al
condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalita'
previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione".
Art. 2.
(Applicazione e revoca della sospensione
condizionata dell'esecuzione)
1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su
istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di
cui all'articolo 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3
e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Il magistrato di sorveglianza puo' chiedere alle autorita'
competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 e' data
immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che
vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa
rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata
se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle
prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni
dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti
una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della
misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di
procedura penale.
7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la
residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle
limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il
periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli
articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.
Art. 3.
(Stranieri)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei
confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 4.
(Prescrizioni)
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il
periodo corrispondente alla pena di cui e' stata sospesa
l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia
giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i
giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di
salute, dell'attivita' lavorativa e del luogo di dimora del
condannato;
b) al condannato e' imposto l'obbligo di non allontanarsi dal
territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria
attivita' lavorativa. Se per la personalita' del soggetto, o per le
condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di
dimora puo' essere disposto nel territorio di un altro comune o
frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque
nell'ambito della regione dove e' ubicato il comune di abituale
dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2
dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del
codice di procedura penale.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi
5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del
magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o
lavorative, e' disposto, per il periodo corrispondente alla pena la
cui esecuzione e' stata sospesa, nei confronti del condannato il
divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per
l'espatrio.
Art 5.
(Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della
pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
Art. 6
(Relazione al Parlamento)
1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 7.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei
confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di
esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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