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RISORSE PER LA POLITICA
Legge sull'indultino

Agg. 16.10.06


LEGGE 1 agosto 2003, n. 207
Sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  pena detentiva nel
limite massimo di due anni.
                           Art. 1 (1) (2)
              Sospensione condizionata dell'esecuzione
               della parte finale della pena detentiva

  1.  Nei  confronti  del  condannato che ha scontato almeno la meta'
della  pena  detentiva  e'  sospesa  per la parte residua la pena nel
limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. ((2))
  2.  La  sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta
una  sola  volta,  tenendo  conto  della  pena  determinata  ai sensi
dell'articolo  663  del  codice  di procedura penale, decurtata della
parte  di  pena  per  la  quale  e' stato concesso il beneficio della
liberazione  anticipata  ai  sensi  dell'articolo  54  della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  3. La sospensione non si applica:
a) quando  la  pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati
   dal  libro  II,  titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli
   609-bis,   609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  nonche'
   dall'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
   successive modificazioni;
b) nei  confronti  di  chi sia stato dichiarato delinquente abituale,
   professionale  o  per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e
   108 del codice penale;
c) nei   confronti   di   chi  sia  stato  sottoposto  al  regime  di
   sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge
   26  luglio  1975,  n.  354, salvo che sia stato accolto il reclamo
   previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando   la  persona  condannata  e'  stata  ammessa  alle  misure
   alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato. (1)
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278 (in
G.U.  1a  s.s.  20/7/2005,  n.  29)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3, lettera d, del presente articolo.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n.
255 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  comma 1 de presente articolo "nella parte in cui
non   prevede   che  il  giudice  di  sorveglianza  possa  negare  la
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva al
condannato  quando  ritiene  il beneficio non adeguato alle finalita'
previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione".
                               Art. 2.
              (Applicazione e revoca della sospensione
                    condizionata dell'esecuzione)
    1.  Il  magistrato  di  sorveglianza  provvede  con ordinanza, su
istanza  dell'interessato  o  del suo difensore, sulla sospensione di
cui all'articolo 1.
    2.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3
e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
    3.  Il  magistrato  di  sorveglianza puo' chiedere alle autorita'
competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
    4.  Dell'applicazione  della misura di cui all'articolo 1 e' data
immediata  comunicazione  all'autorita'  di  polizia  competente, che
vigila  sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa
rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
    5. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata
se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle
prescrizioni  di  cui  all'articolo  4  o commette, entro cinque anni
dalla  sua  applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti
una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
    6.  Il  tribunale  di  sorveglianza  provvede  sulla revoca della
misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di
procedura penale.
    7.  In  caso  di revoca il tribunale di sorveglianza determina la
residua  pena  detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle
limitazioni  patite dal condannato e del suo comportamento durante il
periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
    8.  Si  osservano  in  quanto  applicabili  le disposizioni degli
articoli  51-bis  e  51-ter  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
    9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.
                               Art. 3.
                             (Stranieri)
    1.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si applicano nei
confronti  dello  straniero  che  si trova in talune delle situazioni
indicate   nell'articolo   13,   comma   2,  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
                               Art. 4.
                           (Prescrizioni)
    1.    Con   il   provvedimento   che   dispone   la   sospensione
dell'esecuzione  della  pena  sono  congiuntamente  applicate, per il
periodo   corrispondente   alla   pena   di   cui  e'  stata  sospesa
l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
    a)   il   condannato  deve  presentarsi  all'ufficio  di  polizia
giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i
giorni  e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di
salute,   dell'attivita'   lavorativa  e  del  luogo  di  dimora  del
condannato;
    b)  al  condannato  e'  imposto l'obbligo di non allontanarsi dal
territorio  del  comune  di  dimora abituale o dove svolge la propria
attivita'  lavorativa.  Se per la personalita' del soggetto, o per le
condizioni  ambientali,  la  permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente  le  esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di
dimora  puo'  essere  disposto  nel  territorio  di un altro comune o
frazione   di   esso,  preferibilmente  nella  provincia  e  comunque
nell'ambito  della  regione  dove  e'  ubicato  il comune di abituale
dimora.   Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i  commi  1  e  2
dell'articolo  282-bis  e  i  commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del
codice di procedura penale.
    2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi
5,  6,  7,  8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
    3.    Con   il   provvedimento   che   dispone   la   sospensione
dell'esecuzione   della  pena,  salvo  specifica  autorizzazione  del
magistrato  di  sorveglianza  in  relazione  ad  esigenze familiari o
lavorative,  e'  disposto, per il periodo corrispondente alla pena la
cui  esecuzione  e'  stata  sospesa,  nei confronti del condannato il
divieto  di  espatrio,  con  tutte  le misure necessarie per impedire
l'utilizzazione  del  passaporto  e  degli altri documenti validi per
l'espatrio.
                               Art 5.
     (Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991)
    1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  4, comma 1, della
legge  8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della
legge  22  giugno  2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della
pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
                               Art. 6
                      (Relazione al Parlamento)
    1.  Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge.
                               Art. 7.
                     (Applicazione della legge)
    1.   Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  nei
confronti  dei  condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di
esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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 purché con l'indicazione della fonte in questo modo:
 
Tratto da: www.indultopoli.com, testo di Roberto Casiraghi.