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RISORSE PER LA POLITICA
Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi
Agg. 16.10.06
LEGGE 20 luglio 2004, n. 215
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi
pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di
governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.
Art. 2 (2)
Incompatibilita'
1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio
incarico, non puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare (( , di amministratore di enti locali, come definito
dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, )) e da quelli previsti
dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad
esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma,
della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa'
aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie
connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se
gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima
dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche
o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne'
compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra
professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu'
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo'
derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma
di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui
al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla
lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla
disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della
carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche
economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori
ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla
progressione di carriera.
ART. 3.
(Conflitto di interessi).
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della
presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa
all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un
atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilita' ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha
un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle
imprese o societa' da essi controllate, secondo quando previsto
dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
l'interesse pubblico.
Art. 4 (1)
Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita'
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e
reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi
per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una
posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio
1997, n. 249 (( , e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n.
112. ))
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e'
sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in
essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo
al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado,
ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono
l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e
disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
ART. 5.
(Dichiarazione degli interessati).
1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il
titolare dichiara all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge sussistenti alla data di assunzione della
carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie
attivita' patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie;
rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma
anche le attivita' patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti
l'assunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, quando la situazione di incompatibilita' riguarda i
settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della
multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati
patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in
precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano
determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le
modalita' di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche
dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.
ART. 6.
(Funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in
materia di conflitto di interessi).
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato accerta la
sussistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo
2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad
opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o
l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o
privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri
professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali
per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorita' competenti provvedono all'adozione
degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto
di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti
dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla
eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del
titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate,
secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge.
4. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorita'
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valutate
preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilita' ed
ammissibilita' della questione, procede d'ufficio alle verifiche di
competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle
Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorita'
amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie
per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i
limiti opponibili all'autorita' giudiziaria.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si avvale dei
poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto
compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo
e' garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di
governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le
imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto
dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in
essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in
conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi e' prova che
chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad
astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto
medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la
violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di
inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione
pecuniaria correlata alla gravita' del comportamento e commisurata
nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito
dall'impresa stessa.
9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della
eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con
comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono
indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti
distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di
tale situazione di privilegio, nonche' le eventuali sanzioni inflitte
alle imprese.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le
attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le
opportune modifiche organizzative interne.
Art. 7 (1)
Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di conflitto di interessi
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le
imprese che agiscono nei settori (( del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
3 maggio 2004, n. 112 )), e che fanno capo al titolare di cariche di
governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono
sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere
comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge
6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, (( nonche' alla legge 3 maggio 2004,
n. 112, )) forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche
di governo.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure,
si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle
disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7
dell'articolo 6.
3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal
comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie
misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine
assegnato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni infligge
all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di
cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni
legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi
previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravita'
della violazione.
4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale
irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con
comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce
nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di
cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le
modalita' di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di
cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure
correttive che si e' intimato di porre in essere, le conseguenze
della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le
attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le
opportune modifiche organizzative interne.
ART. 8.
(Obblighi di comunicazione).
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presentano al
Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attivita' di
controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese
o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui
all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica
di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte
dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita',
comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le
irregolarita', ne danno comunicazione documentata all'autorita'
giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
Art. 9 (1)
Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni
1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e all'articolo 1, comma (( 17 )), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in
relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche
utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna,
personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione
dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni
pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni
secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del
solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i
profili professionali richiesti.
2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' provvedere
all'assunzione di 10 unita' di personale, aggiuntive rispetto alla
pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10
contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma
4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e
tali da non produrre maggiori oneri.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 10.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni
previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
2. Le funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7,
commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6,
comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la
dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e' resa dal titolare
della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno
effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la
trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, e' effettuata dal
titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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