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RISORSE PER LA POLITICA
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Agg. 16.10.06


LEGGE 20 luglio 2004, n. 215
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               ART. 1.
                (Ambito soggettivo di applicazione).

   1.  I  titolari  di  cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni,  si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli  interessi
pubblici  e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
   2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di cariche di
governo  si  intende  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, i
Ministri,  i  Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
   3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
adottano  disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.
                             Art. 2 (2)
                          Incompatibilita'

  1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio
incarico, non puo':
a) ricoprire   cariche   o   uffici   pubblici  diversi  dal  mandato
   parlamentare  (( , di amministratore di enti locali, come definito
   dall'articolo  77,  comma  2,  del  testo  unico di cui al decreto
   legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ))  e da quelli previsti
   dall'articolo   1  e  non  inerenti  alle  medesime  funzioni,  ad
   esclusione  delle  cariche  di  cui all'articolo 1, secondo comma,
   della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire  cariche  o  uffici  o  svolgere altre funzioni comunque
   denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire  cariche  o  uffici  o  svolgere altre funzioni comunque
   denominate  ovvero  esercitare  compiti  di  gestione  in societa'
   aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie
   connesse  con  la carica di governo, di qualunque natura, anche se
   gratuite,  a  favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
   tali  attivita'  il  titolare di cariche di governo puo' percepire
   unicamente   i   proventi   per   le   prestazioni   svolte  prima
   dell'assunzione  della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche
   o  uffici,  o  svolgere  altre  funzioni  comunque denominate, ne'
   compiere   atti   di  gestione  in  associazioni  o  societa'  tra
   professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
  2.  L'imprenditore  individuale  provvede  a  nominare  uno  o piu'
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  3.  Gli  incarichi  e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data  del  giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della  carica; da essi non puo'
derivare,  per  tutta la durata della carica di governo, alcuna forma
di  retribuzione  o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui
al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
  4.  L'incompatibilita'  prevista  dalla  disposizione  di  cui alla
lettera  d)  del  comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all'esercizio   della  professione  e  come  tale  e'  soggetta  alla
disciplina  dettata  dall'ordinamento  professionale di appartenenza.
L'incompatibilita'  prevista  dalle  disposizioni di cui alle lettere
b),  c)  e  d)  del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della
carica  di  governo  nei confronti di enti di diritto pubblico, anche
economici,  nonche'  di  societa'  aventi  fini  di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
  5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell'analoga  posizione  prevista  dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento  dell'incarico  in  posizione  di  aspettativa o di fuori
ruolo  non  recano  pregiudizio  alla  posizione professionale e alla
progressione di carriera.
                               ART. 3.
                      (Conflitto di interessi).

   1.  Sussiste  situazione  di conflitto di interessi ai sensi della
presente  legge  quando  il  titolare di cariche di governo partecipa
all'adozione  di  un  atto, anche formulando la proposta, o omette un
atto  dovuto,  trovandosi  in situazione di incompatibilita' ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  ovvero  quando  l'atto o l'omissione ha
un'incidenza  specifica  e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del  coniuge  o  dei  parenti  entro  il  secondo grado, ovvero delle
imprese  o  societa'  da  essi  controllate,  secondo quando previsto
dall'articolo  7  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
l'interesse pubblico.
                             Art. 4 (1)
      Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita'

  1.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  volte  a prevenire e
reprimere  l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi
per  oggetto  o  per effetto la costituzione o il mantenimento di una
posizione  dominante,  ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio
1997,  n.  249  (( , e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n.
112. ))
  3.  La  violazione  delle  disposizioni  richiamate  nel comma 2 e'
sanzionata  anche  quando  e'  compiuta  avvalendosi di atti posti in
essere  dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo
al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado,
ovvero  dalle  imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
  4.   Le   disposizioni   della   presente   legge   non   escludono
l'applicabilita'   delle   norme  civili,  penali,  amministrative  e
disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
                               ART. 5.
                 (Dichiarazione degli interessati).

   1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il
titolare  dichiara  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del
mercato,  di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le  situazioni  di  incompatibilita'  di cui all'articolo 2, comma 1,
della  presente  legge  sussistenti  alla  data  di  assunzione della
carica.
   2.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
1,  il  titolare  trasmette,  inoltre,  i  dati relativi alle proprie
attivita'  patrimoniali,  ivi  comprese  le partecipazioni azionarie;
rientrano  nell'obbligo  di  comunicazione  di  cui al presente comma
anche  le  attivita'  patrimoniali  detenute  nei tre mesi precedenti
l'assunzione della carica.
   3.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 4 sono rese anche
all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni,  di  cui
all'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, e successive
modificazioni,  quando  la  situazione di incompatibilita' riguarda i
settori    delle    comunicazioni,   sonore   e   televisive,   della
multimedialita'  e  dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati
patrimoniali sono attinenti a tali settori.
   4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi  1  e  2,  ogni  successiva variazione dei dati patrimoniali in
precedenza  forniti,  entro  venti  giorni  dai  fatti  che l'abbiano
determinata.
   5.   Entro   i  trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  delle
dichiarazioni  di cui al presente articolo, l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  provvedono  agli  accertamenti  di  competenza  con le
modalita' di cui agli articoli 6 e 7.
   6.  Le  dichiarazioni  di cui al presente articolo sono rese anche
dal  coniuge  e  dai  parenti  entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.
                               ART. 6.
(Funzioni  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato in
                 materia di conflitto di interessi).

   1.  L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato accerta la
sussistenza  delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo
2,  comma  1,  vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
nei casi di inosservanza:
   a)  la  rimozione  o  la  decadenza dalla carica o dall'ufficio ad
opera  dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o
l'impresa;
   b)  la  sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o
privato;
   c)   la   sospensione   dall'iscrizione   in   albi   e   registri
professionali,  che  deve  essere richiesta agli ordini professionali
per gli atti di loro competenza.
   2. Gli organismi e le autorita' competenti provvedono all'adozione
degli  atti  di  cui  al  comma  1,  tenendo  conto  della  richiesta
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
   3.  Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto
di  interessi  ai  sensi  dell'articolo  3, l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti
dell'azione  del  titolare  di  cariche  di governo con riguardo alla
eventuale  incidenza  specifica  e  preferenziale  sul patrimonio del
titolare  di  cariche  di governo, del coniuge o dei parenti entro il
secondo  grado,  ovvero delle imprese o societa' da essi controllate,
secondo  quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n.  287,  con  danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge.
   4.  E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorita'
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
   5.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, valutate
preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilita' ed
ammissibilita'  della  questione, procede d'ufficio alle verifiche di
competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle
Amministrazioni,   acquisisce   i   pareri   delle   altre  Autorita'
amministrative  indipendenti  competenti e le informazioni necessarie
per  l'espletamento  dei compiti previsti dalla presente legge, con i
limiti opponibili all'autorita' giudiziaria.
   6.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato si avvale dei
poteri  di  cui  alla  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  in quanto
compatibili.
   7.  Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo
e'  garantita  la  partecipazione  procedimentale dell'interessato ai
sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14, comma 3, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   8.  Quando  l'impresa  facente  capo  al  titolare  di  cariche di
governo,  al  coniuge  o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le
imprese  o  societa'  da  essi  controllate,  secondo quanto previsto
dall'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1990, n. 287, pongono in
essere  comportamenti  diretti a trarre vantaggio da atti adottati in
conflitto  di  interessi  ai sensi dell'articolo 3, e vi e' prova che
chi  ha  agito  conosceva  tale  situazione di conflitto, l'Autorita'
garante   della  concorrenza  e  del  mercato  diffida  l'impresa  ad
astenersi  da  qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto
medesimo  ovvero  a  porre  in  essere azioni idonee a far cessare la
violazione   o,   se   possibile,   misure  correttive.  In  caso  di
inottemperanza  entro il termine assegnato, l'Autorita' garante della
concorrenza   e   del   mercato  infligge  all'impresa  una  sanzione
pecuniaria  correlata  alla  gravita' del comportamento e commisurata
nel  massimo  al  vantaggio  patrimoniale  effettivamente  conseguito
dall'impresa stessa.
   9.  A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della
eventuale  irrogazione  delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con
comunicazione   motivata  diretta  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati.  Nella segnalazione sono
indicati  i  contenuti  della  situazione  di privilegio, gli effetti
distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di
tale situazione di privilegio, nonche' le eventuali sanzioni inflitte
alle imprese.
   10.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
delibera  le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le
attivita'   ad  essa  demandate  dalla  presente  legge,  nonche'  le
opportune modifiche organizzative interne.
                             Art. 7 (1)
            Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
         comunicazioni in materia di conflitto di interessi

  1.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le
imprese  che  agiscono  nei  settori  ((  del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
3  maggio 2004, n. 112 )), e che fanno capo al titolare di cariche di
governo,  al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono
sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo
7  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  non  pongano in essere
comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge
6  agosto  1990,  n.  223,  alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla
legge  22  febbraio 2000, n. 28, (( nonche' alla legge 3 maggio 2004,
n. 112, )) forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche
di governo.
  2.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo,
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure,
si   avvale   dei  poteri  ed  applica  le  sanzioni  previsti  dalle
disposizioni   legislative   richiamate  al  comma  1.  Si  applicano
all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7
dell'articolo 6.
  3.  In  caso  di  accertamento  di comportamenti posti in essere in
violazione  delle  disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  diffida  l'impresa  a  desistere  dal
comportamento  contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie
misure  correttive.  In  caso  di  inottemperanza  entro  il  termine
assegnato,  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni infligge
all'impresa  che  ha  sostenuto  in  modo privilegiato il titolare di
cariche   di   governo   le   sanzioni  previste  dalle  disposizioni
legislative  richiamate  al  comma  1.  Le  sanzioni  pecuniarie  ivi
previste  sono  aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravita'
della violazione.
  4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale
irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al comma 3, l'Autorita' per le
garanzie    nelle   comunicazioni   riferisce   al   Parlamento   con
comunicazione   motivata  diretta  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica  e  della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce
nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di
cui  al  comma  1.  Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le
modalita'  di  realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di
cariche  di  governo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni, le misure
correttive  che  si  e'  intimato  di porre in essere, le conseguenze
della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
  5.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
delibera  le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le
attivita'   ad  essa  demandate  dalla  presente  legge,  nonche'  le
opportune modifiche organizzative interne.
                               ART. 8.
                    (Obblighi di comunicazione).

   1.   L'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e
l'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  presentano  al
Parlamento  una  relazione  semestrale sullo stato delle attivita' di
controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
   2.  Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese
o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui
all'articolo  328 del codice penale, qualora il titolare della carica
di  governo  non  abbia  ottemperato  a  specifica richiesta da parte
dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita',
comunque  non  inferiore  a  trenta giorni. L'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni,   secondo  le  rispettive  competenze,  verificate  le
irregolarita',   ne  danno  comunicazione  documentata  all'autorita'
giudiziaria  competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
                             Art. 9 (1)
         Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
                 per le garanzie nelle comunicazioni

  1.  I  ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e all'articolo 1, comma (( 17 )), della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  sono  integrati  di  15  unita' per ciascun ruolo in
relazione   ai   compiti   attribuiti   all'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  e  all'Autorita'  per le garanzie nelle
comunicazioni  dalla  presente  legge.  Le  Autorita'  possono  anche
utilizzare,  nel  limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna,
personale  eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione
dei  processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni
pubbliche  o  posto  in  posizione di comando o in analoghe posizioni
secondo  i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del
solo  trattamento  accessorio  spettante  al  predetto personale. Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri sono definiti i
profili professionali richiesti.
  2.  Nell'ambito  dei  profili professionali individuati nel decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma 1,
l'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato puo' provvedere
all'assunzione  di  10  unita' di personale, aggiuntive rispetto alla
pianta  organica  prevista  dall'articolo 11, comma 1, della legge 10
ottobre  1990,  n.  287,  con  una  corrispondente  riduzione  di  10
contratti  di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma
4  dello  stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e
tali da non produrre maggiori oneri.
  3.  Per  le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di   1.462.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2004  a  favore
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000
euro  annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni.  Al  relativo onere, pari a 2.924.000
euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              ART. 10.
                     (Disposizioni transitorie).

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere
dal  trentesimo  giorno  successivo  all'adozione delle deliberazioni
previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
   2.  Le  funzioni  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
rispettivamente  all'articolo  6,  commi  da 1 a 9, e all'articolo 7,
commi  da  1  a  4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6,
comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
dichiarazione  di  cui  all'articolo 5, comma 1, e' resa dal titolare
della  carica  di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno
effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.
   4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
trasmissione  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e' effettuata dal
titolare  della  carica di governo entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 3.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 20 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                            
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Tratto da: www.indultopoli.com, testo di Roberto Casiraghi.