Scrivici a questo indirizzo: indultopoli

HOME • POSTA NEWS • FORUM ENCICLOPEDIA  RISORSE

 
Iscriviti al Vaffanculo Day
 

NAVIGAZIONE SITO
Home

Posta
News
Forum
Enciclopedia politica
Risorse per chi fa politica

LEGGI VERGOGNA
Indulto
Indultino
Cirielli
Conflitto di interessi
Gasparri
Legge elettorale
Ordinamento giudiziario

Legittimo sospetto
Immunità alte cariche

BLOG

No indulto
Antonio Di Pietro
Beppe Grillo

Piero Ricca
Andryyy
Santa Opposizione
Marco Canestrari
Altri blog

SOCIETÀ CIVILE
I girotondi
Marco Travaglio
Libera Cittadinanza
Parlamento Pulito
Società civile

Cento movimenti
Carovana per la
costituzione

Il ballo di San Vito
CittadinanzAttiva

LEGGI
Gazzetta Ufficiale
Norme in rete
Leggi Web
Giustizia
Cassazione
Corte Costituzionale
Corte dei Conti
Giustizia amministrativa

ISTITUZIONI
Parlamento
Camera
Senato
Governo

PARTITI
Anti-indulto
Italia dei Valori
Azione sociale
AN
Lega Nord
Repubblicani Europei
Democratici Diretti
Movimento di
partecipazione

Nuovo Partito d'Azione
Lista partecipata
Nuove risorse
Partito dei giovani

Pro-indulto
Forza Italia
DS
Margherita
Rifondazione
Udeur
Udc

Astenuti
Comunisti Italiani

STAMPA
Anti-indulto
La Padania


Pro-indulto
Corriere della Sera
Repubblica
La Stampa
Il Giornale
Liberazione
Unità


RADIO AMICHE
Radio Elleuno

Aboliamo i costi di ricarica!

Alemanno
Alleanza Monarchica
AN
Almirante
Alternativa Sociale
Amnistia
Anarchia
Anarchici
Anarchismo
Andreotti
Animalismo
Anni di piombo
Anticlericalismo
Antitrust
Assemblea Regionale Siciliana
Associazioni italiane in Sud America
Ateismo
Ateismo di stato
Auriti
Avanti
Bakunin
Banca Intesa
Banco Ambrosiano
Bancopoli
Benedetto XVI
Beppe Grillo
Berlusconi
Bertinotti
Borghezio
Bossi
Brigate Rosse
Calabresi
Calipari
Calvi
Camera
Capezzone
Capitalia
Casaroli
Cascioli (Luigi)
Casini
CDL
Censura
Ciampi
Ciano
Cinque per mille
Comunisti Italiani
Comunità Economica Europea
Conflitto di interessi
Consiglio dei ministri
Consiglio regionale
Consob
Consumatori Uniti
Corte Costituzionale
Corte dei Conti
Cosa Nostra
Cossiga
Costituzione
Costituzione - Testo
Craxi
Cristianesimo democratico
CSM
D'Alema
DC
Debito pubblico
Decreto legislativo
De Gasperi
Dell'Utri
De Michelis
De Mita
Democrazia
De Nicola
Detenzione Domiciliare
Devolution
Diliberto
Dini
Di Pietro
DN
DS - Democratici di sinistra
Einaudi
Elenco dei referendum
Encyclopédie
Falso in bilancio
Fascismo
Fassino
Federalismo
Fiamma Tricolore
Fiorani
Flick
Fo
Forlani
Nuova pagina 10
Forza Italia
Fosse Ardeatine
Gelli
Genocidio
Geronzi
Gladio
Golpe Borghese
Governo
Governo Prodi I
Grazia
Gronchi
IDV
IDV-provenienza
Il Giornale
Il Manifesto
Immigrazione
Inciucio
Indice azionario
Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna
Indulto
Insider trading
Intelligence
Italianizzazione fascista

 

   

RISORSE PER LA POLITICA
La legge Cirielli

Agg. 16.10.06


LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251
Modifiche  al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga la seguente legge:

                               Art. 1.
   1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
   "Art.  62-bis  - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice,
indipendentemente  dalle  circostanze previste nell'articolo 62, puo'
prendere  in  considerazione  altre  circostanze  diverse, qualora le
ritenga  tali  da  giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate  in  ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo,
come  una  sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o
piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
   Ai  fini  dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri  di  cui  all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo
comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione
ai  delitti  previsti  dall'articolo  407,  comma  2, lettera a), del
codice  di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
   2.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
   b)   al   secondo  comma,  le  parole:  "quattro"  e  "nove"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
   c)   al   quarto  comma,  le  parole:  "quattro"  e  "dieci"  sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: "sette" e "quindici" e
le  parole:  "cinque"  e "quindici" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
   3.  All'articolo  418,  primo comma, del codice penale, le parole:
"fino  a  due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro
anni".
                               Art. 2.
   1.  Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole:
"da  uno  a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "da  due a dieci anni e con la multa da
euro 5.000 a euro 30.000".
                               Art. 3.
   1.   Il  quarto  comma  dell'articolo  69  del  codice  penale  e'
sostituito dal seguente:
   "Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche alle
circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole,  esclusi i casi
previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e
112,  primo  comma,  numero  4),  per cui vi e' divieto di prevalenza
delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena  di  specie  diversa  o  determini  la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato".
                               Art. 4.
   1. L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente:
   "Art.  99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un
delitto  non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad
un  aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto
non colposo.
   La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
   1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
   2)  se  il  nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque
anni dalla condanna precedente;
   3)  se  il  nuovo  delitto non colposo e' stato commesso durante o
dopo  l'esecuzione  della  pena,  ovvero  durante  il tempo in cui il
condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
   Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo
comma, l'aumento di pena e' della meta'.
   Se  il  recidivo  commette un altro delitto non colposo, l'aumento
della  pena,  nel  caso  di cui al primo comma, e' della meta' e, nei
casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.
   Se  si  tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma
2,  lettera  a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena
per  la  recidiva  e'  obbligatorio  e,  nei casi indicati al secondo
comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere
per il nuovo delitto.
   In  nessun  caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo'
superare  il  cumulo  delle pene risultante dalle condanne precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colposo".
                               Art. 5.
   1.  All'articolo  81  del  codice  penale, dopo il terzo comma, e'
aggiunto il seguente:
   "Fermi  restando  i  limiti indicati al terzo comma, se i reati in
concorso  formale  o  in  continuazione  con  quello  piu' grave sono
commessi  da  soggetti  ai  quali  sia  stata  applicata  la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di
pena  non  puo'  essere  comunque  inferiore  ad  un terzo della pena
stabilita per il reato piu' grave".
   2.  All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 81,
quarto comma, del codice penale".
                               Art. 6.
   1. L'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
   "Art.  157  - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La
prescrizione  estingue  il  reato  decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non  inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se
si  tratta  di  contravvenzione,  ancorche'  puniti  con la sola pena
pecuniaria.
   Per  determinare  il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
alla  pena  stabilita  dalla  legge per il reato consumato o tentato,
senza  tener  conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e
dell'aumento   per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per  le
aggravanti  per  le  quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie
diversa  da  quella  ordinaria  e per quelle ad effetto speciale, nel
qual  caso  si  tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per
l'aggravante.
   Non  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  69 e il tempo
necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
   Quando   per   il  reato  la  legge  stabilisce  congiuntamente  o
alternativamente   la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,  per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva.
   Quando  per  il  reato  la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
   I  termini  di  cui  ai commi che precedono sono raddoppiati per i
reati  di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche'
per  i  reati  di  cui  all'articolo  51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale.
   La    prescrizione    e'    sempre    espressamente   rinunciabile
dall'imputato.
   La  prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede
la  pena  dell'ergastolo,  anche  come  effetto  dell'applicazione di
circostanze aggravanti".
   2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: "o
continuato" e le parole: "o la continuazione" sono soppresse.
   3. L'articolo 159 del codice penale e' sostituito dal seguente:
   "Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso
della  prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione
del  procedimento  o  del  processo  penale o dei termini di custodia
cautelare  e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre
che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio;
   3)  sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni
di  impedimento  delle  parti  e  dei  difensori  ovvero su richiesta
dell'imputato  o  del  suo  difensore.  In  caso  di  sospensione del
processo  per  impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non
puo'  essere  differita  oltre il sessantesimo giorno successivo alla
prevedibile  cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di  sessanta
giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi
1 e 5, del codice di procedura penale.
   Nel  caso  di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso
della  prescrizione  si  verifica  dal  momento  in  cui  il pubblico
ministero  presenta  la  richiesta  e  il  corso  della  prescrizione
riprende  dal  giorno  in  cui  l'autorita'  competente  accoglie  la
richiesta.
   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata
la causa della sospensione".
   4.  All'articolo  160,  terzo comma, del codice penale, le parole:
"ma  in  nessun  caso  i  termini stabiliti nell'articolo 157 possono
essere prolungati oltre la meta'" sono sostituite dalle seguenti: "ma
in  nessun  caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere
prolungati  oltre  i  termini di cui all'articolo 161, secondo comma,
fatta  eccezione  per  i  reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale".
   5.  All'articolo  161  del  codice  penale,  il  secondo  comma e'
sostituito dal seguente:
   "Salvo  che  si  proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi
3-bis  e  3-quater,  del  codice  di procedura penale, in nessun caso
l'interruzione  della  prescrizione puo' comportare l'aumento di piu'
di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta' nei casi
di  cui  all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui
all'articolo  99,  quarto  comma,  e  del doppio nei casi di cui agli
articoli 102, 103 e 105".
                               Art. 7.
   1.  Dopo  l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
   "Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). -
1.  I  permessi  premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali
sia  stata  applicata  la  recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma,  del  codice  penale,  nei  seguenti casi previsti dal comma 4
dell'articolo  30-ter:  a)  alla  lettera  a) dopo l'espiazione di un
terzo della pena;
   b) alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
   c)  alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena
e, comunque, di non oltre quindici anni".
   2.  Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' premesso il seguente:
   "01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli  previsti  dal  libro  II,  titolo XII, capo III, sezione I, e
dagli  articoli  609-bis,  609-quater e 609-octies del codice penale,
dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di procedura penale e
dall'articolo  4-bis  della presente legge, puo' essere espiata nella
propria  abitazione  o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza,  quando  trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione  della  pena,  o  dopo  l'inizio  della stessa, abbia
compiuto  i  settanta  anni  di eta' purche' non sia stato dichiarato
delinquente  abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai
condannato  con  l'aggravante  di  cui  all'articolo  99  del  codice
penale".
   3.  Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' sostituito dai seguenti:
   "1.  La  pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche
se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  nonche'  la pena
dell'arresto,  possono  essere  espiate nella propria abitazione o in
altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in luogo pubblico di cura,
assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
   a)  donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci
con lei convivente;
   b)  padre,  esercente  la  potesta', di prole di eta' inferiore ad
anni  dieci  con  lui  convivente,  quando  la  madre  sia deceduta o
altrimenti  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
prole;
   c)  persona  in  condizioni  di  salute particolarmente gravi, che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
   d)  persona  di  eta'  superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
   e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate esigenze di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
   1.  1.  Al  condannato,  al  quale sia stata applicata la recidiva
prevista  dall'articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, puo'
essere  concessa  la  detenzione  domiciliare  se  la  pena detentiva
inflitta,  anche  se  costituente  parte residua di maggior pena, non
supera tre anni".
   4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e' sostituito dal seguente:
   "1-bis.  La  detenzione  domiciliare  puo'  essere  applicata  per
l'espiazione  della pena detentiva inflitta in misura non superiore a
due  anni,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior pena,
indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  al  comma 1 quando non
ricorrono  i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al servizio
sociale  e  sempre  che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo
che  il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non
si  applica  ai  condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a
quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99,
quarto comma, del codice penale".
   5.  Dopo  l'articolo  50  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
   "Art.  50-bis - (Concessione della semiliberta' ai recidivi). - 1.
La  semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata
applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice  penale,  soltanto  dopo l'espiazione dei due terzi della pena
ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati
nel  comma  1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre
quarti di essa".
   6.  Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e' sostituito dal seguente:
   "1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i  permessi premio,
l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti
dall'articolo  47,  la  detenzione  domiciliare e la semiliberta' non
possono  essere  concessi  al  condannato  che sia stato riconosciuto
colpevole  di  una  condotta  punibile  a norma dell'articolo 385 del
codice penale".
   7.  Dopo  il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio
1975, n. 354, e' aggiunto il seguente:
   "7-bis.  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei casi
previsti   dall'articolo   47,   la   detenzione   domiciliare  e  la
semiliberta'  non  possono  essere  concessi  piu'  di  una  volta al
condannato   al  quale  sia  stata  applicata  la  recidiva  prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
                               Art. 8.
   1.  Dopo  l'articolo  94  del  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il
seguente:
   "Art.  94-bis  -  (Concessione  dei benefici ai recidivi). - 1. La
sospensione  dell'esecuzione  della pena detentiva e l'affidamento in
prova  in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente
o  alcooldipendente,  cui  sia  stata  applicata la recidiva prevista
dall'articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, possono essere
concessi  se  la  pena  detentiva  inflitta  o ancora da scontare non
supera   i  tre  anni.  La  sospensione  dell'esecuzione  della  pena
detentiva  e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti
di  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente,  cui  sia  stata
applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice penale, possono essere concessi una sola volta".
                               Art. 9.
   1.  All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
   "9.  La  sospensione  dell'esecuzione  di  cui al comma 5 non puo'
essere disposta:
   a)  nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
   b)  nei  confronti  di  coloro  che,  per  il  fatto oggetto della
condanna  da  eseguire,  si trovano in stato di custodia cautelare in
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
   c)  nei  confronti  dei condannati ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
                              Art. 10.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2.  Ferme  restando  le  disposizioni  dell'articolo  2 del codice
penale  quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell'articolo  6  non  si  applicano ai procedimenti e ai processi in
corso  se  i  nuovi  termini di prescrizione risultano piu' lunghi di
quelli previgenti.
   3.  Se,  per  effetto  delle  nuove  disposizioni,  i  termini  di
prescrizione   risultano  piu'  brevi,  le  stesse  si  applicano  ai
procedimenti  e  ai  processi pendenti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ad  esclusione dei processi gia' pendenti in
primo  grado  ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di apertura del
dibattimento,  nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello
o avanti alla Corte di cassazione.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 5 dicembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2055):
              Presentato    dai   deputati   Cirielli (*),   Airaghi,
          Arrighi (*),  Ascierto,  Bellotti (*), Bornacin, Briguglio,
          Carrara,  Conte  Giorgio,  Conti Giulio, Coronella, Geraci,
          Ghiglia,  Landolfi,  Leo,  Losurdo,  Maggi,  Martini Luigi,
          Menia,  Meroi,  Napoli  Angela,  Paolone,  Pezzella, Porcu,
          Raisi,   Saia,   Taglialatela   e   Villani   Miglietta  il
          29 dicembre 2001.
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,   il   20 febbraio   2002   con   pareri   delle
          commissioni I e XII.
              Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il
          28 gennaio  2003;  il  26 giugno  2003;  il 2, 8, 16 luglio
          2003; il 9, 10, 23 settembre 2003; il 1° ottobre 2003.
              Esaminato   in   aula   il   3 novembre  2003;  il  14,
          15 dicembre 2003 ed approvato il 16 dicembre 2003.
              (*) In data 25 novembre 2004 il deputato ha ritirato la
          propria sottoscrizione alla proposta di legge.
          Senato della Repubblica (atto n. 3247):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
          1ª e 12ª.
              Esaminato  dalla  2ª  commissione in sede referente, il
          12,  13, 18, 25, 26 gennaio 2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio
          2005; il 2, 3, 9, 15 marzo 2005.
              Esaminato  in  aula il 7, 12, 13, 14, 21, 25, 26 luglio
          2005 ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005.
          Camera dei deputati (atto n. 2055-B):
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,    il    29 luglio   2005   con   parere   della
          commissione I.
              Esaminato   dalla   II   commissione  il  14,  20,  21,
          22 settembre 2005.
              Esaminato  in  aula  il 26 settembre 2005 ed approvato,
          con modificazioni, il 9 novembre 2005.
                   Senato della Repubblica (atto n. 3247-B):
              Assegnato  alla  2ª commissione  (Giustizia),  in  sede
          referente,   il   10 novembre  2005  con  il  parere  della
          commissione 1ª.
              Esaminato   dalla   2ª commissione   il   15,  17,  22,
          23 novembre 2005.
              Esaminato  in  aula il 24 novembre 2005 ed approvato il
          29 novembre 2005.
LA NEWSLETTER
Inserisci il tuo email e clicca su OK.
Hosting by YMLP.com


Perché è utile
Leggi il n. 1 gratis!
Acquisto arretrati

 

 

 

NetLanguages Indultopoli Wikimeglio Linguefaidate  Lonweb English Gratis English4Life Daisy Stories
 Casiraghi Jones Publishing Srl  - PARTITA IVA: 11603360154
Email: info@indultopoli.com
Tutti i testi tratti da Wikipedia sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License

La riproduzione degli scritti a firma Roberto Casiraghi è consentita liberamente
 purché con l'indicazione della fonte in questo modo:
 
Tratto da: www.indultopoli.com, testo di Roberto Casiraghi.