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RISORSE PER LA POLITICA
La legge Cirielli
Agg. 16.10.06
LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice,
indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo'
prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le
ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono
considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo,
come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o
piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo
comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione
ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e
le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro
anni".
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole:
"da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono
sostituite dalle seguenti: "da due a dieci anni e con la multa da
euro 5.000 a euro 30.000".
Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi
previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e
112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato".
Art. 4.
1. L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un
delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad
un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto
non colposo.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque
anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o
dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il
condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo
comma, l'aumento di pena e' della meta'.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento
della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei
casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena
per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo
comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere
per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo'
superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colposo".
Art. 5.
1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, e'
aggiunto il seguente:
"Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in
concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono
commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di
pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato piu' grave".
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81,
quarto comma, del codice penale".
Art. 6.
1. L'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La
prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se
si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena
pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,
senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e
dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per
l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo
necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o
alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i
reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche'
per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile
dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede
la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di
circostanze aggravanti".
2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: "o
continuato" e le parole: "o la continuazione" sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso
della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione
del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia
cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre
che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni
di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non
puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla
prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi
1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso
della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la
richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata
la causa della sospensione".
4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole:
"ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono
essere prolungati oltre la meta'" sono sostituite dalle seguenti: "ma
in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere
prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma,
fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale".
5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso
l'interruzione della prescrizione puo' comportare l'aumento di piu'
di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta' nei casi
di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui
all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli
articoli 102, 103 e 105".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
"Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). -
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali
sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4
dell'articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un
terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena
e, comunque, di non oltre quindici anni".
2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' premesso il seguente:
"01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale,
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella
propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia
compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai
condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice
penale".
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' sostituito dai seguenti:
"1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche
se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena
dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura,
assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci
con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad
anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o
altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo'
essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva
inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non
supera tre anni".
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a
due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non
ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo
che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non
si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a
quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99,
quarto comma, del codice penale".
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Concessione della semiliberta' ai recidivi). - 1.
La semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena
ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati
nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre
quarti di essa".
6. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e' sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non
possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del
codice penale".
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio
1975, n. 354, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi
previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la
semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al
condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il
seguente:
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La
sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in
prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente
o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere
concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non
supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice penale, possono essere concessi una sola volta".
Art. 9.
1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
"9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo'
essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della
condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di
quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai
procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello
o avanti alla Corte di cassazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2055):
Presentato dai deputati Cirielli (*), Airaghi,
Arrighi (*), Ascierto, Bellotti (*), Bornacin, Briguglio,
Carrara, Conte Giorgio, Conti Giulio, Coronella, Geraci,
Ghiglia, Landolfi, Leo, Losurdo, Maggi, Martini Luigi,
Menia, Meroi, Napoli Angela, Paolone, Pezzella, Porcu,
Raisi, Saia, Taglialatela e Villani Miglietta il
29 dicembre 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni I e XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
28 gennaio 2003; il 26 giugno 2003; il 2, 8, 16 luglio
2003; il 9, 10, 23 settembre 2003; il 1° ottobre 2003.
Esaminato in aula il 3 novembre 2003; il 14,
15 dicembre 2003 ed approvato il 16 dicembre 2003.
(*) In data 25 novembre 2004 il deputato ha ritirato la
propria sottoscrizione alla proposta di legge.
Senato della Repubblica (atto n. 3247):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente, il
12, 13, 18, 25, 26 gennaio 2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio
2005; il 2, 3, 9, 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 7, 12, 13, 14, 21, 25, 26 luglio
2005 ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 2055-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 29 luglio 2005 con parere della
commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 14, 20, 21,
22 settembre 2005.
Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato,
con modificazioni, il 9 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3247-B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 novembre 2005 con il parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 17, 22,
23 novembre 2005.
Esaminato in aula il 24 novembre 2005 ed approvato il
29 novembre 2005.
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