ENCICLOPEDIA POLITICA
Decreto legislativo
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Il decreto legislativo (abbreviato con d.lgs.) è un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo su delega del Parlamento.
La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione ed è un mezzo con il quale le Camere decidono di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro la quale il Governo dovrà legiferare.
La cosiddetta legge-delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 Cost. prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il Governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non può più legiferare.
Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il Governo, prima di emanare definitivamente i decreti, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.
Legge delega e caratteri essenziali
La delega può essere conferita soltanto mediante legge.
Risponde dei caratteri di imperatività e istantaneità, dove per il primo s'intende il dovere (anche se soltanto politico non essendo positivamente previsto) per il Governo di dare concreta e piena attuazione alla delega ricevuta e per il secondo il dovere del Governo di adottare un solo atto. Il secondo aspetto è smentito tuttavia dalla prassi e dalla L. n.400 del 1988, che prevede la possibilità di più atti in caso di numero elevato di oggetti da disciplinare nella legge di delega.
La delega può essere anche mista, contenenti disposizioni di immediata applicazione oltre che i contenuti delegati.
Il procedimento di formazione
Il procedimento di formazione del decreto legislativo è disciplinato dall'art.14 della L. n.400 del 1988, che configura il Governo come soggetto competente ad adottare l'atto. Il decreto va emanato entro il termine fissato dalla legge di delega, passato successivamente al Presidente della Repubblica almeno venti giorni di prima.
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