ENCICLOPEDIA POLITICA
Consiglio Superiore della Magistratura
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Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è
l'organo di autogoverno della
Magistratura; tramite la previsione del CSM i
costituenti hanno teso a garantire l'autonomia della
magistratura dagli altri poteri dello
stato.
Il Consiglio è un Organo Costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 104, 105, 106 e 107.
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Funzioni
Le funzioni di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura si esplicano concretamente con la competenza del CSM, rispetto ai Magistrati, di:
- assumere (sempre tramite concorso pubblico);
- assegnare ad un incarico;
- promuovere;
- trasferire;
- infliggere sanzioni disciplinari.
Composizione
Il Consiglio Superiore della Magitratura è
presieduto dal
Presidente della Repubblica che vi partecipa di
diritto.
Con uguale diritto ne fanno parte anche il Primo
Presidente e il Procuratore della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le
componenti della magistratura (membri togati) e per 1/3
dal
Parlamento riunito in seduta comune tra i professori
universitari in materie giuridiche e avvocati che
esercitano la professione da almeno quindici anni
(membri laici). Con la presenza di questi ultimi i
costituenti vollero impedire che l'autonomia e
l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella
creazione di una specie di casta separata da tutti i
poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi. La
stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del
collegio al Capo dello Stato, anche se bisogna
aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere
formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i
membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente
tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio.
La costituzione non stabilisce direttamente quanti
devono essere i componenti del CSM ma si limita a
stabilirne la composizione percentuale. Nel 2002 è stata
approvata una riforma della composizione del CSM e delle
modalità di elezione (legge 44/2002). Attualmente i
membri togati sono 16 e quelli laici sono 8. Il CSM è
complessivamente composto da 27 membri.
La carica elettiva ha la durata di 4 anni ed è
incompatibile con quella di parlamentare o di
consigliere regionale.
Ruolo politico
Il Consiglio Superiore della Magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il C.S.M. non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, della funzione di governare l'ordine giudiziario, di cui tutela l'autonomia e l'indipendenza. Peraltro, il C.S.M. è stato accusato da alcuni esponenti politici di esercitare un ruolo che la Costituzione non gli assegnerebbe, estendendo i propri poteri fino a farli entrare in conflitto con quelli di Parlamento e Governo.
La critica si indirizza soprattutto su due tipologie di atti del CSM:
Le cosiddette pratiche a tutela con cui il CSM interviene per difendere taluni magistrati sottoposti a critiche, considerate ingiuste, per la loro attività giudiziaria. In alcuni casi il CSM è intervenuto anche a seguito di prese di posizione di membri del parlamento e del governo suscitando polemiche sull'opportunità di sindacare l'opinione di parlamentari e ministri.
I pareri, formulati anche senza richiesta, relativi a progetti di legge al vaglio delle assemblee legislative. Per lo più nel corso della XIV Legislatura tali pareri furono di sostanziale bocciatura dell'attività legislativa, suscitando le vive reazioni del governo e dei parlamentari della coalizione di maggioranza. In particolare sì sostenne che tale attività sarebbe contraria alle previsioni della Costituzione e costituirebbe prova della volontà del CSM di imporsi come una "terza camera".
Singoli componenti del CSM e l'associazione nazionale magistrati sono più volte intervenuti a difesa delle attribuzioni del Consiglio.
Ed invero, quanto alle cd. pratiche a tutela, altri osservano che, nel nostro ordinamento, se ogni cittadino è titolare del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e, quindi, anche di sottoporre a critica i provvedimenti giudiziari, non è tuttavia ammissibile che tale critica trasmodi nella delegittimazione del singolo magistrato che ha emesso il provvedimento. In tale contesto, pertanto, pienamente legittimo, oltre che opportuno, appare l'intervento dell'organo di autogoverno che, ed al di là della pur doverosa tutela dell'onorabilità del singolo magistrato oggetto della censura, tende a riaffermare il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura nel suo insieme. Al riguardo, inoltre, va detto che il regolamento interno del C.S.M., che porta la firma del Presidente della Repubblica, prevede esplicitamente le pratiche a tutela.
Quanto poi alla critica concernente la facoltà per il C.S.M. di esprimere pareri in ordine all'attività legislativa del Parlamento, bisogna notare che la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura (L. 24 marzo 1958, n.195) prevede espressamente che il Consiglio dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. E del resto, si tratterebbe di un'attività doverosa del C.S.M., il quale, secondo detta tesi, è tenuto ad esprimere il parere al Ministro della Giustizia perché questi, qualora lo ritenga, ne tenga conto nella sua interlocuzione con il Parlamento.
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