ENCICLOPEDIA POLITICA
Italia, Repubblica - Costituzione
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| Principi fondamentali |
Principi fondamentali
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.[1]
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.[2]
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.[3]
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.[4]
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.[5]
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.[6]
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.[7]
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.[8]
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.[9]
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte prima: diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.[10]
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.[11]
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.[12]
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.[13]
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.[14]
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.[15]
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.[16]
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.[17]
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.[18]
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.[19]
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.[20]
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.[21]
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.[22]
Titolo II: Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.[23]
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III: rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione.[24]
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.[25]
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.[26]
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.[27]
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.[28]
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.[29]
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV: rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tal fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.[30]
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.[31]
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.[32]
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.[33]
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte seconda: ordinamento della repubblica
Titolo I: il parlamento
Sezione I: Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.[34]
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.[35]
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.[36]
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.[37]
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
[38]
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.[39]
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.[40]
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.[41]
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.[42]
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.[43]
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.[44]
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II: La Formazione Delle Leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.[45]
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per
i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina
le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.[46]
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.[47]
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.[48]
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.[49]
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.[50]
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.[51]
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. [52]
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.[53]
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.[54]
Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.[55]
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Titolo II: Il Presidente della repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.[56]
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e
goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.[57]
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se
le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.[58]
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.[59]
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.[60]
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.[61]
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.[62]
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.[63]
Titolo III: il governo
Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.[64]
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.[65]
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.[66]
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.[67]
Sezione III: Gli Organi Ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e
di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica
e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.[68]
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e
dei loro componenti di fronte al Governo.[69]
Titolo IV: la magistratura
Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.[70]
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.[71]
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.[72]
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.[73]
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per
le giurisdizioni superiori.[74]
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.[75]
Art. 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.[76]
Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per
i soli motivi inerenti alla giurisdizione.[77]
Art. 112
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.[78]
Titolo V: le regioni, le provincie, i comuni
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.[79]
Art. 115
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3[80]
Art. 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia,
il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.[81]
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistematributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
< p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela
e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e
di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni
in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.[82]
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.[83]
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.[84]
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.[85]
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica.[86]
Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.[87]
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.[88]
Art. 124
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.[89]
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.[90]
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.[91]
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge.[92]
Art. 128
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.[93]
Art. 129
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.[94]
Art. 130
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.[95]
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
[96]
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o
la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Province e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.[97]
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
Titolo VI: garanzie costituzionali
Sezione I: La Corte Costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.[98]
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.[99]
Art. 136
Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.[100]
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.[101]
Sezione II: Revisione Della Costituzione, Leggi Costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[102]
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.[103]
Disposizioni transitorie e finali
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che: sono stati presidenti del
Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione.[104]
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi
di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.[105]
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.[106]
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando
vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo
e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal
suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
| Il Presidente dell’Assemblea Costituente: |
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: |
| UMBERTO TERRACINI | ALCIDE DE GASPERI |
V: il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
Note
- ↑ Vedi anche: Artt. 4 e 139
- ↑ Vedi anche: Artt. 6; 8; 19; 22; 29; 37; 48; 51; 117; e XIV
- ↑ Vedi anche: Artt. 114 e seguenti; 118; IX.
- ↑ Vedi anche:
- ↑ I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.). Vedi anche: Art. 138
- ↑ L'Articolo
8 della Costituzione garantisce la parità di
trattamento delle confessioni religiose da parte
dello stato italiano. Garantisce loro inoltre la
libertà di organizzazione entro i limiti posti
dall'ordinamento giuridico italiano. I rapporti
tra lo Stato e le singole confessioni religiose
sono regolati da intese formalizzate nelle
seguenti leggi:
- 11 agosto 1984, n. 449 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
- 22 novembre 1988, n. 516 (G.U. 2 dicembre 1988, n. 283) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
- 22 novembre 1988, n. 517 (G.U. 2 dicembre 1988, n. 283) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
- 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 23 marzo 1989, n. 69) recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
- 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239) recante "Integrazione dell’intesa tra il Governo della
- 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94) recante " Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
- 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286) recante "Norme per la regolamentazione dei rapporti
- 20 dicembre 1996, n. 637 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299) recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della
- 20 dicembre 1996, n. 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299) recante "Modifica dell'intesa tra il Governo della
- ↑ Vedi anche: Artt. Art. 33; Art. 34.
- ↑ Vedi la legge costituzionale del 21 giugno 1967, n. 1, articolo unico: "L'ultimo comma del decimo articolo e l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio". Vedi anche: Art. 26
- ↑ La giurisprudenza e la dottrina ritengono che questo articolo (assieme all'art.10) sia la base giuridica che consente all'Italia le limitazioni della sovranità nell'ambito dell'Unione Europea.
- ↑ Vedi anche: Artt. 25; 27 e 111.
- ↑ Vedi anche: Artt. 13 e 111
- ↑ Vedi anche: Artt. 111
- ↑ Vedi anche: Artt. 35; 120 e XIII.
- ↑ Vedi anche: Artt. 19; 20; 39 e 49.
- ↑ Vedi anche: Artt. 8 e 20.
- ↑ Vedi anche: Artt. 8 e 19.
- ↑ Vedi anche: Art. 111.
- ↑ Vedi anche: Art. 113.
- ↑ Vedi anche: Artt. 13 e 102.
- ↑ Vedi la legge costituzionale del 21 giugno 1967, n. 1, articolo unico: "L'ultimo comma del decimo articolo e l'ultimo comma del ventiseiesimo articolo della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio". Vedi anche: Art. 10.
- ↑
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali -
«Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di
morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983),
reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8
(G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché
legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull’«Abolizione
della pena di morte nel codice penale militare di
guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).<ref>Vedi
anche: Art. [[#Art._13|13]].</li> <li
id="_note-21">[[#_ref-21|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._97|97]].</li> <li
id="_note-22">[[#_ref-22|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._37|37]].</li> <li
id="_note-23">[[#_ref-23|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._3|3]].</li> <li
id="_note-24">[[#_ref-24|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._8|8]].</li> <li
id="_note-25">[[#_ref-25|↑]] V. legge 12 giugno
1990, n. 146, (G.U. 14 giugno 1990, n. 137)
recante "Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali".</li>
<li id="_note-26">[[#_ref-26|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._43|43]].</li> <li
id="_note-27">[[#_ref-27|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._44|44]] e [[#Art._47|47]].</li> <li
id="_note-28">[[#_ref-28|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._42|42]].</li> <li
id="_note-29">[[#_ref-29|↑]] * Articolo modificato
con la L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica
all’articolo 48 della Costituzione concernente
l’istituzione della circoscrizione Estero per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero» (Gazzetta Ufficiale
n. 15 del 20 gennaio 2000). L'art. 3 della stessa
L.cost. ha disposto, in via transitoria, che:<br
/> «In sede di prima applicazione della presente
legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme
per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.<br /> In
caso di mancata approvazione della legge di cui al
comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore».<br /> La legge ordinaria di attuazione
è la n. 459 del 27 dicembre 2001. Vedi anche:
Artt. [[#Art._56|56]], [[#Art._58|58]],
[[#Art._71|71]], [[#Art._75|75]],
[[#Art._138|138]],
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#XII|XII]]
e
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#XIII|XIII]].</li>
<li id="_note-30">[[#_ref-30|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._18|18]], [[#Art._98|98]] e
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#XII|XII]].</li>
<li id="_note-31">[[#_ref-31|↑]] *Il secondo
periodo del primo comma è stato aggiunto
dall'articolo unico della legge costituzionale 30
maggio 2003 n. 1, recante "Modifica dell'articolo
51 della Costituzione", Gazzetta Ufficiale n. 134
del 12 giugno 2003. Vedi anche: Artt.
[[#Art._56|56]], [[#Art._58|58]], [[#Art._84|84]],
[[#Art._97|97]], [[#Art._104|104]],
[[#Art._106|106]], [[#Art._135|135]].</li> <li
id="_note-32">[[#_ref-32|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._119|119]].</li> <li
id="_note-33">[[#_ref-33|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._63|63]], [[#Art._64|64]], [[#Art._83|83]],
[[#Art._90|90]], [[#Art._91|91]],
[[#Art._104|104]] e [[#Art._135|135]].</li> <li
id="_note-34">[[#_ref-34|↑]] L'articolo approvato
dall'Assemblea costituente recitava:<br /> «La
Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato
per ottantamila abitanti o per frazione superiore
a quarantamila.<br /> Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età».<br />
In seguito la disposizione è stata modificata con
la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, «Modificazioni
agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»
(G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963). Il testo
risultante da tale modifica era il seguente:<br />
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.<br /> Il numero dei deputati
è di seicentotrenta.<br /> Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno della
elezione hanno compiuto i venticinque anni di
età.<br /> La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti».<br /> Il testo attualmente
vigente è il risultato di una seconda modifica
intervenuta con l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1
(G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001), recante
«Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione concernenti il numero dei deputati e
senatori in rappresentanza degli italiani
all’estero».<br /> Va inoltre ricordato che l’art.
3 della l. cost. del 17 gennaio 2000, n. 1,
«Modifica all’articolo 48 della Costituzione
concernente l’istituzione della circoscrizione
Estero per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all’estero» (G.U. n.
15 del 20 gennaio 2000), ha disposto, in via
transitoria, quanto segue:<br /> «1. In sede di
prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme
per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.<br /> 2.
In caso di mancata approvazione della legge di cui
al comma 1, si applica la disciplina
costituzionale anteriore».</li> <li
id="_note-35">[[#_ref-35|↑]] L’articolo è stato
modificato in tre occasioni dalla l. cost. 9
febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli
artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12
febbraio 1963, n. 40), dalla l. cost. 27 dicembre
1963, n. 3 (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), istitutiva
della Regione Molise, e dalla l. cost. 23 gennaio
2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19) recante
«Modifiche agli artt. 56 e 57 della Costituzione
concernenti il numero dei deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all'estero».<br />
Il testo originario dell’art. 57 disponeva:<br />
«Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.<br /> A ciascuna Regione è attribuito
un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.<br /> Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore».<br
/> Il testo dell’articolo 57 come sostituito
dall'art. 2 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2
così disponeva:<br /> «Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale.<br /> Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici.<br />
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette. La Valle d’Aosta uno.<br /> La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base di quozienti
interi e dei più alti resti».<br /> Il testo
dell’art. 57, come modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3, era il seguente: «Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale.<br />
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici.<br /> Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise
ne ha due, la Valle d'Aosta uno.<br /> La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti».<br /> L’art. 3 della
l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:<br />
«1. In sede di prima applicazione della presente
legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme
per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.<br /> 2.
In caso di mancata approvazione della legge di cui
al comma 1, si applica la disciplina
costituzionale anteriore».<br /> In argomento è
intervenuta anche la l. cost. 9 marzo 1961, n. 1,
che ha provveduto all’assegnazione di tre senatori
ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino,
Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.<br />
Vedi anche: Art.
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#IV|IV]]</li>
<li id="_note-36">[[#_ref-36|↑]] Il primo comma è
stato modificato con la l. cost. 9 febbraio 1963,
n. 2, ««Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60
della Costituzione», (G.U. 12 febbraio 1963, n.
40).<br /> Il testo approvato dall'Assemblea
costituente recitava:<br /> «La Camera dei
deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.<br /> La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra». Vedi anche: Art.
[[#Art._88|88]].</li> <li
id="_note-37">[[#_ref-37|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._87|87]].</li> <li
id="_note-38">[[#_ref-38|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._77|77]].</li> <li
id="_note-39">[[#_ref-39|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._55|55]].</li> <li
id="_note-40">[[#_ref-40|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._55|55]], [[#Art._73|73]], [[#Art._79|79]],
[[#Art._83|83]], [[#Art._90|90]] e
[[#Art._138|138]].</li> <li
id="_note-41">[[#_ref-41|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._84|84]], [[#Art._104|104]],
[[#Art._122|122]], [[#Art._135|135]].</li> <li
id="_note-42">[[#_ref-42|↑]] Vedi anche: Art.
[[#Art._65|65]].</li> <li
id="_note-43">[[#_ref-43|↑]] Articolo modificato
con la legge costituzionale del 29 ottobre 1993,
n. 3, «Modifica all’articolo 68 della
Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30
ottobre 1993.</li> <li
id="_note-44">[[#_ref-44|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._87|87]], [[#Art._99|99]] e
[[#Art._121|121]].</li> <li
id="_note-45">[[#_ref-45|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._76|76]], [[#Art._80|80]], [[#Art._81|81]]
e [[#Art._138|138]].</li> <li
id="_note-46">[[#_ref-46|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._72|72]], [[#Art._74|74]], [[#Art._87|87]]
e [[#Art._138|138]].</li> <li
id="_note-47">[[#_ref-47|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._77|77]].</li> <li
id="_note-48">[[#_ref-48|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._76|76]], [[#Art._77|77]], [[#Art._79|79]],
[[#Art._80|80]], [[#Art._81|81]] e
[[#Art._87|87]].</li> <li
id="_note-49">[[#_ref-49|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._72|72]].</li> <li
id="_note-50">[[#_ref-50|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._61|61]], [[#Art._62|62]] e
[[#Art._76|76]].</li> <li
id="_note-51">[[#_ref-51|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._87|87]].</li> <li
id="_note-52">[[#_ref-52|↑]] Articolo modificato
con la legge costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1
«Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in
materia di concessione di amnistia e indulto»,
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992<br />
Vedi anche: Art. [[#Art._75|75]].</li> <li
id="_note-53">[[#_ref-53|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._72|72]], [[#Art._75|75]], [[#Art._87|87]]
e
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#V|V]].</li>
<li id="_note-54">[[#_ref-54|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._72|72]], [[#Art._75|75]],
[[#Art._100|100]].</li> <li
id="_note-55">[[#_ref-55|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._55|55]], [[#Art._85|85]],
[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#II|II]].</li>
<li id="_note-56">[[#_ref-56|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._61|61]], [[#Art._63|63]],
[[#Art._83|83]].</li> <li
id="_note-57">[[#_ref-57|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._63|63]], [[#Art._85|85]].</li> <li
id="_note-58">[[#_ref-58|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._61|61]], [[#Art._71|71]], [[#Art._73|73]],
[[#Art._74|74]], [[#Art._75|75]], [[#Art._76|76]],
[[#Art._77|77]], [[#Art._78|78]], [[#Art._80|80]],
[[#Art._104|104]] e [[#Art._138|138]].</li> <li
id="_note-59">[[#_ref-59|↑]] Articolo modificato
con la legge costituzionale del 4 novembre 1991,
n. 1, «Modifica dell’articolo 88, secondo comma,
della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 262
dell'8 novembre 1991.</li> <li
id="_note-60">[[#_ref-60|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._76|76]], [[#Art._77|77]].</li> <li
id="_note-61">[[#_ref-61|↑]] Vedi anche: Artt.
[[#Art._55|55]], [[#Art._134|134]],
[[#Art._135|135]] e leggi costituzionali:
-
- 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale», Gazzetta
-
- 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11
- «Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa», approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico
- Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119
- per la Sicilia: con regio decreto legislativo n.455 del 15 maggio 1946, e legge costituzionale n.2 del 26 febbraio
- per la Sardegna: con l.cost. n.3 del 26 febbraio 1948
- per il Trentino-Alto Adige: con l.cost. n.5 del 26 febbraio 1948 e successivamente con decreto del Presidente
- per il Friuli-Venezia Giulia: con l.cost. n.1 del 31 gennaio 1963
- per la Valle d'Aosta: con l.cost. n.4 del 26 febbraio 1948
- Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea
- Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972,
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, «Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle
- «1. Omissis
- «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera
-
- Articolo 11 della legge costituzionale del legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V
- «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i
-
- legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie
-
- legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte
- «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla
- «Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».</li>
- «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a
- I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
- Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel
-










