ENCICLOPEDIA POLITICA
Consiglio regionale (Italia)
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Il Consiglio regionale è l'organo
legislativo, rappresentativo della
Regione, previsto dall'art.
121 della
Costituzione Italiana.
Gli organi legislativi delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono denominati, dai rispettivi statuti speciali, Assemblea regionale siciliana e Consiglio della Valle.
È un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza costituzionale, dispone di propri regolamenti, un proprio bilancio ed un proprio personale, distinti da quelli della Giunta regionale.
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Elezione
I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato.
È previsto un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza (introdotto con la legge 43/1995) , per cui è stabilito un premio variabile di un certo numero di consiglieri, il cui effetto è quello di attribuire alla coalizione dei partiti vincente sempre la maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio Regionale.
La legge determina i casi di esclusione dall'elettorato attivo e da quello passivo.
Esclusione elettorato attivo
Sono esclusi dall'elettorato attivo della regione:
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza.
Esclusione elettorato passivo
Sono esclusi dall'elettorato passivo della regione:
- capi e vicecapi della polizia;
- gli ispettori genari di pubblica sicurezza;
- i direttori generali dei ministeri;
- gli ufficiali delle forze armate;
- i magistrati.
Scioglimento
Il Consiglio Regionale può essere sciolto:
- per scadenza naturale del mandato ( 5 anni );
- se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;
- per ragioni di sicurezza nazionale;
- se per qualsiasi ragione decade il Presidente della Giunta Regionale;
- se il Consiglio Regionale approva una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta della Regione;
- per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.
Composizione
I Consigli Regionali ( per le regioni a statuto ordinario ) sono composte da un minimo di 30 consiglieri, ad un massimo di 80, sulla base del numero di cittadini residenti.
Organizzazione
- Presidente del Consiglio Regionale; da non confondersi con il Presidente della Giunta Regionale. È una figura analoga a quelle del Presidente della Camera o a quella del Presidente del Senato. Spetta al Presidente del consiglio regionale dirigere le discussioni ed i lavori del Consiglio, e redigere i bilanci del Consiglio Regionali.
- Ufficio di Presidenza; è composto dal Presidente del Consiglio, da 2 vice presidenti e da due segretari. Spetta all'ufficio mantenere la disciplina delle sedute del consiglio e dirigere gli uffici che dipendono dal consiglio stesso.
- Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o speciali; queste hanno funzioni referenti nel procedimento legislativo, o di controllo,di indagine o conoscitive sulle materie di comptenza regionale.
- Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
- Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal presidente del consiglio; ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del consiglio e delle commissioni regionali.
Funzioni
Le funzioni del Consiglio regionale si suddividono in funzioni:
- legislative;
- amministrative;
- di controllo;
- di indagine e d'inchiesta.
Funzione legislativa
Il Consiglio Regionale esplica le funzioni legislative sulle materie di competenza regionale. In particolare legifera sulle materie su cui la regione ha competenza esclusiva, e in quelle su cui la regione ha competenza complementare rispetto a quella dello Stato, rispetto le quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria (art. 117 cost.).
Il Consiglio ha potere di iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento, proposte di legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione.
Spetta al Consiglio Regionale, l'approvazione e la modifica dello Statuto Regionale.
Funzione amministrativa
Spettano al consiglio l'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'ente regione, e l'organizzazione del personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto Regionale.
Funzione di controllo
Il Consiglio Regionale esplica funzioni di controllo sull'operato del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Regionale. In particolare il Consiglio approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta. In mancanza di tale approvazione, tramite legge regionale, il Consiglio Regionale, può autorizzare la giunta ed il presidente, all'esercizio provvisorio.
Sempre il Consiglio approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo della Regione per l'esercizio dell'anno precedente ( ad esempio entro il 31 luglio del 2000 si doveva approvare il bilanco consuntivo del 1999).
Funzione di indagine e di inchiesta
Queste funzioni, svolte su materie di interesse regionale, vengono normalmente svolte tramite delle commissioni consiliari, appositamente costituite.
Incompatibilità
La carica di Consigliere regionale è incompatibile con quella di parlamentare (art. 122 cost. ).
Regioni a Statuto Speciale
Sicilia
In Sicilia non si parla di Consiglio Regionale ma di Assemblea regionale; l'assemblea regionale è composta da 90 deputati regionali
Trentino Alto Adige\Südtirol
Il Consiglio Regionale della Regione svolge le sue attività a Trento e a Bolzano, in due sessioni di uguale durata. Il consiglio regionale è composto dai consiglieri eletti ai consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
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