ENCICLOPEDIA POLITICA
Camera dei deputati
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La Camera dei deputati (a volte chiamata
semplicemente Camera) è uno dei due rami che
costituiscono il
Parlamento della
Repubblica Italiana.
È composta, come richiesto dalla Costituzione, da 630 membri (di cui solo 619 eletti nel 2001 per l'uso delle liste civetta), che vengono detti deputati e assumono il titolo di "onorevole" (abbreviazione: "on."); la carica di deputato è, a differenza di quella di senatore, sempre elettiva e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle camere.
Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma. Sedi precedenti del Parlamento furono Palazzo Carignano a Torino (1848-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871). Dal 1939 al 1943 la denominazione ufficiale della Camera fu Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Il Parlamento può riunirsi anche in seduta comune.
Il sistema di elezione della Camera
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età.
Originariamente la Costituzione prevedeva un numero di Deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circorscrizione; in seguito il numero totale venne fissato in 630.
La prima legge elettorale, sin dalle elezioni dell'Assemblea Costituente nel 1946, prevedeva un'elezione del Parlamento Italiano mediante ripartizione proporzionale dei seggi, per la Camera dei deputati su base nazionale.
A partire dal 1994 era stato introdotto un nuovo sistema elettorale per la proclamazione dei deputati. È entrato in vigore, con la nuova legge elettorale, il cosiddetto periodo della Seconda Repubblica, che comportava una sostanziale abolizione del sistema proporzionale "puro". Il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, si presentano dei candidati (con delle liste collegate nella quota proporzionale) e viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Questo sistema costituiva il fondamento del bipolarismo: generalmente, infatti, nei collegi si presenta un candidato del centrosinistra e uno del centrodestra, in aggiunta ad altri eventuali candidati di partiti minori. Il restante 25% dei deputati (ossia 155) veniva eletto con un sistema di tipo proporzionale, per compensare eventuali squilibri che possono venire a crearsi con l'aggiudicazione del maggioritario. Il territorio italiano era suddiviso in 27 circoscrizioni (generalmente una per ogni regione, ma le regioni più popolose erano divise in più circoscrizioni): qui si presentano delle singole liste (singoli partiti, non coalizioni) che concorrono per misurare la propria forza elettorale, dai voti così ottenuti sono scorporati per ognuno dei candidati nei collegi uninominali risultati eletti, i voti ottenuti dai secondi classificati di ciascun collegio (fatto questo che ha prodotto il fenomeno delle "liste civetta", cioè il collegamento dei candidati nei collegi uninominali a liste appositamente create non riconducibili ad alcun partito; l'uso eccessivo di queste liste ha portato nel 2001 al partito di maggioranza di Forza Italia di avere più eletti che candidati). I voti così modificati erano spartiti in maniera proporzionale tra le liste aventi ottenuto almeno il 4% dei consensi a livello nazionale.
Nel 2005, dopo tre legislature, è stata reintrodotta una legge proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati, con un premio per la coalizione di maggioranza relativa. Il territorio della Repubblica viene diviso in circoscrizioni genericamente corrispondenti alle Regioni (12 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero, per i cittadini residenti all'estero), e la distribuzione dei seggi tra le liste è attribuita su base nazionale in base alla quota di voti ottenuti da ciascuna lista. È possibile la coalizione tra più liste per concorrere al premio di maggioranza: alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggioranza dei voti viene infatti comunque assegnata una quota di seggi pari a 340 se già non le spetterebbe un numero superiore.
Per l'accesso alla ripartizione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 10% dei voti per le coalizioni di liste e uno del 4% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non hanno raggiunto la quota del 10%). All'interno delle coalizioni i voti sono distribuiti tra quelle liste che hanno raggiunto il 2% (più eventualmente la prima lista fra quelle che non l'hanno raggiunto). È assicurata comunque l'elezione per i candidati delle liste che, nelle Regioni con riconosciute minoranze linguistiche, hanno raggiunto nelle rispettive circoscrizioni almeno il 20% dei voti.
Gli organi parlamentari
L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno.) è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati ed è composto:
- Da quattro Vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea.
- Dai tre questori.
- Da almeno otto deputati Segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.
Il numero dei deputati Segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).
Il Collegio dei Questori
I tre deputati questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera, secondo le disposizioni del Presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei Questori.
I gruppi parlamentari
Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.
I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo.
Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto.
La Conferenza dei Presidenti di gruppo
La Conferenza dei Presidenti di gruppo è presieduta dal Presidente della Camera e costituita dai presidenti dei gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante. Alla Conferenza spetta la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la definizione del programma e del calendario dei lavori dell’Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento Interno).
L'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa anche il Governo con i suoi ministri.
Le Commissioni permanenti
La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze, cultura, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea.
Le Commissioni speciali
Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame dei disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.
Le Giunte
Tre sono le Giunte operative presso la Camera: la Giunta per il regolamento, la Giunta per le elezioni, la Giunta per le autorizzazioni.
Il Comitato per la legislazione
Il Comitato per la legislazione è composto da dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi. Esso esprime pareri sulla qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
Le Commissioni d'inchiesta
Si possono formare Commissioni d'inchiesta con il compito di indagare su avvenimenti che non risultano chiari di particolare importanza per la vita dello Stato. Il più delle volte si formano in maniera bicamerale, cioè composte sia da senatori che da deputati.
Queste funzioni, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono svolte con gli stessi poteri dei giudici penali, ma privi della possibilità di formulare una condanna verso qualcuno. Alla fine dei lavori presenteranno una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di rimuovere ministri che hanno agito scorrettamente.
Un esempio è la «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata», istituita per la lotta alla mafia.
Le Commissioni Bicamerali
Le Commissioni miste sono composte collegialmente da deputati e senatori.
Voci correlate
- Parlamento
- Senato della Repubblica
- Elenco dei presidenti della Camera dei deputati
- Legislature della Repubblica Italiana
Collegamenti esterni
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| Capo dello Stato: Presidente della Repubblica |
| Parlamento: Presidente del Senato della Repubblica | Presidente della Camera dei Deputati |
| Consiglio dei Ministri: Presidente del Consiglio dei Ministri |
| Corte Costituzionale: Presidente della Corte Costituzionale |
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